mercoledì 20 marzo 2019

Bollette a 28 giorni: il calvario dei rimborsi


La battaglia condotta dalle compagnie telefoniche contro le delibere sanzionatorie assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei loro confronti, si sta combattendo da quasi due anni nelle aule della Giustizia Amministrativa: tra ricorsi al famigerato TAR del Lazio e appelli presentati al Consiglio di Stato.
L'ultima ordinanza pronunciata dal massimo organo della giustizia amministrativa: il Consiglio di Stato, è stata pubblicata nella data odierna (20 marzo 2019), e ha lo scopo di prorogare al 21 maggio 2019, giorno in cui tornerà a riunirsi la sesta sezione giurisdizionale, la misura cautelare posta da un'ordinanza precedente, in cui si concede alle parti attrici (le quattro compagnie Telefoniche sanzionate dai provvedimenti dell'Agcom: TIM; Fastweb; Wind-Tre e Vodafone) la possibilità di procrastinare i rimborsi per gli utenti.
La questione annosa è quella della periodicità di fatturazione delle bollette telefoniche, che a partire dal 2015, con susseguente cadenza temporale, le principali aziende di telefonia, hanno attuato: ovvero la riduzione a 28 giorni per il periodo intercorrente tra l'emissione della fattura e la seguente.
Questo accorgimento avrebbe determinato un enorme vantaggio per le aziende di comunicazioni elettroniche, aggravando però i costi per gli utenti, che di fatto si sarebbero visti addebitare un conto in più all'anno (la tredicesima per le compagnie), con un aumento della spesa telefonica annua di circa l'8,6% .
L'agcom, con una sua delibera di marzo 2017 aveva; infatti imposto alle aziende una periodicità di fatturazione almeno mensile, e obbligato le stesse ad adeguarsi al provvedimento dal 23 giugno seguente.
L'autorità, successivamente, aveva rilevato l'inottemperanza delle compagnie telefoniche al suo provvedimento e le aveva perciò sanzionate con ordinanze ingiunzioni della fine del 2017. Le sanzioni avrebbero previsto il pagamento di una “multa” per circa 1 milione di euro per azienda e un indennizzo per i suoi clienti calcolato sui giorni di canone non fruiti dal 23 giugno 2017 fino al giorno di adeguamento della fatturazione mensile.
Il ricorso al Tar da parte delle compagnie ha ottenuto l'effetto di una riduzione delle sanzioni, e il differimento dell'emissione delle fatture senza alcun indennizzo monetario, ossia: i giorni di mancata fruizione del servizio se la fatturazione fosse stata mensile, verranno scalati dal periodo fatturato nella prima bolletta emessa alla fine del processo amministrativo, salvo che il Consiglio di Stato sentenzi diversamente.