martedì 30 luglio 2019

Pagamenti all'estero in valuta corrente €


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Ci siamo, le vacanze sono finalmente arrivate, ma prima di partire verso la destinazione esotica tanto sognata, è bene sapere in quale valuta effettuare i pagamenti o prelevare il denaro, quando si è all'estero, specialmente se nel paese scelto circola una moneta diversa dall'euro.
Decidere di prelevare con la carta o pagare direttamente attraverso il pos, potrebbe risultare più costoso nel caso si scelga di operare la transazione nella valuta propria ovvero in euro.
Colpa della cosiddetta Dynamic Currency Conversion, se da un lato il consumatore potrebbe trovare comodo pagare in moneta propria, così da poter fare un rapido confronto con i prezzi in patria e tenere sotto controllo le spese della vacanza, dall'altro il tasso di cambio dinamico applicato arbitrariamente dalla banca che offre il servizio di pagamento, risulta spesso svantaggioso per chi paga.
L'infografica riportata a lato, mostra un semplice caso pratico: il confronto tra la spesa per l'acquisto in valuta locale (qui è considerato il fiorino ungherese) e quello fatto in euro con il tasso di conversione dinamica applicato, emerge che in quest'ultimo caso il prodotto è costato di più.
Consiglio: pagate sempre in valuta locale quando siete all'estero e poi...Buone Vacanze!

lunedì 29 luglio 2019

Buy&Share: la faccia truffaldina dell'e-commerce


Buy and share si tradurrebbe letteralmente, dall'inglese all'italiano, con l'imperativo “compra e condividi”. Questo è diventato il motto di numerosi siti web dal nome accattivante, che promettono l'acquisto di telefoni, tablet, computer ecc.. a un prezzo scontatissimo: fino al 70% di ribasso sul prezzo di listino.
Il principio ispiratore, come dichiarato da una società di vendita, sarebbe quello che sta alla base della costituzione dei gruppi di acquisto: in cui numerosi consumatori si consorziano per ottenere dal venditore un numero consistente di beni ad un prezzo minore di quello che si otterrebbe con l'acquisto singolo.
Qui però, nel caso del buy&share, il buon proposito dell'acquisto collettivo, si deforma e sfocia invece in un sistema classico di tipo piramidale.
Il meccanismo che muove la proliferazione di tali siti web (nascono ogni giorno come i proverbiali funghi nel sottobosco digitale), così come accertato dalle istruttorie avviate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), risulta ingannevole e aleatorio per il consumatore. Tipicamente, il sito propone in vendita l'ultimo modello di i-phone ad un prezzo inferiore, anche di un terzo, rispetto a quello proposto da Apple. Il consumatore che decide di acquistarlo al valore scontato, versa la cifra ma non compie l'acquisto del bene, ma solo la sua prenotazione. Perché possa ricevere il prodotto desiderato, sarà necessario che altri consumatori come lui, in numero variabile deciso dal professionista, versino la stessa somma per l'acquisto dello stesso prodotto. Egli entrerà a far parte di una vera e propria lista, la cui scalata fino alla vetta (la posizione agognata che gli consentirà di ricevere il bene), dipenderà dai nuovi consumatori che si aggiungeranno dopo di lui. Il meccanismo funziona per i primi della lista, mentre già dopo breve tempo questa tende a bloccarsi e a rimanere così bloccata anche la somma già versata.
L'AGCM ha ritenuto scorrette ed ingannevoli tali pratiche di vendita e ha sanzionato le società proprietarie degli spazi digitali e imposto loro l'oscuramento dei siti web che se ne avvalgono.
Le società proprietarie delle varie pagine web proliferanti nel vasto mondo dell'internet, hanno la peculiarità di avere tutte la forma della Società di capitali a responsabilità limitata semplificata. Questo vuol dire che alle obbligazioni contratte dalla persona giuridica si risponde solo con il capitale sociale,  il cui ammontare, nella forma semplificata,  può essere di molto inferiore ai canonici diecimila euro necessari alla costituzione di una classica S.r.l, mentre il patrimonio personale dei soci non viene minimamente intaccato,. In sostanza può accadere che le somme versate dai consumatori e bloccate nelle liste, siano di gran lunga superiori all'ammontare dell'intero capitale sociale e si possa perciò facilmente presumere che la società non sia in grado di restituirle. Vere e proprie macchine dell'imbroglio.

mercoledì 3 luglio 2019

Tutto pronto per i saldi estivi 2019


I saldi estivi, nella nostra regione (la Lombardia), inizieranno il prossimo sabato 6 luglio. Il primo sabato del mese di luglio, così come impone la Delibera di Giunta Regionale n.IX/2667 del 14 dicembre 2011. Potranno avere una durata massima di sessanta giorni e termineranno perciò martedì 3 settembre 2019.
I saldi, ovvero le vendite di fine stagione, sono regolati dalla Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010. Questa tipologia di vendite è “effettuata dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento”. Possono svolgersi soltanto in due periodi dell'anno e avere una durata massima di sessanta giorni.
La legge regionale impone inoltre alcuni obblighi informativi in capo al venditore, informazioni che saranno a tutela del consumatore. In primo luogo, si dovranno obbligatoriamente esporre, sulla merce posta in saldo, il cartellino del prezzo di vendita e la percentuale di sconto applicata, sarà facoltà del commerciante indicare eventualmente il prezzo finale ribassato. Inoltre le merci in vendita di fine stagione, dovranno essere fisicamente separate da quelle vendute in condizioni ordinarie, in modo che il consumatore non possa essere tratto in inganno. Infine, durante queste vendite straordinarie, il negoziante è comunque obbligato a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il presso pagato, così come previsto dalle norme sulla garanzia post-vendita contenute nel Codice del Consumo.

mercoledì 20 marzo 2019

Bollette a 28 giorni: il calvario dei rimborsi


La battaglia condotta dalle compagnie telefoniche contro le delibere sanzionatorie assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei loro confronti, si sta combattendo da quasi due anni nelle aule della Giustizia Amministrativa: tra ricorsi al famigerato TAR del Lazio e appelli presentati al Consiglio di Stato.
L'ultima ordinanza pronunciata dal massimo organo della giustizia amministrativa: il Consiglio di Stato, è stata pubblicata nella data odierna (20 marzo 2019), e ha lo scopo di prorogare al 21 maggio 2019, giorno in cui tornerà a riunirsi la sesta sezione giurisdizionale, la misura cautelare posta da un'ordinanza precedente, in cui si concede alle parti attrici (le quattro compagnie Telefoniche sanzionate dai provvedimenti dell'Agcom: TIM; Fastweb; Wind-Tre e Vodafone) la possibilità di procrastinare i rimborsi per gli utenti.
La questione annosa è quella della periodicità di fatturazione delle bollette telefoniche, che a partire dal 2015, con susseguente cadenza temporale, le principali aziende di telefonia, hanno attuato: ovvero la riduzione a 28 giorni per il periodo intercorrente tra l'emissione della fattura e la seguente.
Questo accorgimento avrebbe determinato un enorme vantaggio per le aziende di comunicazioni elettroniche, aggravando però i costi per gli utenti, che di fatto si sarebbero visti addebitare un conto in più all'anno (la tredicesima per le compagnie), con un aumento della spesa telefonica annua di circa l'8,6% .
L'agcom, con una sua delibera di marzo 2017 aveva; infatti imposto alle aziende una periodicità di fatturazione almeno mensile, e obbligato le stesse ad adeguarsi al provvedimento dal 23 giugno seguente.
L'autorità, successivamente, aveva rilevato l'inottemperanza delle compagnie telefoniche al suo provvedimento e le aveva perciò sanzionate con ordinanze ingiunzioni della fine del 2017. Le sanzioni avrebbero previsto il pagamento di una “multa” per circa 1 milione di euro per azienda e un indennizzo per i suoi clienti calcolato sui giorni di canone non fruiti dal 23 giugno 2017 fino al giorno di adeguamento della fatturazione mensile.
Il ricorso al Tar da parte delle compagnie ha ottenuto l'effetto di una riduzione delle sanzioni, e il differimento dell'emissione delle fatture senza alcun indennizzo monetario, ossia: i giorni di mancata fruizione del servizio se la fatturazione fosse stata mensile, verranno scalati dal periodo fatturato nella prima bolletta emessa alla fine del processo amministrativo, salvo che il Consiglio di Stato sentenzi diversamente.

giovedì 7 marzo 2019

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)


La legge di Bilancio 2019, la numero 145 del 30 dicembre 2018, all'articolo 1 commi 493 e seguenti, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF), il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La finalità di questo fondo, sarà quella di indennizzare i risparmiatori che abbiano subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche aventi sede in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del I gennaio 2018, pregiudizio derivante dalla violazione massiva degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, previsti dalle norme in materia di intermediazione finanziaria.
Saranno risarciti quei risparmiatori che al momento di liquidazione delle banche: Marche; Etruria; CariFerrara e CariChieti ( in forza del provvedimento normativo del 15 novembre 2015 che dava attuazione alla direttiva del “bail-in”) e le due Banche Venete liquidate a luglio 2017, possedevano azioni e/o obbligazioni subordinate dei sei Istituti liquidati. I primi, gli azionisti, saranno risarciti per il 30% della somma investita fino a un massimo di 100.000 euro, mentre i secondi, gli obbligazionisti subordinati, vedranno restituita una percentuale pari al 95% del costo di acquisto degli strumenti finanziari, fino alla soglia massima di 100.000 euro.
Con decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria, ovvero entro il 31 gennaio 2019, si stabilirà la modalità di presentazione della domanda d'indennizzo e si istituirà una commissione tecnica composta da 9 membri, incaricata di esaminare le istanze pervenute entro 180 giorni dalla pubblicazione di tale decreto Ministeriale.
Fino qui le intenzioni della maggioranza governativa potrebbero essere più o meno condivisibili, ma il ritardo che sta segnando la pubblicazione del decreto attuativo, sarebbe da ricercarsi nella contrarietà espressa dalla commissaria Europea alla concorrenza: Margrethe Vestager, che in audizione davanti alle commissioni congiunte di Camera e Senato del 5 marzo 2019, ha ravvisato una possibile violazione alla direttiva BRRD (cosiddetta del Bail-in), in cui le perdite finanziarie di un istituto di credito devono ripartirsi tra azionisti, obbligazionisti e correntisti, senza coinvolgere la fiscalità generale. L'emanazione del provvedimento ministeriale dovrà perciò necessariamente tener conto delle rilevazioni commissariali.

mercoledì 6 febbraio 2019

Conti e depositi “dormienti”, scadenza dei termini


Il 7 agosto 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha diramato un comunicato stampa, per ricordare agli aventi diritto, che nel mese di novembre seguente (2018), sarebbero iniziati a scadere i termini per l'esigibilità delle somme dei conti “dormienti” affluiti nell'apposito fondo dal mese di novembre 2008.
Il Fondo Rapporto Dormienti è stato istituito con la legge Finanziaria del 2006 (L.266/2005 - articolo 1 commi 343 e seguenti), con lo scopo di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie ed è alimentato: dalle somme giacenti sui conti e sui rapporti bancari dormienti (ovvero quelli che non registrano movimentazioni da almeno 10 anni); dagli assegni circolari non riscossi entro la scadenza del relativo diritto; dagli importi dovuti ai beneficiari di assicurazioni sulla vita non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto e dagli importi dovuti ai beneficiari di buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale previsto.
La gestione di questo fondo è stata affidata dal Ministero alla Consap, sul cui sito web è possibile consultare l'elenco dei rapporti confluiti nel fondo e avanzare la richiesta di rimborso. Possono chiedere la restituzione delle somme affluite al fondo, i titolari o gli aventi causa (es. eredi) di rapporti dormienti: depositi di somme di danaro e depositi di strumenti finanziari, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di conferimento al Fondo Rapporti Dormienti. Mentre gli importi dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale e gli importi derivanti da un'assicurazione sulla vita non riscossi e affluiti nel fondo non saranno più rimborsabili.
Gli intermediari (Banche, Poste ecc...), presso cui sono aperti i rapporti di deposito somme (conti correnti) e/o deposito strumenti finanziari (conto titoli), hanno l'obbligo, al verificarsi dell'inattività decennale di tale rapporto, di invitare il titolare a movimentare le somme o gli strumenti finanziari giacenti sui conti dormienti, entro 180 giorni dalla data di ricezione della raccomandata con cui lo informano che il rapporto contrattuale è divenuto dormiente. Decorso tale termine la somma (che dovrà superare i cento euro) potrà alimentare il fondo gestito da Consap.
L'ammontare del fondo al 31 dicembre 2017 era di 1,574 miliardi, da cui si dovranno detrarre le somme rimborsate, che dal 2008 ad oggi sono state nell'ordine del 10% del totale affluito (223 milioni sui circa 2 mld affluiti), proventi che alimenteranno il bilancio dello stato e che rappresenteranno un tesoretto prezioso per le dispendiose iniziative governative.

venerdì 4 gennaio 2019

Saldi invernali 2019


Puntuali come l'inizio di un nuovo anno, da sabato 5 gennaio 2019 inizieranno, in Regione Lombardia, i saldi invernali.
I saldi sono una particolare tipologia di vendita straordinaria, nello specifico sono classificati tecnicamente, come vendite di fine stagione. La loro definizione, deriva dalla legge regionale 6 del 2010, che ha riordinato tutta la disciplina del commercio, la cui regolazione è stata demandata alle Regioni da una legge statale del 1997.
L'articolo 115 della legge Regionale, definisce le vendite di fine stagione, come quelle effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda, che se non venduti entro un certo termine siano suscettibili di un notevole deprezzamento. Tali vendite si possono svolgere in soli due periodi dell'anno, decisi dalla Giunta Regionale (previa consultazione delle Camere di Commercio e delle associazioni maggiormente rappresentative di commercianti e consumatori), e possono avere una durata massima di 60 giorni.
La Delibera di Giunta regionale che fissa i periodi di svolgimento dei saldi (sia invernali che estivi) è la numero IX/2667 del 14 dicembre 2011, in cui la data d'inizio dei saldi invernali coincide con il primo giorno feriale antecedente l'Epifania.
I commercianti, infine, durante il regime di vendita straordinaria, devono obbligatoriamente fornire alcune informazioni basilari al consumatore (si veda l'articolo 117 L.R. 6/2010): devono esporre il prezzo di vendita normale e lo sconto o il ribasso applicato espresso in percentuale (è facoltativa l'indicazione del prezzo ribassato); le merci oggetto di vendite scontate, devono essere fisicamente separate da quelle poste in vendita a condizioni normali e in ultimo, il rivenditore, è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsare il prezzo pagato, in ossequio alla disciplina della Garanzia post-vendita disciplinata dal Codice del Consumo.
Per il resto...caccia ai buoni affari.