venerdì 21 agosto 2009

Vacanza rovinata? Quali diritti a tutela del turista-consumatore. I casi Todomondo e MyAir

Le controversie con gli operatori turistici, sono la seconda causa, dopo quelle telefoniche, che porta i consumatori ai nostri sportelli e a cui prestiamo assistenza, tutela e consulenza, nell'attività che svolgiamo da quasi tre anni sul territorio brianzolo. Generalmente le dispute sorgono per inesatto adempimento contrattuale: servizi pubblicizzati come inclusi che si rivelano sul posto a pagamento (bevande, sport, attrezzature, visite guidate ecc...); alloggi inadeguati: meno spaziosi del previsto; sporchi; privi delle basilari condizioni igienico sanitarie. In altri casi i disagi sono arrecati dal vettore di trasporto: voli cancellati, in ritardo; overbooking. Spesso i Tour Operators scaricano le responsabilità sull'agenzia viaggi intermediaria, colpevole, a loro giudizio, d'insufficiente attività informativa. Dal canto loro i venditori si difendono restituendo le accuse al mittente. Le legittime richieste del turista danneggiato, sono così scaricate (come il famoso barile) tra i due soggetti e lasciate decadere per sfinimento. Alcuni operatori però, i più noti, assumono un diverso comportamento: riconoscono un minimo indennizzo: concedono buoni sconto da utilizzare per l'acquisto di nuovi pacchetti turistici, presenti tra le loro offerte.
I diritti previsti dagli articoli 82 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo.
Nei primi articoli del capo dedicato ai servizi turistici si definiscono: l'ambito di applicazione: le disposizioni si applicano ai pacchetti turistici offerti in vendita o venduti sul territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore; i soggetti: l'organizzatore; il venditore; il consumatore, l'acquirente e l'oggetto: il pacchetto turistico. La forma contrattuale dev'essere scritta, gli elementi che tale accordo deve contenere sono: la destinazione; la durata del viaggio: data d'inizio e conclusione; estremi dell'operatore; prezzo ecc... L'informazione, l'opuscolo informativo. I successivi articoli (90 e seguenti) disciplinano i diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio, mancato o inesatto adempimento. L'articolo 98 dispone le modalità di reclamo: ogni mancanza nell'esecuzione contrattuale dev'essere subito contestata dal consumatore, che può altresì spedire una raccomandata a/r entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. L'ultimo articolo di questo capo, il numero 100, istituisce un fondo di garanzia a tutela del consumatore in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, concedendogli così il rimborso del prezzo versato.
Il caso Todomondo.
Il noto operatore on-line con sede nel comune di Gallarate (Va), ha cominciato a navigare in cattive acque dall'inizio dell'attuale stagione estiva. Numerosi clienti cominciavano a lamentarsi su blog e forum dedicati, dei rilevanti disagi e disservizi patiti nel corso delle vacanze acquistate. Verso la fine di luglio, sul sito ufficiale della società, compariva uno stringato comunicato, in cui s'informava la clientela che a causa della pessima gestione dell'amministratore delegato (Alessandro Scotti), l'impresa si trovava sull'orlo del fallimento e tutte le partenze programmate erano sospese. Attualmente il sito è stato sequestrato dalla Polizia di Stato. I turisti coinvolti nella vicenda possono presentare istanza di ammissione al fondo di garanzia per il turista, amministrato dal dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I documenti contrattuali e le ricevute di pagamento (una richiesta per ogni contratto) si devono spedire con raccomandata a/r in via della Ferrattella in Laterano, 51 – 00184 Roma. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Governo dove sono inoltre consultabili le istruzioni per la procedura e il fac-simile della domanda di ammissione.
Il regolamento CE 261/2004 e la Carta dei diritti del passeggero.Il regolamento CE 261/2004 ottimamente sintetizzato dalla Carta dei diritti del passeggero, redatta e pubblicata da Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile), giunta ormai alla sesta edizione, sancisce diritti per i passeggeri nel trasporto aereo. Le tutele si applicano ai voli in partenza da un aeroporto comunitario e a quelli con analoga destinazione anche se decollati da uno stato extra UE, qualora la compagnia sia comunitaria. Esse disciplinano i casi di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, nonché problemi con i bagagli.
Negato imbarco (overbooking): il passeggero non viene imbarcato a causa dell'eccessivo numero di prenotazioni. Si fa l'appello ai volontari per verificare se ce ne siano disposti a cedere il proprio posto, diversamente il passeggero rimane a terra. Egli avrà diritto: al rimborso del biglietto; alla compensazione pecuniaria d'ammontare dipendente dalla distanza della tratta; alla riprotezione e all'assistenza.
Cancellazione del volo: i diritti prevedono il rimborso del biglietto; la riprotezione; l'assistenza e la compensazione pecuniaria. Quest'ultima non sarà dovuta se la compagnia prova che tale cancellazione, sia stata causata da eventi estranei alla sua responsabilità: avverse condizioni meteo; scioperi o altro e se il passeggero sia stato informato: almeno due settimane prima della partenza; in un periodo compreso tra le due settimane e sette giorni, se gli viene offerto un volo alternativo con decollo anticipato entro due ore dall'orario originario; meno di sette giorni se gli è proposta la partenza non più di un'ora prima del previsto.
Ritardo prolungato del volo: il diritto all'assistenza viene riconosciuto in base alla tratta, nel caso il ritardo raggiunga le cinque ore, il passeggero può rinunciare al volo.
La suddetta carta fornisce utili consigli anche per i casi di smarrimento o ritardata consegna dei bagagli. I reclami si possono inoltrare direttamente alla compagnia aerea, che dovrà rispondere entro sei settimane ed in seconda istanza all'Enac stesso. Nella nostra sede di via Correggio, 59 c/o la Casa del Volontariato sono disponibili, in libera distribuzione, alcune copie della Carta dei diritti del passeggero, che è anche consultabile sul sito ufficiale dell'ente. (guarda anche qui a fianco).
Il caso MyAir.L'Enac ha sospeso la licenza di esercizio alla compagnia Low-cost Veneziana, a causa dell'insufficiente flusso di cassa. Il vettore dovrà perciò attivarsi ed offrire le riprotezioni e le informative previste dalla legge, se vorrà risparmiarsi i rilevanti esborsi delle compensazioni pecuniarie.
Siamo a disposizione per ogni eventualità, riprenderemo l'attività di sportello Lunedì 7 settembre.
Grazie per l'attenzione e ciao.
Raul Goffo - Confconsumatori Brianza.

L'immagine del Bombardier di MyAir è tratta dal sito della compagnia (flotta), se viola qualche copyright segnalatecelo con e-mail provvederemo all'immediata rimozione. La prima foto è mia, scattata sul Gargano Puglia. Il filmato è da you Tube.