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mercoledì 30 novembre 2016

Riscaldamento, valvole termostatiche e contabilizzazione dei consumi

Il prossimo 31 dicembre 2016 sarà il termine ultimo entro cui adeguare gli impianti termici delle nostre case alle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 102/2014, di recepimento della direttiva Europea 2012/27 UE sull'efficienza energetica, così come modificato dalle successive integrazioni introdotte dal D.L.vo 141 del luglio scorso necessario a completare l'attuazione della normativa Europea e a risolvere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione continentale nei confronti dell'Italia.
L'articolo legislativo di riferimento è il numero 9 del D.L.vo 102/2014 dal titolo emblematico: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, nello specifico al comma 5 (scusatemi l'eccessiva tecnicalità normativa, ma sono proprio queste disposizioni ad agire pervasivamente nelle nostre azioni personali, sociali e comunitarie ed è perciò indispensabile conoscerne almeno l'origine) si disciplinano gli aspetti regolatori tesi a favorire il contenimento dei consumi energetici registrati in ciascuna unità immobiliare, attraverso la contabilizzazione degli stessi e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivamente misurati.
Per raggiungere il proposito appena descritto, il legislatore ha imposto l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento del condominio alla rete di teleriscaldamento, e all'interno di ciascun condominio, i proprietari dovranno installare singoli sotto contatori per misurare l'effettivo consumo di calore di ogni appartamento. Quest'ultima installazione sarà obbligatoria anche in quegli edifici in cui il riscaldamento di ogni unità che lo compone, avvenga tramite una fonte centralizzata. Nel caso in cui il montaggio di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o i costi d'installazione siano sproporzionati rispetto ai vantaggi di risparmio energetico ottenibili, sarà necessario installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore su ogni singolo corpo scaldante (termosifone) presente all'interno di ciascuna unità immobiliare.
La norma disciplina anche la corretta suddivisione delle spese per i consumi energetici, che devono essere ripartiti tra tutti gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 dove applicabile. Nel caso in cui non lo fosse, la ripartizione potrebbe avvenire in base ai millesimi di proprietà di ciascun utente finale, ai metri quadri o cubi di consistenza dell'immobile normalizzati ai fabbisogni energetici medi dello stesso. Per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi suddetti, sarà concessa la ripartizione dei consumi per soli millesimi di proprietà.
La mancata ottemperanza alle disposizioni fin qui sommariamente illustrate, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, irrogata dalla Regione o da Enti da essa delegati.

mercoledì 25 marzo 2015

Efficienza energetica: obiettivo 20-20

Per migliorare l'efficienza energetica nei Paesi dell'Unione Europea ed introdurre i conseguenti benefici ambientali economici e sociali, indispensabili ad uno sviluppo sostenibile dell'area, la Commissione, il Parlamento ed il Consiglio Europei, hanno adottato la direttiva n.27/2012, che attraverso tre principali linee guida si pone l'obiettivo di aumentare del 20% l'efficienza energetica nella produzione e nei consumi di energia dai livelli registrati nel primo decennio del 2000 al traguardo del 2020. Sul lato della produzione si prevede l'introduzione e la diffusione d'impianti di cogenerazione: elettricità e calore e l'implementazione di reti di teleriscaldamento e raffreddamento. Mentre sul fronte del consumo s'incentivano i miglioramenti del patrimonio edilizio con gli edifici pubblici a condurre primariamente il processo innovativo ed una generale diffusione tra i consumatori di informazioni per una maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia. Nel nostro Paese è il decreto legislativo 52 del 2014 a recepire gli obiettivi Europei ed in esso si traccia la rotta per raggiungere lo scopo con l'indispensabile coinvolgimento di enti locali ( le Regioni) istituzioni pubbliche tecniche come l'ENEA, l'Autorità dell'energia ed i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e naturalmente le associazioni d'imprese e di consumatori. Il principale meccanismo per il finanziamento di questi buoni propositi, soprattutto per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici, sembra essere quello della detrazione fiscale, che il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 con l'ultima legge finanziaria, e che prevede la detrazione fino al 65% della spesa sostenuta, spalmabile su dieci anni di dichiarazione, per gli interventi finalizzati a diminuire il fabbisogno energetico degli immobili. Azioni che possono interessare l'involucro dello stabile (coibentazione delle pareti, infissi vetri ecc..) e/o l'impianto termico e la rete distributiva comune. I risparmi derivanti da queste innovazioni, in concorso con gli incentivi pubblici ed il coinvolgimento d'istituti finanziari e di esperti nei servizi energetici come le ESCO e gli audit energetici (qui l'impulso occupazionale), renderanno il processo innovativo  autofinanziato ( sul lungo periodo: almeno nell'ordine di un decennio) innescando l'avvio di un circolo virtuoso. Anche la recente modifica delle norme in materia di condominio (il riferimento è alla modifica del codice civile di giugno 2013) ha semplificato le maggioranze assembleari necessarie alla deliberazione di innovazioni condominiali volte all'efficientamento energetico del condominio, riducendole alla semplice maggioranza: maggioranza dei millesimi di proprietà coniugata con la maggioranza degli intervenuti nell'assise. Per tutti gli approfondimenti sull'argomento vi rimando all'utilissimo sito dell'ENEA. Il fattore tempo è adesso determinante: solo un lustro ci separa dalla deadline fissata al 2020 e ciascuno dovrà fare la sua parte per non mancare l'obiettivo.