mercoledì 21 dicembre 2016

La TUTELA SIMILE nel mercato dell'energia elettrica

Dal I gennaio prossimo (2017), sarà operativo un nuovo segmento di mercato nell'ambito della fornitura di energia elettrica, che si inserirà a metà strada tra i due già operanti: quello di Maggior Tutela e quello Libero: sarà l'approvvigionamento elettrico in regime di Tutela Simile.
In previsione di una completa liberalizzazione del mercato energetico, avviata nel 2007 con il recepimento delle due direttive Europee in materia, che avverrà dal I luglio 2018 (salvo deroghe), la porzione di mercato in regime di Maggior Tutela, quello in cui le tariffe e le condizioni contrattuali sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), andrà definitivamente in pensione, per lasciare spazio alla totale libertà economica (é il mercato bellezza! Ndr). Per accompagnare i consumatori, almeno quelli che in questi anni sono rimasti fedeli ai loro fornitori elettrici originari, sulla frontiera di questo nuovo mercato liberalizzato, l'Autorità per l'energia, ha escogitato una fase transitoria in cui i nuovi attori economici cominceranno a familiarizzare con l'agognata libertà, ed ha varato la Tutela Simile.
Il contratto di fornitura per l'energia elettrica di Tutela Simile potrà essere stipulato solo on-line (e qui l'immarcescibile regolatore ha riconosciuto la figura dei facilitatori: soggetti deputati -come le associazioni dei consumatori- a guidare il cliente finale nella scelta del fornitore più adeguato), durerà 12 mesi, ed avrà condizioni contrattuali definite dall'Autorità però con una maggiore convenienza economica: perché vedrà l'applicazione, da parte del venditore scelto, di un bonus una tantum, che sconterà la tariffa definita trimestralmente dall'Autorità per l'energia. La migrazione sarà volontaria e la scelta del nuovo venditore di energia elettrica potrà avvenire consultando il portale della Tutela Simile (portateTutelaSimile.it) gestito ed organizzato dall'Acquirente Unico. Alla scadenza dell'accordo commerciale, annuale, il cliente finale potrà scegliere se tornare nella Maggior Tutela (fino alla sua operatività ex lege) o stipulare un nuovo contratto nel mercato libero, ma se non compirà nessuna scelta rimarrà con il fornitore scelto, che applicherà le condizioni della sua offerta libera, corretta secondo una struttura definita dall'Autorità.
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mercoledì 14 dicembre 2016

La portabilità del Conto Corrente

Dalla fine del mese di giugno 2015 i prestatori di servizi di pagamento (le banche per intenderci), presso cui il consumatore detenga un rapporto di conto corrente (un conto di pagamento per la precisione ndr), sono obbligati a svolgere completamente il “servizio di trasferimento” entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente. Il servizio di trasferimento è l'insieme di quelle operazioni finanziarie autorizzate dal titolare del rapporto di conto: come il pagamento di bonifici ricorrenti (ad esempio il pagamento delle bollette energetiche e/o telefoniche, l'addebito della rata del mutuo ecc...), o bonifici in entrata: quali l'accredito dello stipendio, della pensione o altri redditi, incluso il saldo positivo, che il consumatore voglia portare da un Istituto ad un altro, senza necessariamente chiudere il conto corrente di origine.
L'intera procedura di trasferimento è normata dall'articolo 2 del Decreto Legge 3/2015, convertito con modificazioni nella legge 33 del 26 marzo 2015, che contiene inoltre una serie di provvedimenti urgenti per il sistema bancario e per gli investimenti, qui trova spazio, tra gli altri, la modifica della normativa in materia di Banche Popolari, molto discussa nelle cronache di questi ultimi giorni.
La prima azione che il consumatore dovrà compiere (per trasferire il conto corrente e tutte le disposizioni finanziarie correlate) sarà quella di autorizzare il nuovo prestatore di servizi scelto, a subentrare in tutti quei rapporti di pagamento già attivi sul conto corrente originario. Sarà la nuova banca a svolgere tutti gli adempimenti burocratico-amministrativi necessari al completamento dell'operazione di trasloco, da completare entro 12 giorni lavorativi.
In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasferimento dei servizi di pagamento, l'ente creditizio inadempiente dovrà indennizzare il cliente in misura proporzionata. Nella legge però la quantificazione di queste sanzioni viene demandata alla pubblicazione di uno o più decreti del Ministero dell'Economia che ancora latitano.
Questo provvedimento dovrebbe favorire la concorrenza nell'offerta dei servizi di pagamento a tutto vantaggio del consumatore.

mercoledì 7 dicembre 2016

VeganOK, l'autocertificazione vegana

Il Veganismo è un movimento etico e filosofico antispecista (lo specismo è la discriminazione delle altre specie viventi, l'equivalente del razzismo o del sessismo traslato sugli animali), che si fonda sulla pratica di uno stile di vita, agito nel limite del possibile e del praticabile, da cui sia escluso, in ogni forma, lo sfruttamento animale. Il suo ideatore è stato Donald Watson, che nell'agosto del 1944 insieme a Elsie Shrigley, entrambi appartenenti alla Vegetarian Society (la più antica comunità inglese di vegetariani), decisero di formare un coordinamento di consumatori vegetariani che escludessero i latticini dalla loro dieta. Da allora la filosofia vegana ha bandito ogni forma di sfruttamento animale, non solo nell'alimentazione ma anche nell'abbigliamento, nello spettacolo, nell'intrattenimento, nella sperimentazione medica, farmacologica e cosmetica.
In Italia l'associazione AssoVegan, che raggruppa i vegani nostrani, ha redatto un disciplinare che consenta alle aziende di autocertificare i loro prodotti secondo lo standard etico VeganOK e di sfoggiare sulle confezioni il simbolo dell'etichetta etica: due foglie a forma di V racchiuse in un cerchio verde. L'etichettatura opera secondo quanto previsto dalla normativa Europea UNI EN ISO 14021, che è una norma disciplinante l'autodichiarazione ambientale per la fabbricazione di un prodotto, ed i consumatori vegani potranno così avere un elemento in più nella scelta dei beni di consumo affini al loro ideale.

mercoledì 30 novembre 2016

Riscaldamento, valvole termostatiche e contabilizzazione dei consumi

Il prossimo 31 dicembre 2016 sarà il termine ultimo entro cui adeguare gli impianti termici delle nostre case alle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 102/2014, di recepimento della direttiva Europea 2012/27 UE sull'efficienza energetica, così come modificato dalle successive integrazioni introdotte dal D.L.vo 141 del luglio scorso necessario a completare l'attuazione della normativa Europea e a risolvere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione continentale nei confronti dell'Italia.
L'articolo legislativo di riferimento è il numero 9 del D.L.vo 102/2014 dal titolo emblematico: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, nello specifico al comma 5 (scusatemi l'eccessiva tecnicalità normativa, ma sono proprio queste disposizioni ad agire pervasivamente nelle nostre azioni personali, sociali e comunitarie ed è perciò indispensabile conoscerne almeno l'origine) si disciplinano gli aspetti regolatori tesi a favorire il contenimento dei consumi energetici registrati in ciascuna unità immobiliare, attraverso la contabilizzazione degli stessi e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivamente misurati.
Per raggiungere il proposito appena descritto, il legislatore ha imposto l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento del condominio alla rete di teleriscaldamento, e all'interno di ciascun condominio, i proprietari dovranno installare singoli sotto contatori per misurare l'effettivo consumo di calore di ogni appartamento. Quest'ultima installazione sarà obbligatoria anche in quegli edifici in cui il riscaldamento di ogni unità che lo compone, avvenga tramite una fonte centralizzata. Nel caso in cui il montaggio di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o i costi d'installazione siano sproporzionati rispetto ai vantaggi di risparmio energetico ottenibili, sarà necessario installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore su ogni singolo corpo scaldante (termosifone) presente all'interno di ciascuna unità immobiliare.
La norma disciplina anche la corretta suddivisione delle spese per i consumi energetici, che devono essere ripartiti tra tutti gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 dove applicabile. Nel caso in cui non lo fosse, la ripartizione potrebbe avvenire in base ai millesimi di proprietà di ciascun utente finale, ai metri quadri o cubi di consistenza dell'immobile normalizzati ai fabbisogni energetici medi dello stesso. Per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi suddetti, sarà concessa la ripartizione dei consumi per soli millesimi di proprietà.
La mancata ottemperanza alle disposizioni fin qui sommariamente illustrate, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, irrogata dalla Regione o da Enti da essa delegati.

mercoledì 23 novembre 2016

Il costo dei Conti Correnti Bancari

L'annuale pubblicazione della Banca d'Italia, che indaga sul costo dei conti correnti bancari e postali, ha certificato una generale diminuzione della loro onerosità media nell'anno 2015. I risultati dell'indagine, diffusi il 16 novembre 2016, sono basati sull'analisi delle voci di costo addebitate sull'ultimo estratto conto trimestrale annuale recapitato ai titolari correntisti, suddivise tra spese fisse di tenuta conto (canone) e spese variabili correlate invece al numero di operazioni economiche finanziarie effettuate.
La rilevazione è avvenuta sui dati acquisiti da 13.200 conti attivi presso 622 sportelli di 178 banche e 46 dipendenze postali, ed hanno evidenziato una diminuzione di complessivi 5,8 euro rispetto all'anno precedente, ripartiti in un calo degli oneri fissi per 3,9 euro e di quelli variabili a -1,9 euro per conto, attestando così la spesa complessiva media annua a 76,5 euro. Il rapporto evidenzia inoltre una marcata differenza di costo tra i conti postali e bancari, a vantaggio dei primi, che possono, se scelti, produrre un risparmio medio di -27,5 euro con un costo totale annuo di 49 €.
Di tutt'altro tenore è la ricerca dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha raccolto i dati relativi ai ricavi netti provenienti dai margini di intermediazione dei servizi bancari forniti dall'intero sistema creditizio Italiano e li ha confrontati con quelli degli altri sistemi Europei. Lo studio ha rivelato che in 7 anni (dal 2008 al 2015), le commissioni nette ricavate dalle banche sulle prestazioni finanziarie erogate ai propri clienti, comprendendo oltre ai costi per i servizi di pagamento anche quelli di compravendita di strumenti finanziari, hanno inciso per più di un terzo (36,5 %) sul totale dei ricavi delle imprese creditizie: il valore più elevato tra gli altri Paesi Europei: in Francia è stato il 32,9 % ; il 27,3 % nel Regno Unito; il 26,2 % in Germania; il 22,8 % in Spagna ed il 17% nei Paesi Bassi. Il risultato di questo confronto ha portato il centro studi dell'associazione Artigiani e Piccole Imprese veneziana (CGIA di Mestre), a ritenere che tali costi, tutti ripartiti tra i clienti del sistema creditizio Italiano, siano i più cari del continente, facendo risultare così i clienti delle banche Italiane i più tartassati d'Europa.
Come se tutto ciò non bastasse, tre banche del nostro comparto creditizio Nazionale: Unicredit; Ubi e Banco Popolare, hanno deciso di aumentare unilateralmente il costo fisso per la tenuta del conto corrente. In tempi diversi: dal I luglio 2016 Unicredit; dal I ottobre Ubi e dal 31 dicembre 2016 il Banco Popolare, i correntisti di queste tre imprese vedranno attuata la modifica contrattuale, che le banche hanno giustificato con l'aggravio degli oneri imposti dalla legge, come per esempio il conferimento delle somme per la costituzione del fondo di risoluzione bancaria istituito dalla direttiva sul Bail-in, che le imprese bancarie hanno pensato bene di riversare sui propri correntisti.
Fortunatamente il Testo Unico Bancario tutela il consumatore dalle improvvide modifiche unilaterali alle clausole contrattuali decise dalle banche, consentendogli la risoluzione del rapporto commerciale senza alcuna penalità  entro 60 giorni dall'annuncio della variazione. Perciò questa miei cari lettori, potrebbe essere l'occasione buona per decidere di scegliere un altro conto corrente, che risponda alle nostre necessità in modo più conveniente. L'elemento da considerare per il confronto è l'ISC: l'Indicatore Sintetico di Costo e mi permetterei di segnalarvi l'utile comparatore: confrontaconti.it tra i tanti disponibili sul web.

mercoledì 16 novembre 2016

WhatsApp e le clausole vessatorie

La più diffusa applicazione di messaggistica istantanea e chiamate via internet, è finita nel mirino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Italiana, lo scorso 28 ottobre 2016, quando l'Antitrust ha avviato una consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie. Oggetto di valutazione sono alcuni elementi componenti i termini di utilizzo del servizio imposti dall'azienda. In particolare sono sotto la lente d'attenzione clausole riguardanti esclusioni e limitazioni di responsabilità del professionista nei confronti del consumatore, il foro competente e la legge applicabile per la soluzione delle controversie, che risulterebbero quelli in vigore nello Stato della California ed altri come costi, tasse ecc...
L'Authority considera queste clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005), perché determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto con la società. Inoltre nello specifico essa rileva un carattere di vessatorietà implicito nelle clausole in cui si escludono o limitano i diritti del consumatore in caso di inadempimento da parte del professionista, e dove quest'ultimo possa modificare unilateralmente i termini di utilizzo e risolvere il contratto senza alcun preavviso e senza un giustificato motivo ed infine, presume, in accordo con la norma, certamente vessatoria la clausola in cui si stabilisce che la sede del foro competente per la soluzione delle controversie, sia diversa da quella di residenza del consumatore.
La procedura di consultazione a cui è ricorsa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è disciplinata dall'articolo 37 bis del Codice del Consumo e mira a raccogliere, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, informazioni, dati di esperienza, osservazioni e commenti in merito alle clausole oggetto di analisi. I soggetti legittimati a partecipare alla consultazione (definiti dall'apposito regolamento) sono: le associazioni di categoria professionali; le camere di commercio e le associazioni rappresentative dei consumatori (riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico). La raccolta di questi dati consentirà una migliore e precisa valutazione sul carattere vessatorio delle clausole analizzate e contenute nei termini di utilizzo del servizio WhatsApp.
Cari lettori, se volete partecipare alla consultazione fatevi avanti: lasciate i commenti nella sezione del post dedicata o contattateci direttamente via e-mail e noi ci faremo promotori delle vostre istanze.

giovedì 10 novembre 2016

Il Decreto Fiscale e la procedura per la definizione agevolata

Il Decreto Legge numero 193, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 ottobre 2016, contiene disposizioni urgenti in materia fiscale ed è stato perciò subito ribattezzato, per semplicità: Decreto Fiscale. Le sue principali finalità sono: la soppressione di Equitalia; la riapertura dei termini per la cosiddetta voluntary disclosure (collaborazione volontaria); la definizione agevolata delle cartelle esattoriali ed il finanziamento di alcune misure urgenti: il fondo di occupazione; gli investimenti delle Ferrovie dello Stato; il trasporto regionale e l'accoglienza degli immigrati negli enti locali.
Equitalia S.p.a., la società di riscossione ad intero capitale pubblico (51% detenuto dall'Agenzia delle Entrate ed il restante 49% posseduto dall'Inps) e tutte le società ad essa collegate, verranno sciolte dal I luglio 2017, senza alcuna procedura di liquidazione. L'esercizio delle sue funzioni verrà affidato ad un nuovo ente pubblico economico denominato: “Agenzia delle entrate-Riscossione”, che subentrerà alla società “liquidata” senza alcuna soluzione di continuità. Il nuovo ente sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gestito nell'attività propria dall'Agenzia delle Entrate, che acquisterà, dall'ente di previdenza sociale (Inps), tutte le azioni da esso possedute al prezzo del loro valore nominale.
La definizione agevolata, prevede la possibilità per i debitori, di sgravare i propri ruoli pendenti (cartelle esattoriali), oggetto dell'attività di riscossione, dall'anno 2000 al 2015. Aderendo a questa procedura, l'estinzione del debito, avverrà senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione o dilazionato al massimo in quattro rate su cui però verranno applicati gli interessi. Per manifestare la propria volontà di adesione a questa modalità di estinzione agevolata del debito, il debitore dovrà compilare l'apposito modulo predisposto da Equitalia (disponibile sul sito istituzionale della società) e trasmetterlo all'agente della riscossione secondo le modalità indicate: consegnato direttamente agli sportelli dell'ente o via posta elettronica certificata, avendo cura in questo caso di accludere anche un documento d'identità valido. La scadenza è prevista per il 23 gennaio 2017 ed entro il 24 aprile 2017 Equitalia comunicherà agli aderenti la procedura, la nuova somma da pagare ed il piano di rateazione eventualmente richiesto e concesso. Attenzione però, perché ci sono alcuni crediti che non possono essere oggetto di questa definizione agevolata, come per esempio i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe , le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna e le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per le quali invece lo sgravio si applica solo agli interessi maturati sulle somme da riscuotere.
Per ogni approfondimento del caso vi invito a consultare la sezione dedicata del sito di Equitalia e a fissare un appuntamento qui allo sportello per l'assistenza nell'avvio della procedura. 

mercoledì 2 novembre 2016

Veneto Banca, mini-dossier

I più autorevoli organi d'informazione economico finanziaria, da alcuni anni, ci raccontano le vicende che hanno tracciato e tuttora segnano la storia della più nota banca territoriale del Nord-Est: Veneto Banca. Questa Banca popolare, originariamente organizzata nella forma di società cooperativa per azioni, è stata fondata a Montebelluna (Tv) nel 1877 ed è stata protagonista, durante la sua crescita aziendale, sviluppatasi prevalentemente nella seconda metà del secolo scorso, di importanti acquisizioni di istituti di credito Italiani ed esteri. L'espansione economica della società, costellata, come detto, da una forte propensione all'incorporazione di altre banche, è stata guidata, nella sua gestione pluriennale (dal 1997 al 2014), da Flavio Trinca nel ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione e da Vincenzo Consoli in quello di Amministratore Delegato della banca. Gli splendidi anni duemila hanno macinato una montagna di ricchezza, distribuita tra i soci a suon di continui aumenti di valore del prezzo dell'azione deliberato ad ogni scadenza di assemblea annuale, con la contestuale distribuzione d'ingenti dividendi come fossero coriandoli. Sì perché il costo delle azioni Veneto Banca S.c.p.a., classificati dalla Consob tra il gruppo di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ma non quotati sul mercato regolamentato (sulla Borsa Valori), era determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci. Le azioni erano negoziate all'interno dell'Istituto e raggiunsero la maggiore diffusione nel 2012, quando alla fine dell'anno, risultarono iscritti sul libro soci della Banca 62.389 persone, detenenti azioni valutate 40,75 € ciascuna: il massimo valore mai raggiunto.
Il declino. Il sole sopra l'istituto Veneto ha smesso di splendere nei primi giorni di agosto 2013, quando un'ispezione dell'Organo di Vigilanza della Banca d'Italia, ha rilevato una sovra valutazione dei crediti esigibili iscritti nel bilancio della banca, ed ha imposto una loro rettifica, che avrà ovvie ripercussioni negative sullo stato patrimoniale della società cooperativa. Il 2014 è l'anno in cui diventano operative le regole di vigilanza Europee volte alla creazione di un'Unione Bancaria continentale sottoposta allo stretto controllo della Banca Centrale Europea, a cui la Veneto Banca dovrà sottostare per l'importante ruolo rappresentato all'interno dell'intero sistema creditizio. Gli indicatori economici di riferimento imposti dalla Bce sono stringenti ed impongono alla banca un aumento di capitale e l'aggregazione con altri Istituti creditizi. Il risultato netto di bilancio, nel 2014, risulta in rosso per 96,1 milioni di euro ed il valore dell'azione viene diminuito a 39,50 €. L'assemblea dei soci cambia la governance della società: Francesco Favotto diventa il nuovo presidente di Veneto Banca, ed il nuovo C.d.A. interamente rinnovato: Crisitano Carrus sostituirà Vincenzo Consoli nel ruolo di A.d., avrà il compito di attuare il nuovo piano industriale denominato Progetto Serenissima e costituito da tre principali linee guida: trasformazione societaria: dalla forma cooperativa a quella canonica per azioni (da S.c.p.a a S.p.a); aumento di capitale per 1 miliardo di euro e contestuale quotazione sul mercato telematico della borsa valori. Con questi propositi da attuare nel 2016, il 2015 viene archiviato con un valore azionario di 30,50 € e la notizia trapelata dalla Procura della Repubblica di Roma, dell'avvio di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza a carico di Trinca e Consoli con l'accusa di aggiotaggio ed ostacolo all'attività di vigilanza.
La cronaca recente. Nell'assemblea dei soci convocata per il 19 dicembre 2015 viene approvata la trasformazione societaria in Società per Azioni, ed è conferito mandato al C.d.A di aumentare il capitale sociale di almeno 1 miliardo di euro entro il primo semestre 2016. Il 5 maggio scorso, in occasione dell'annuale sessione per l'approvazione di bilancio, l'assemblea ha certificato una perdita pari a 882 mln € ed il 30 giugno, il fondo Atlante (fondo mobiliare chiuso) gestito dalla S.g.R. (società di gestione del risparmio) Quaestio Capital Management, è diventato il maggior azionista di Veneto Banca con il 97,64 % del capitale azionario ed ha incaricato un nuovo C.d. A., presieduto da Beniamino Anselmi, in cui Cristiano Carrus ha mantenuto la poltrona di consigliere delegato. La perdita certificata nella relazione semestrale di cassa (al 30 giugno 2016) si attesta a 259 mln €: in miglioramento rispetto alla precedente gestione annuale. Il prossimo 16 novembre sarà convocata un'assemblea straordinaria dei soci per deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dei vecchi amministratori: Trinca e Consoli in primis .

mercoledì 19 ottobre 2016

Il rimborso delle pensioni (lavori in corso)

Il tema del rimborso sull'ammontare dell'assegno pensionistico, è tornato all'onore delle cronache grazie ad un misero e grottesco servizio televisivo trasmesso da canale 5 nel programma Striscia la Notizia il 10 ottobre 2016.
La vicenda si riferisce alla possibilità di avviare presso l'INPS e di proseguire eventualmente nelle aule giudiziarie, la richiesta di rimborso per il mancato adeguamento all'inflazione (perequazione) del proprio assegno pensionistico.
Il decreto legge emanato dal Governo Monti il 6 dicembre 2011 (il n.201), contenente alcune disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (convertito nella legge n.214 il 22 dicembre 2011), ha previsto, con il lunghissimo articolo 24, che fa capo alle misure di riduzione per la spesa pensionistica, al comma 25, la modifica del meccanismo di rivalutazione automatica del trattamento pensionistico, fino ad allora regolato dalla legge 388 del 2000. In sintesi, la norma, ha riconosciuto per gli anni 2012 e 2013, la piena perequazione pensionistica, applicata nella misura del 100%, ai soli trattamenti d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento pensionistico minimo INPS e l'ha invece bloccata per tutti gli altri assegni d'importo superiore.
La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 70 del 30 aprile 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione legislativa, ed il Governo Renzi, con il decreto legge 65/2015, ha corretto il tiro, tentando con l'articolo 1, di dare attuazione ai principi enunciati dalla Consulta. Il nuovo comma 25 ha sbloccato l'adeguamento pensionistico secondo specifici coefficienti percentuali, nel dettaglio: ha fissato nella misura del 40% l'adeguamento per gli assegni superiori a tre volte il minimo; al 20% per quelli superiori a quattro volte il minimo e pari o inferiori a cinque; al 10% quelli superiori a cinque volte il minimo ma pari o inferiori a sei ed infine ha lasciato completamente bloccato l'adeguamento al potere d'acquisto certificato dall'Istat, le pensioni d'importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS. Questa correzione ha originato i famosi rimborsi una tantum comparsi nei “cedolini” pensionistici di agosto 2015, ma che alcuni esimi giuristi hanno considerato inadeguati e non pienamente attuativi delle disposizioni sancite nella sentenza della Corte Costituzionale ed hanno perciò proposto ricorso in alcuni Tribunali.

mercoledì 12 ottobre 2016

Canone Rai addebitato per errore? Chiedi il rimborso

Come noto e come abbiamo potuto sperimentare direttamente sulle nostre tasche, dal I gennaio di quest'anno (2016), l'ammontare del costo per l'abbonamento alla televisione è diminuito alla cifra tonda di 100 euro (da 113,50 dell'anno precedente), ma viene addebitato (in 10 comode rate mensili) sulla bolletta elettrica, con buona pace dei recidivi evasori. Il dibattito sulla correttezza ed efficacia, cioè sul merito proprio, di quest'imposizione così generalmente odiata, sarà forse oggetto di un altro capitolo, per il momento la norma è in vigore e perciò degna di rispetto. Sì perché la legge di stabilità 2016, quell'insieme di disposizioni che formano il bilancio annuale e pluriennale dello Stato e catalogata negli archivi Istituzionali al numero 208 dell'anno 2015, prevede, ai commi 152 e seguenti (fino al 159), gli obblighi sommariamente descritti. La principale novità introdotta dalla Finanziaria 2016, sul tema in discussione, è stata l'introduzione della presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo dove fosse attiva un'utenza elettrica domestica. Sarà cura dell'utente dichiarare il non possesso eventuale.
La dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla Tv per uso privato, predisposta dalla direttrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, prevede due soli casi in cui si possa essere dispensati dal pagamento dell'odiato balzello: il primo è la mera dichiarazione di non detenzione della televisione; ed il secondo è quello in cui il canone viene già riscosso sull'utenza elettrica intestata ad un altro famigliare convivente. Tutti gli altri casi, come per esempio quello della titolarità di due utenze elettriche in capo allo stesso soggetto, dovrebbero regolarsi automaticamente, grazie all'incrocio dei dati anagrafici comunali con quelli in possesso degli altri enti coinvolti: quali i distributori e i venditori di energia. Per questo primo anno di sperimentazione della nuova modalità di riscossione del canone Rai nella bolletta elettrica, l'autocertificazione si sarebbe dovuta presentare entro il 16 maggio all'Agenzia delle Entrate, dal prossimo anno (2017) invece e per gli anni a seguire, il termine di scadenza di presentazione dell'istanza, se si vorrà essere dispensati dal pagamento dal I gennaio corrente, sarà fissato al 31 gennaio dell'anno in corso.
Nel caso in cui qualcosa si fosse inceppato nel meccanismo della riscossione del canone e l'addebito dello stesso in bolletta fosse avvenuto ingiustamente e/o per errore, è possibile, già dallo scorso 15 settembre, presentare all'Agenzia delle Entrate il modulo per la richiesta di rimborso. Questo andrà compilato in ogni sua parte: nella prima sezione s'inseriranno i dati generali del dichiarante; nella seconda si indicheranno gli estremi dell'utenza elettrica e delle fatture relative su cui è avvenuto l'addebito delle rate del canone ed il motivo della richiesta, identificato con un numero da 1 a 6 a seconda dei casi che ricorrono. Per esempio il caso in cui il richiedente abbia presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione sarà identificato con il numero 5. Infine nel riquadro descrizione si potrà descrivere sinteticamente il motivo dell'istanza.
Tutti i dettagli: istruzioni e moduli; sono reperibili sui siti web dell'Agenzia delle Entrate e della Rai, noi siamo a disposizione per l'assistenza nella compilazione dei modelli, fissa il tuo appuntamento negli orari di sportello.

mercoledì 28 settembre 2016

Agricoltura e alimenti biologici

Il termine biologico associato all'attività agricola, sarebbe in realtà usato impropriamente, secondo il parere di alcuni autorevoli studiosi. L'intenzione di classificare questa filosofia di coltivazione e produzione alimentare: ovvero quella di considerare l'attività agricola parte di un intero e armonico ecosistema naturale, risulterebbe forse più efficace ed appropriata se si adottassero aggettivi come: organica o ecologica, utilizzati in altri idiomi linguistici. Già perché la conduzione dei terreni e l'allevamento di animali con le tecniche “biologiche” prevede l'impiego limitato di fitofarmaci e concimi chimici derivati dalla sintesi di processi industriali, mentre si privilegiano la rotazione delle culture e l'impiego di fertilizzanti organici per preservare la fertilità dei terreni. L'impatto ambientale derivante da questo tipo di attività antropica, sarebbe così ridotto al minimo.
Il primo regolamento Europeo che ha disciplinato e normato questo settore agricolo, è il n.834 del 2007, in esso sono definite alcune principali linee guida da seguire per ottenere una corretta e certificata produzione biologica, che sarà indicata sulla confezione degli alimenti con l'idonea e ormai nota etichettatura stilizzata: la foglia di stelle. La conduzione di un'azienda agricola organica, per ottenere la certificazione Europea, dovrà seguire alcuni principi inderogabili: il sistema di coltivazione dovrà risultare sostenibile; dovrà porre grande enfasi sulla protezione ambientale; privilegiare una grande varietà di prodotti di alta qualità; dedicare molta attenzione alla biodiversità; adottare elevati standard per la protezione degli animali allevati; trasmettere fiducia nei consumatori e proteggere i loro interessi ed infine adottare un ciclo produttivo sostenibile e per quanto possibile chiuso, che escluda l'apporto di materiale organico geneticamente modificato.
Le statistiche ed i dati Europei relativi a questo settore agricolo (quello biologico ndr), sono racchiusi nel secondo rapporto dell'Unione Europea pubblicato nell'ottobre del 2013 e fotografa una realtà continentale in rapida espansione: nel 2002 erano 5,7 i milioni di ettari coltivati a biologico, mentre nel 2011 questi si sono incrementati fino a 9,6 e rappresentano solo il 5,4% dell'estensione totale di terreni agricoli coltivati. Nell'Europa a 27 si contano 186 mila aziende dedite alle produzioni organiche.
Nel nostro Paese è stato recentemente pubblicato il Piano strategicoNazionale per lo sviluppo del sistema biologico (disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Agricoltura), che parte da un'analisi del contesto ed arriva alla definizione di obiettivi realizzabili attraverso l'attuazione di azioni strategiche mirate alla promozione e al sostegno dell'attività organica.
Per apprezzare i risultati di questa serie di tecniche di coltivazione ecologica, non resta altro da fare che testare alla papilla il gusto ed i sapori delle prelibatezze ottenute dallo sforzo degli agricoltori ecosostenibili.

mercoledì 21 settembre 2016

Dieselgate VolksWagen, buon compleanno

Un anno è già trascorso, da quando, nel settembre 2015 scoppiò lo scandalo VolksWagen. La casa automobilistica Tedesca, fu costretta ad ammettere di avere implementato un software, che installato nelle centraline elettroniche dei motori di alcuni modelli prodotti dall'azienda, fosse in grado di falsare i risultati delle prove tecniche di omologazione relative alla quantità di inquinanti emessi dai gas di scarico delle sue autovetture. In parole povere, l'algoritmo riusciva a modulare l'emissione di gas nocivi, come gli ossidi di azoto, quando l'auto era soggetta a prove di laboratorio, e a far rientrare così i parametri ottenuti entro i limiti fissati dalle normative ambientali, Statunitensi ed Europee. In realtà tali valori, come appurato dall'americano Peter Mock, ricercatore dell'International Council Clean Trasportation, risultavano nettamente superiori a quelli dichiarati quando l'auto era soggetta al suo normale uso ordinario.
Le Autorità Statunitensi, nei mesi scorsi, hanno raggiunto un accordo stragiudiziale con il colosso automobilistico di Friedburg, che ha determinato un costo per la Volkswagen di 15,3 miliardi di dollari: 10 dei quali alimenteranno la costituzione di un nuovo fondo che finanzierà: il riacquisto degli autoveicoli incriminati di cui eventualmente i consumatori vorranno liberarsi; le riparazioni e gli indennizzi variabili tra i 5 e 10 mila dollari per veicolo.2,7 mld sarà l'indennizzo da versare all'Ente per la protezione ambientale Americano in tre anni, a compensazione dei danni ambientali procurati dall'inquinamento atmosferico. 2 mld sarà l'ammontare degli investimenti che l'azienda dovrà fare in dieci anni per sviluppare tecnologie ed infrastrutture destinate ai veicoli elettrici e 600 milioni invece saranno i dollari da versare a 44 stati per chiudere le cause intentate a livello statale a protezione dei diritti dei consumatori. Il numero dei veicoli coinvolti, i modelli di Golf, Jetta, Passat, Beetle e Audi A3, venduti sul mercato americano, sarebbe di 475 mila.
In Europa invece? Sarà la commissione Europea, nei panni della Commissaria alla Giustizia Vĕra Jourová's, a coordinare le azioni legali intentate dalle associazioni dei consumatori continentali e dalle Autorità Giuridiche dei singoli stati membri. La responsabile della giustizia Europea, ritiene che siano state violate, dalla casa automobilistica, almeno due direttive: quella sulle pratiche commerciali scorrette e quella sulla garanzia post-vendita. Qui i numeri in gioco sono decisamente superiori rispetto ai valori del mercato d'oltre oceano, perché i veicoli coinvolti sarebbero nell'ordine di 8,5 milioni. Oggi l'incontro della Commissaria con Garcia Sanz membro del direttivo Volkswagen, l'8 settembre scorso c'è stato l'incontro con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e per giovedì prossimo (29 settembre) è atteso quello con le Autorità Giudiziarie Nazionali. Intanto nel comunicato stampa diffuso l'8 agosto scorso, la nostra Autorità nazionale, Garante della Concorrenza e del Mercato, ha annunciato la sanzione di 5 milioni di euro comminata a VolksWagen per manipolazione del sistema di controllo delle emissioni inquinanti.

mercoledì 14 settembre 2016

Danno da vacanza rovinata e danno patrimoniale

In questo primo post pubblicato dopo il rientro dalla meritata pausa feriale, ho pensato di richiamare i nostri diritti di consumatori/turisti e di come agire per farli rispettare nel caso in cui il viaggio e/o il soggiorno vacanziero, fossero risultati difformi da quanto previsto nelle clausole contrattuali.
Il testo normativo di riferimento è il Codice del Turismo (Decreto Legislativo n.79/2011), che ha modificato profondamente la sezione dedicata al tema, presente fino ad allora nel Codice del Consumo. Per ragioni di semplicità e per focalizzare l'attenzione sulla finalità di questo “pezzo”, ci concentreremo essenzialmente sul Titolo VI della norma (articoli 32 e seguenti) che disciplina i contratti del Turismo organizzato, ovvero i cosiddetti pacchetti turistici. Iniziamo con la definizione dei soggetti che animano l'attività in questo segmento di mercato turistico: l'organizzatore del viaggio (o tour operator – nella terminologia anglosassone) è il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, di procurare a terzi pacchetti turistici: ossia la combinazione di almeno due dei seguenti tre elementi componenti la vacanza: il trasporto; l'alloggio ed i servizi turistici. L'intermediario è il soggetto che dietro corrispettivo forfettario si obbliga a procurare a terzi i pacchetti turistici già realizzati dall'organizzatore, ed infine il turista è il fruitore del servizio offerto.
I contratti di compravendita dei pacchetti turistici devono essere stipulati in forma scritta e devono contenere tutta una serie di elementi che vanno dalla destinazione alla durata del soggiorno, all'identificazione dell'organizzatore, al prezzo del pacchetto, ai mezzi di trasporto che saranno usati durante il viaggio con l'indicazione di data e ora previsti per l'imbarco, e che sono specialmente indicati nell'articolo 36 dell'Allegato 1 della norma a cui vi rimando per un approfondimento dettagliato. L'articolo seguente: il 37 descrive quali informazioni, l'organizzatore o l'intermediario debbano fornire, in forma scritta al turista acquirente ed anche l'opuscolo informativo dovrà contenere informazioni chiare e precise ed aderenti alla realtà.
In caso di mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (ovvero difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati), l'organizzatore e l'intermediario saranno tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità. Il turista in questo caso dovrà presentare immediatamente reclamo all'organizzatore del pacchetto turistico, di modo che il rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivo rimedio. Egli potrà agire successivamente: anche al ritorno nel luogo di partenza, a patto che formuli una contestazione via raccomandata o posta elettronica certificata (Pec), entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro.
Il mancato o inesatto adempimento potrà cagionare danni alla persona ed in questo caso l'ammontare del risarcimento sarà conforme alle convenzioni internazionali e il diritto si prescriverà in tre anni, mentre nel caso di responsabilità per danni diversi da quelli alla persona (danni patrimoniali, economici), il diritto alla richiesta per il loro risarcimento si prescriverà in un anno dalla data di ritorno del turista nel luogo di partenza.
La rilevante novità introdotta dal Codice del Turismo, è la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata; infatti all'articolo 47 del testo normativo, si prevede che nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico fruito, che non siano di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, anche il risarcimento del danno immateriale (biologico, morale, esistenziale), correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Perciò miei cari turisti consumatori non esitate a farvi patrocinare dai nostri legali nel caso la vostra vacanza abbia disatteso le aspettative promesse.

mercoledì 27 luglio 2016

Il Fondo di solidarietà per gli investitori di Banca Etruria & Co

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), l'Istituto che garantisce i correntisti delle banche Italiane con patrimonio in giacenza sul proprio conto corrente fino a 100 mila euro, nel caso di fallimento dell'ente creditizio; è lo strumento attraverso cui il Parlamento, con la legge 119/2016 (legge di conversione del Decreto Legge governativo n.59 del 3 maggio 2016 recante: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” detto Decreto Banche), ha individuato quale gestore del Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (208/2015 art.1 c.855).
Originariamente previsto, dalla legge di bilancio istitutiva, con una dotazione limitata a 100 milioni di euro, ora, dopo la conversione del decreto legge, aumentata illimitatamente fino a coprire le esigenze finanziarie connesse all'erogazione delle prestazioni: ovvero fino alla copertura dei volumi delle richieste di rimborso che giungeranno al Fondo stesso; è alimentato dal patrimonio del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, che ne gestisce (come detto) anche gli aspetti operativi e amministrativi.
Il Fondo di Solidarietà è stato istituito per attenuare le perdite finanziarie subite dai risparmiatori che avevano comprato strumenti d'investimento emessi dalle 4 banche risolte: Banca Marche, Etruria, CariFerrara e CariChieti. Il risarcimento potrà arrivare fino all'80% del patrimonio investito, al netto di costi e rendimenti. Per ottenerlo sarà necessario avviare la procedura formalizzata dal Fondo Interbancario, che si sostanzia nella compilazione dell'apposito modulo predisposto e dall'invio come allegati, di alcuni documenti comprovanti l'acquisto dei titoli finanziari oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiarino le condizioni patrimoniali e/o di reddito. Già perché l'indennizzo è riservato ad investitori che al 31 dicembre 2015 possedevano un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro, o alternativamente al risparmiatore che abbia dichiarato un reddito complessivo fino a 35 mila euro nell'anno d'imposizione fiscale 2014. Tutti i dettagli sono nella sezione del sito dedicata a cui vi rimando, e per inoltrare l'istanza ci sarà tempo fino al 3 febbraio 2017 (6 mesi decorrenti dal 3 luglio 2016: giorno di entrata in vigore della legge), pena decadenza del diritto. Il fondo liquiderà l'indennizzo nel termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Resta sempre valida, in alternativa a questa, la via giudiziaria canonica, anche se le lungaggini ed i costi legali potrebbero scoraggiarne il suo imbocco.
Siamo disponibili per tutta l'assistenza del caso, per fissare un appuntamento: tel.039 8943448.

mercoledì 20 luglio 2016

La cancellazione dell'Ipoteca

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore la facoltà di espropriare i beni del debitore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di restituire il prestito. Tipicamente questo diritto si accompagna al contratto di mutuo, stipulato per l'acquisto di un immobile, che nella maggior parte dei casi (almeno per quelli che riguardano la nostra sfera di competenza), si traduce nella compravendita dell'abitazione principale. L'iscrizione dell'ipoteca avviene nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile, che dal 2012, dopo l'accorpamento dell'Agenzia del Territorio a quella delle Entrate, voluta dall'allora governo Monti nell'ambito di una generale riorganizzazione delle quattro agenzie fiscali Italiane; è gestito dall'Agenzia delle Entrate stessa.
La procedura di cancellazione delle Ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato e che deroga l'articolo 2847 del Codice Civile (Durata dell'efficacia dell'iscrizione: dura vent'anni se non rinnovata prima della scadenza del termine), è disciplinata dall'articolo 40 bis del Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia (TUB-D.L.vo 385/1993. L'iter prevede l'estinzione automatica dell'ipoteca alla data di fine dell'obbligazione garantita (ovvero al saldo dell'ultima rata di mutuo). Il creditore rilascerà al debitore quietanza attestante la data di estinzione del prestito e trasmetterà al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni da tale data, senza esporre oneri a carico del debitore. Il conservatore (l'Agenzia delle Entrate), ricevuta l'attestazione del creditore, procederà d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo.
Il servizio on-line di Ispezione Ipotecaria è uno dei servizi catastali e ipotecari disponibile sul sito istituzionale dell'agenzia governativa, a cui si può accedere per visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria, si può così monitorare, per esempio, nel caso di estinzione del contratto di mutuo gravato da ipoteca, se l'attività della banca in materia di cancellazione della garanzia, sia stata espletata completamente. L'informazione è riservata alla persona fisica che vi accede e limitata alle trascrizioni che la riguardino.

mercoledì 13 luglio 2016

ECC-Net, l'assistenza per i consumatori Europei

La rete degli European Consumer Centres (i centri di assistenza e consulenza per i consumatori in Europa) è formata da 30 uffici sparsi nei 28 Paesi che compongono l'Unione Europea, (forse 27 dopo l'esito del referendum Britannico), compresi Norvegia ed Islanda. Il funzionamento del network è garantito dal finanziamento erogato dalla Commissione Europea e dai governi Nazionali, ed ha lo scopo di informare i consumatori sui loro diritti e di assisterli nelle controversie transfrontaliere che dovessero sorgere nei confronti di venditori aventi sede operativa in altri Paesi della Comunità: diversi da quello in cui agisce il consumatore.
Dal I gennaio 1993 è in vigore il mercato unico Europeo: disciplinato da una serie di trattati che garantisce la libera circolazione di merci e servizi all'interno di un territorio vasto quanto la superficie dei 28 Paesi aderenti che lo costituiscono e diffuso tra i quasi 500 milioni di abitanti che lo popolano.
Tra gli attori economici partecipanti alle dinamiche commerciali, i consumatori Europei assumono senza dubbio un ruolo determinante, pur tuttavia indebolito se paragonato a quello svolto dall'altra gamba del mercato: i commercianti che nel rapporto negoziale possiedono generalmente maggior forza. Per tentare così di riequilibrare lo sbilanciamento naturale insito nel rapporto tra la domanda e l'offerta, a sfavore del consumatore, è necessario introdurre una precisa regolamentazione che ne tuteli i diritti, e considerato che il campo d'azione è quello continentale, il rango della legislazione consumeristica dovrà necessariamente essere quello Europeo.
La legge Nazionale, rappresentata principalmente dal Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005) e dalle sue successive modificazioni, è il frutto dell'attuazione e del recepimento, nel nostro ordinamento, di alcune direttive europee sul tema, che hanno avuto lo scopo di armonizzare i diritti dei consumatori in tutti i Paesi componenti L'Unione.
Attualmente, grazie anche alla sempre maggiore diffusione dell'e-commerce (l'attività di acquisto svolta sul web), risulta più semplice ed immediato, rispetto al passato, fare acquisti da venditori stranieri, che hanno la loro sede operativa in Paesi Europei diversi da quello di residenza del consumatore acquirente, e spesso far valere i propri diritti nel caso di controversie, potrebbe essere difficile, il primo ostacolo sarebbe rappresentato forse dalla lingua.
Il Centro Italiano gestito da Adiconsum, operativo dal 2005, rappresentata un valido strumento per la soluzione dei contenziosi Transfrontalieri.

mercoledì 6 luglio 2016

Saldi Saldi, i saldi estivi

Tecnicamente, a norma della Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010 (il Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), i saldi sono classificati tra le vendite straordinarie. In particolare individuano le vendite di fine stagione, e la Delibera di Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 (la n.IX/2667), ne ha modificato il calendario originario. Essa stabilisce; infatti che i saldi estivi comincino il primo sabato del mese di luglio, quest'anno coincidente con sabato 2 luglio. La loro durata sarà di 60 giorni ed i negozianti dovranno attenersi ad alcune specifiche regole di vendita disciplinate dagli articoli 115: in cui si individua la tipologia commerciale di merce soggetta a questo tipo di vendita ossia: i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda, che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento, e l'articolo 117 che norma i contenuti di informazione e di tutela per il consumatore.
Durante le vendite straordinarie, i commercianti (come previsto dall'articolo 117 della Legge Regionale – Informazione e tutela del consumatore) dovranno adottare specifiche regole di condotta: il cartellino del prezzo degli articoli soggetti a vendita straordinaria, dovrà riportare obbligatoriamente il costo originario del bene e la percentuale di sconto o ribasso applicato, sarà facoltativa l'indicazione del prezzo finito. I prodotti oggetto di saldo dovranno essere nettamente e fisicamente separati da quelli venduti a prezzo pieno, e valgono tutte le norme generali previste per la garanzia post-vendita di conformità del bene venduto, prestata dal venditore, che dovrà riparare o sostituire e nel caso rimborsare il consumatore, nel caso in cui l'articolo venduto risulti difettoso.
Poche e semplici regole che possono guidarci consapevolmente in acquisti sereni e spensierati.

mercoledì 29 giugno 2016

Miele, Api e Apicoltori

Per l'incipit di questo post ho scelto la citazione già richiamata sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), nella sezione dedicata alla filiera delle Api e del miele, da cui ho iniziato il percorso informativo per la redazione di questo articolo, attribuita al padre dell'Entomologia (la scienza che studia il comportamento degli insetti): il naturalista Francese Jean-Henri Fabre (1823 – 1915), e che recita così: “Il miele è un miracolo combinato dell'alleanza tra le api – il più evoluto degli insetti – e i fiori – la più bella rappresentazione ed espressione del mondo vegetale”. Già perché le api non potrebbero vivere senza i fiori e più di diecimila specie di piante si sarebbero già estinte senza la preziosa e fondamentale funzione d'impollinazione svolta da questo incredibile insetto.
Il miele è un alimento prodotto dalla api, risultato dall'elaborazione di sostanze zuccherine che l'insetto raccoglie in natura: dal nettare prodotto dalle piante da fiori, alla melata: la secrezione di alcuni afidi che si nutrono della linfa degli alberi. In Italia si produce una grande varietà di miele, il Mipaaf ne ha censiti 81 tipi diversi, il più diffuso è senz'altro quello di acacia, seguito dal millefiori, tiglio, castagno, tarassaco, rododendro, ciliegio e da produzioni di nicchia come quello derivato dalla marasca carsica, dalla vegetazione della barena veneziana, dall'elicriso lucchese-pisano o dal carrubo ibleo. Complessivamente la produzione annuale si aggira sui 23 milioni di kili.
Il nome scientifico dell'Ape italiana è Apis Mellifera Ligustica Spinola costituisce la società animale più studiata ed ammirata, una società matriarcale formata da numerosi individui appartenenti a tre caste tutte alate. In un alveare (che gli apicoltori alloggiano in arnie), di norma vivono una regina (unica femmina fertile) e da 40 a 100 mila api operaie (femmine sterili) destinate al mantenimento e alla difesa della colonia, e solo nel periodo tra aprile e luglio sono presenti da 500 a 2000 maschi (detti fuchi) destinati esclusivamente alla riproduzione. La specie è polimorfica perché le tre caste hanno una morfologia diversa tra loro.
Gli apicoltori sono invece gli uomini che allevano questi straordinari insetti, li riconosci quando sono all'opera: durante le visite periodiche ai loro alveari o quando è il momento della smielatura, perché indossano una tuta protettiva dalle dolorose punture dell'ape, che li fa somigliare ad astronauti e poi li trovi avvolti nelle immancabili nubi di fumo che servono per “tranquillizzare” le famiglie di insetti quando gli si avvicinano, che gli conferiscono quest'aurea spaziale. Si organizzano nella FAI: la Federazione degli Apicoltori Italiani.
L'argomento è naturalmente più vasto di così, e questo vuole essere solo uno spunto per approfondirlo.

mercoledì 22 giugno 2016

Green Network di nuovo nel mirino dell'Antitrust

Green Network, la società venditrice di energia elettrica e gas attiva sul mercato Italiano dell'energia dal 2003, fondata da Piero Saulli (ex manager Enel) e dalla moglie Sabrina Corbo, che si appresterebbe a sbarcare anche sul mercato Inglese e che punterebbe all'obiettivo di raggiungere 400 mila clienti nei due mercati energetici; è finita nuovamente tra le grinfie dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Questa volta l'Antitrust, nella sua adunanza dell'8 giugno 2016, ha contestato alla società energetica la violazione dell'articolo 27 comma 12 del Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005): ovvero l'inottemperanza alle disposizioni ed ai provvedimenti impartiti con una sua precedente delibera la n.25708 dell'11 novembre 2015 in cui l'Istituzione regolatoria intimava a Green Network l'immediata cessazione di pratiche commerciali considerate scorrette. Le modalità di procacciamento dei clienti attraverso i canali teleselling (telefonici) e door to door (porta a porta) sono risultate in palese violazione dei diritti dei consumatori, spesso dando avvio a forniture non richieste ed anche l'informativa per l'esercizio del diritto di recesso (applicabile ai casi dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali: quelli cioè negoziati a distanza) è risultata carente ed opaca, limitando appunto l'azione di autotutela dei consumatori medesimi.
Per questi ed altri motivi l'Autorità ha sanzionato Green Network al pagamento di complessivi 340 mila euro ed ora, considerato che le attività di pratiche commerciali scorrette sarebbero continuate, rischia un'ulteriore sanzione amministrativa compresa tra 10 mila e 5 milioni di euro, il cui ammontare sarà determinato in base all'entità del fatturato della società.
I fondi derivanti dall'irrogazione di queste sanzioni finanziano i progetti per la tutela dei consumatori, attuati dalle loro associazioni rappresentative tramite anche le istituzioni Regionali. Perciò il consiglio è quello di segnalare ogni comportamento scorretto all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato attraverso il numero verde 800 166 661 o mediante gli altri canali messi a disposizione dallo Sportello Antitrust.

mercoledì 15 giugno 2016

L'abolizione della TASI per l'abitazione principale

La provvidenziale legge di stabilità 2016, quella che detta le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, l'ormai famigerata Legge n.208/2015, apporta alcune importanti modifiche ad un'altra Legge di Stabilità: quella del 2014, che introduceva nel nostro ordinamento la IUC (l'imposta Unica Comunale).
Prima però di addentrarci negli impenetrabili aspetti tecnici della normativa, possiamo fare un rapido sforzo mnemonico ed inquadrare il ritratto politico allora tracciato. Il breve (per durata) governo Letta (Enrico) svolgeva la sua azione esecutiva dopo il tormentato insediamento seguito alle Elezioni politiche del 24 Febbraio 2013, a loro volta indette alla fine dell'esperienza risanatrice operata dal governo dei tecnici guidato dell'osannato professor Monti (Mario) in carica da novembre del 2011, e la prova della Stabilità rappresentava il primo vero e concreto atto politico della nuova guida governativa.
Iniziamo dalle attuali modifiche e ricordiamo la data del 16 giugno come quella in cui avveniva il versamento della prima rata della TASI (la Tassa sui Servizi Indivisibili erogati dal Comune), da quest'anno abolita per le abitazioni principali. Dal I gennaio 2016, da quando è in vigore la legge di Stabilità, il comma 14 lettera b (dell'unico articolo che la compone), ha sostituito il comma 669 della legge di Stabilità 2014 (la 147 del 2013 anch'essa formata da un singolo articolo), che disciplina il presupposto impositivo della TASI. Il comma riformato recita testualmente: “il presupposto è:  il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale […] escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, palazzi storici ed artistici e castelli. Prima della modifica erano esclusi dal pagamento del balzello i soli terreni agricoli.
Quel fondamentale atto legislativo (la legge di Stabilità 2014) elaborato dal governo Letta segnava, almeno nelle intenzioni, la correzione al primo provvedimento proposto dall'esecutivo Monti nella forma di Decreto Legge (il numero 201 del 6 dicembre 2011), ribattezzato Salva Italia, in cui insieme ad altre misure e disposizioni per il risanamento dei conti pubblici e per il rilancio della crescita economica del Paese, ve ne era una, regolata dall'articolo 13, che prevedeva l'introduzione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dal I gennaio 2012 e fino all'intero 2014; il cui presupposto impositivo sarebbe stato proprio quello di possedere immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze ad essa collegata.
L'istituzione della IUC (l'Imposta unica Comunale) avrebbe escluso l'imposizione IMU sulle abitazioni principali, ma introdotto il pagamento della TASI per esse, a cui si sarebbe aggiunta la TARI (la Tassa per la raccolta dei Rifiuti). Ora invece l'ultima legge di stabilità (2016) ha destrutturato totalmente la composizione della IUC: escludendo dalla sua determinazione, almeno per le abitazioni principali, la TASI, perciò l'unica componente che la costituisce è rimasta la TARI, i cui criteri determinativi (ammontare, modalità di calcolo ecc...) sono demandati all'emanazione di regolamenti comunali da approvare nel rispetto delle linee guida tracciate dalle norme Nazionali.

mercoledì 8 giugno 2016

Mutui a tasso variabile e la clausola floor

Gli intestatari di un contratto di mutuo a tasso variabile, considerati gli attuali valori dei saggi d'interesse a cui essi sono indicizzati, stanno beneficiando di una considerevole diminuzione dell'ammontare della loro rata periodica. L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate cioè il tasso interbancario a cui le banche si prestano denaro tra loro), considerato ed utilizzato nella quasi totalità dei contratti di mutuo a tasso variabile (a 1 mese, 3 mesi, 6 e 1 anno), è sprofondato in territorio negativo. In particolare la soglia psicologica del suo valore nullo (lo zero) è stata superata verso il basso, per la prima volta, all'inizio della primavera dello scorso anno (2015) e attualmente (maggio 2016) il suo valore ad 1 mese si attesta a -0,35%, mentre quello a 3 mesi è a -0,26%. Questi valori negativi incidono positivamente, per il consumatore, nel calcolo della rata variabile del mutuo, perché decrementa il tasso d'interesse complessivo pattuito, che comprende appunto il tasso interbancario di riferimento (Euribor) a cui viene sommato il cosiddetto spread bancario: il margine di guadagno vero e proprio dell'intermediario creditore. La somma algebrica dei due valori considerati, erode proprio questo ultimo parametro (lo spread) generando la nota condizione di favore per il mutuatario.
Le banche sono subito corse ai ripari, introducendo nei nuovi contratti di mutuo una specifica clausola detta del floor (pavimento in inglese): ovvero se l'indice di riferimento interbancario, dovesse risultare negativo, questo verrebbe considerato semplicemente nullo, nel calcolo del tasso d'interesse da applicare alla determinazione della rata del mutuo, senza incidere ne scalfire l'intero valore dello spread. Per la verità risultano casi in cui questo floor sia stato surrettiziamente ed arbitrariamente applicato (senza cioè che fosse specificato esplicitamente nelle clausole contrattuali disciplinanti il rapporto di mutuo) da alcune banche, tanto che è risultata necessaria l'emanazione di una comunicazione da parte della Banca d'Italia (l'organismo di controllo del settore) indirizzata agli intermediari creditizi il 3 febbraio 2016, in cui si invitano gli intermediari a rispettare scrupolosamente la normativa e la trasparenza nonché la puntuale applicazione delle clausole contrattuali pattuite con la clientela, l'aggiornamento e la verifica degli applicativi utilizzati nel calcolo delle rate.
Perciò miei cari lettori, se avete in corso un mutuo a tasso variabile e notate che l'ammontare della rata non abbia beneficiato delle favorevoli diminuzioni dei tassi, non esitate! fissate un appuntamento per valutare insieme le condizioni contrattuali del mutuo.






lunedì 30 maggio 2016

aumenta a 40 € la quota associativa

Cari associati, il consiglio direttivo di questa Federazione Provinciale della Confconsumatori, riunitosi nella giornata del 19 maggio 2016, ha deliberato l'aumento della quota associativa annuale: dagli attuali euro 30 ad euro 40. L'aumento sarà efficace dal prossimo I giugno 2016 ed è determinato dall'esigenza di raggiungere una certa uniformità territoriale (auspicabilmente almeno a livello regionale) espresso nell'assise Regionale Lombarda. I servizi a cui i soci avranno diritto, resteranno immutati e consisteranno in una prima consulenza per tutte le questioni e/o controversie di natura consumeristica che dovessero coinvolgervi nell'intero anno solare di validità dell'iscrizione, nonché in una prima lettera di reclamo che dovesse occorrere. Nelle controversie energetiche e telefoniche l'assistenza è compresa fino al completamento del tentativo di conciliazione laddove richiesto obbligatoriamente. Successivamente si potrà beneficiare dell'assistenza del legale dell'Associazione, previa definizione degli onorari direttamente con lo stesso. RingraziandoVi per l'attenzione e rimanendo a disposizione per ogni eventualità, Vi saluto cordialmente.
Raul Goffo
Presidente Provinciale.

mercoledì 25 maggio 2016

Il grano: duro e tenero

Il nome scientifico del grano è Triticum, un genere che raggruppa più di venti specie diverse di piante e che si inserisce nella famiglia delle Poaceae, più nota forse come famiglia delle Graminacee. È un cerale di antica coltura, si ritiene infatti che la sua coltivazione, localizzata principalmente nella Mezzaluna Fertile (la regione della Mesopotamia: comprendente le valli in cui scorrono i quattro grandi fiumi: Nilo; Giordano; Tigri ed Eufrate), abbia dato inizio alla prima nazione dell'antichità: i Sumeri più di 5.000 anni prima della nascita di Cristo. La produzione mondiale di grano supera le 700 milioni di tonnellate l'anno ed il maggiore produttore è la Cina, seguito da India, Stati Uniti, Russia e Francia. L'Italia coltiva e raccoglie circa 8 milioni di tonnellate di frumento, principalmente concentrate nella provincia di Foggia, nota anche come Granaio d'Italia. Le varietà più diffuse e coltivate nel nostro Paese, sono il Triticum durum (grano duro) e Triticum aestivum (grano tenero). Il principale criterio di distinzione è la facilità di macinazione dei cariossidi (i chicchi ndr), che è naturalmente più facile per la varietà tenera, da cui si ricava la farina con cui fare il pane, la pizza ed altre deliziose specialità dolciarie da forno, mentre dalla macinazione della qualità dura si ottiene la semola che è invece l'ingrediente base della pasta.
Vi propongo la ricetta degli Spaghetti alla Carbonara (mi scuseranno i vegetariani) come li preparo io, le quantità saranno volutamente trascurate perché si dovranno proporzionare al numero di commensali invitati. Inizio dalla pasta: scelgo il nuovo formato di spaghetti quadri, bhè trascuro ovviamente la parte dedicata alla cottura (acqua calda portata ad ebollizione; manciata di sale grosso e giù gli spaghetti come fossero un mazzo di shangai), fase in cui si ha però il tempo di preparare il condimento: nella padella faccio soffriggere lo scalogno tritato, aggiungo la pancetta affumicata tagliata a cubetti, stempero con acqua di cottura, spolvero con peperoncino Calabrese e lascio cuocere a fuoco lento fino all'asciugatura del fondo. Nel frattempo sbatto le uova a cui aggiungo copiose quantità di pecorino romano (rigorosamente Dop) grattugiato. Scolo gli spaghetti, li tuffo nella padella con la pancetta, aggiungo le uova sbattute con il formaggio, salto qualche secondo sul fuoco et voilà il piatto è servito.
Scusate la digressione miei cari lettori, ma cosa c'è di meglio di un'applicazione pratica per capire l'importanza ed il ruolo fondamentale svolto dal grano e dai cereali in genere, nella nostra alimentazione e nella nostra vita.
[puoi proporre originali ricette nei commenti – grazie per la collaborazione]

mercoledì 18 maggio 2016

Canone Rai nella bolletta elettrica, aggiornamento definitivo

In quest'ultimo post della serie Canone Rai (salvo naturalmente che ulteriori ed eventuali nuove variazioni impongano un puntuale aggiornamento), ripercorreremo tutte le fasi che hanno portato all'introduzione della nuova modalità di riscossione dell'abbonamento Tv: nella bolletta elettrica e la procedura da seguire per essere dispensati dal suo pagamento.
La legge di Stabilità 2016 (la n.208/2015), nei commi dal 152 al 159 dell'unico articolo che la compone, prevede tre essenziali modifiche al Regio Decreto Legge n.246 del 1938 istituente il canone di abbonamento alla televisione, dovuto da chiunque possedesse un apparecchio televisivo: la prima modifica interviene sull'ammontare dell'importo, che si riduce a 100 € da113,50 € riscossi in precedenza; la seconda presume la detenzione di un apparecchio televisivo ove esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica e la terza introduce l'addebito del canone Tv sulla bolletta elettrica riferita all'utenza residenziale ad uso domestico. Nel dettaglio, l'ammontare del canone verrà dilazionato in 10 rate (con scadenza il primo giorno del mese, da gennaio ad ottobre) ed addebitate sulle prime fatture elettriche utili. Quest'anno (2016), considerata la novità legislativa e la tempistica tecnica necessaria all'adeguamento normativo, da parte di tutti i soggetti coinvolti (stakeholders), le prime sette rate (70 €) saranno contabilizzate complessivamente nella prima bolletta utile emessa dopo il I luglio.
Il comma 154 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (n.208/2015), demanda al Ministero dello Sviluppo Economico, l'emanazione di un Decreto Ministeriale che dia attuazione pratica alle disposizioni normative contenute nella Legge, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore: I gennaio 2016. Verso la fine del mese di marzo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso lo schema di decreto alla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, per ottenere un parere consultivo. Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio il 7 aprile 2016 in cui rilevava alcuni profili di criticità sul rispetto della legge sulla Privacy da parte di tutti i soggetti che saranno coinvolti nella procedura di riscossione del tributo: dagli enti locali, all'Autorità del settore energetico, alle aziende elettriche e sulla precisa definizione di apparecchio televisivo; e rinviava la revisione dello schema di provvedimento al Ministero stesso, che lo adeguava alle prescrizioni ed otteneva successivamente il via libera (ovvero il parere favorevole) dell'Autorità Amministrativa con la sua decisione del 27 aprile 2016, ed ora il Decreto Ministeriale dovrebbe essere prossimo alla pubblicazione.
Il comma 153 (sempre dell'unico articolo che compone la Legge di Stabilità per l'anno 2016 -n.208/2015), prevede che l'Agenzia delle Entrate sia destinataria delle dichiarazioni sostitutive di non possesso della Tv, già perché si possono verificare casi in cui sia attiva l'utenza elettrica residenziale, ma l'apparecchio televisivo non sia posseduto, perciò l'agenzia governativa ha predisposto, con autonomo provvedimento del direttore Rossella Orlandi, la procedura di comunicazione ed il modulo di dichiarazione da compilare e spedire entro il 16 maggio. Infine la nota del Mise ha chiarito che per apparecchio televisivo per cui è dovuto il pagamento del canone di abbonamento Tv, è quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, sono perciò esclusi computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo privo di sintonizzatore.
Per rispondere a tutte le altre domande vi rimando alla consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, e per ogni ulteriore dubbio o perplessità non esitate a contattarci.

mercoledì 11 maggio 2016

Il decreto banche e le misure a favore dei risparmiatori

Il 4 maggio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legge n.59 emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia, contenente: “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, subito ribattezzato Decreto Banche. In questo post ci soffermeremo essenzialmente sul Capo secondo del provvedimento normativo, quello che si compone degli articoli 8, 9 e 10 in cui si dettano le misure a favore degli investitori in banche in liquidazione. Ricorderete certamente la nota vicenda delle quattro banche risolte alla fine di novembre 2015: Banca Marche; Etruria; CariChieti e CariFerrara, quando si gettarono nella tragedia più di diecimila risparmiatori, che avevano investito gran parte dei loro risparmi nelle ormai famose obbligazioni subordinate e che si videro volatilizzare il proprio patrimonio con l'emanazione del decreto legge 183/2015, più noto come Decreto Salva Banche, in cui si rifondavano le quattro banche liquidate azzerando il valore degli strumenti finanziari (azioni ed obbligazioni) diffusi tra i piccoli investitori.
Il decreto in questione (il n.59 del 2016), dà attuazione all'istituzione del Fondo di solidarietà (gestito e alimentato dal Fondo Interbancario di Garanzia dei depositi) previsto dal comma 855 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con la funzione di erogare prestazioni economiche a favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati delle quattro banche liquidate. Nell'articolo 8 del provvedimento si delinea il perimetro di azione ed i soggetti beneficiari: l'investitore che potrà ottenere l'erogazione diretta a parziale risarcimento dell'investimento fatto, è la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati delle quattro banche risolte entro la data del 12 giugno 2014 e che li deteneva alla data di risoluzione delle banche in liquidazione. Questi investitori potranno chiedere al fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario (il cui ammontare vedremo tra breve in che modo sarà determinato) a patto che ricorra almeno una delle due condizioni economiche qui elencate: la prima è quella di possedere un patrimonio mobiliare totale inferiore a 100 mila euro e la seconda è l'ammontare del reddito lordo dichiarato dal risparmiatore nell'anno 2015 ai fini IRPEF, che dovrà essere inferiore a 35.000 euro.
L'importo dell'indennizzo forfettario sarà pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto delle obbligazioni subordinate, al netto delle spese sostenute per l'operazione d'acquisto stessa, e della differenza (se positiva) tra il rendimento degli strumenti subordinati ed il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro Poliennale in corso di emissione con durata finanziaria equivalente o per interpolazione lineare del rendimento di Buoni con durata più vicina se il primo dato fosse indisponibile, determinata seguendo un apposito criterio matematico.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo dovrà essere presentata al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto banche, corredata di tutti i documenti comprovanti la compravendita finanziaria e un'autodichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei due requisiti patrimoniali prescritti in premessa. Il fondo dopo avere verificato la completezza della documentazione liquiderà la somma pattuita entro 60 giorni dall'invio dell'istanza. In alternativa a questa procedura diretta sarà possibile adire quella arbitrale.
Infine da puntualizzare che il decreto Banche modifica: ampliandolo l'ammontare della dotazione patrimoniale del fondo di solidarietà, previsto inizialmente pari a 100 milioni di euro dalla legge di stabilità (comma 856 Legge 208/2015), ora alimentato dal Fondo Interbancario in base alle richieste di prestazioni che gli giungeranno.
Siamo disponibili a fornirti tutto l'ausilio necessario all'inoltro dell'istanza o a supportarti nella procedura di arbitrato appena saranno formalmente operative.

mercoledì 4 maggio 2016

La fiducia dei consumatori (aprile 2016)

Il 27 aprile scorso l'Istat (l'Istituto Nazionale di Statistica) ha diffuso (come avviene ogni mese dal 1982) i dati mensili (riferiti ad Aprile 2016) del clima di fiducia espresso da consumatori e imprese. L'indice per i consumatori nel mese di aprile diminuisce leggermente rispetto al valore registrato nel mese precedente: passando a 114,2 da 114,9 del mese di marzo, la base 100 è coincidente con gennaio 2010. Il dato viene determinato secondo una precisa nota metodologica armonizzata a livello Europeo, che prevede la raccolta, nei primi 12 giorni del mese di riferimento, dei risultati delle interviste telefoniche effettuate con il metodo Cati (ovvero con l'assistenza del computer durante l'intervista), rivolte a circa 2000 persone selezionate tra gli abbonati iscritti nell'elenco telefonico. I consumatori così individuati sono chiamati a rispondere a nove principali domande, su cui esprimono giudizi e attese. In particolare valutano soggettivamente la situazione economica dell'Italia, le attese sulla disoccupazione, la situazione economica della Famiglia, le opportunità attuali e future di risparmio, la propensione all'acquisto di beni durevoli ed esprimono giudizi sul proprio bilancio familiare. L'aggregazione delle risposte, permette l'elaborazione di sottoindici che concorrono insieme alla determinazione del clima di fiducia complessivo. Nel dettaglio possiamo osservare che il clima economico attuale, ovvero il giudizio espresso sullo stato dell'economia Nazionale, è in continua flessione da inizio anno: siamo scesi a 140,5 da 142,7 di marzo, e da 152,4 di gennaio 2016. Anche lo stato del clima personale: il termometro che misura i giudizi e le attese sulla propria situazione economica, volge al depresso: il dato è di poco superiore (104,8) a quello registrato a dicembre 2015 (104,5), ma in discesa dal picco di gennaio, quando era a 107,6: allora i consumatori avevano una visione decisamente più ottimistica della loro condizione patrimoniale. La fiducia riposta nel futuro è anch'essa in calo, il suo valore è 120,2, mentre a gennaio si attestava su un più fiducioso 127,1. In generale possiamo però consolarci se pensiamo che il peggio sembri essere passato: le serie storiche dell'indice, evidenziano infatti un valore stagnante su quota 80, mantenuto per un intero anno: dall'inizio del secondo trimestre 2012 alla fine del primo trimestre 2013, quando forse l'instabilità politica (ricordate? Terminava il sostegno parlamentare al Governo Monti e ci si preparava ad affrontare le nuove elezioni politiche) aveva minato l'intero clima di fiducia riposto dai consumatori nel sistema economico Nazionale.