mercoledì 26 settembre 2018

Diamanti da investimento: aggiornamento


Il caso dei diamanti da investimento è esploso nel mese di ottobre 2016, quando la puntata della trasmissione Report, divulgava e approfondiva i contorni di una diffusa pratica di compravendita delle pietre preziose. Le gemme, certificate e classificate nelle loro caratteristiche fisico-chimiche da enti accreditati, venivano proposte come strumento di investimento ai risparmiatori clienti di alcune banche italiane, con lo scopo di diversificare il patrimonio accantonato. Le due principali aziende del settore sono la Intermarket Diamond Business (IDB), che vendeva le sue pietre attraverso gli sportelli di Unicredit e Banco Bpm; e Diamond Private Investment (DPI) che si appoggiava invece al Monte dei Paschi di Siena (MpS) e a Intesa Sanpaolo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con due provvedimenti emanati il 20 settembre 2017, ha sanzionato tutti gli attori della filiera: le società venditrici e le banche collocatrici, per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro, colpevoli di aver attuato pratiche di vendita gravemente ingannevoli e omissive. I diamanti venduti ad un prezzo presentato come quotazione di mercato, era invece stabilito arbitrariamente dai professionisti (Idb e Dpi) e risultava fortemente maggiorato rispetto al costo di acquisto della pietra stessa. Inoltre anche l'incremento del valore dell'investimento, pubblicato sui più diffusi quotidiani economici, era frutto di elaborazioni arbitrariamente redatte dai venditori. Infine la prospettata liquidità del mercato si riduceva alla possibilità che il professionista trovasse altri acquirenti all'interno del proprio circuito di vendita.
Ora, i risparmiatori ingannati da quelle mirabolanti promesse di guadagno, si ritrovano proprietari di gemme preziose dal valore inferiore a quello sborsato per l'acquisto. La loro vendita, ad un prezzo fissato dal mercato istituzionale, genererebbe un'ingente perdita di patrimonio investito.
I reclami spediti dai consumatori e dalle loro associazioni, direttamente alle società di vendita e alle banche intermediarie, hanno ricevuto risposte diverse: quasi tutti si sono dimostrati subito disposti a costituire tavoli di conciliazione per risolvere extra giudizialmente i contenziosi. Quelli più proficui sembrano essere le conciliazioni bancarie: Unicredit; Intesa Sanpaolo e MpS, con ritualità diverse, arrivano a rimborsare l'intera somma investita, mentre Banco Bpm risarcirebbe fino al 50% del prezzo d'acquisto delle pietre e lascerebbe la loro proprietà ai risparmiatori. Le società di vendita, convinte di aver agito correttamente, hanno ricorso la procedura sanzionatoria applicata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e hanno adito il Tribunale Amministrativo: il Tar del Lazio in questo caso, la cui pronuncia è attesa per il prossimo 17 ottobre 2018. La decisione dell'organo amministrativo, nel caso confermasse la sanzione dell'Autorità, potrà rappresentare un elemento favorevole per il consumatore da far valere in un eventuale causa di giudizio.

giovedì 13 settembre 2018

Il conto corrente di base


Il conto di base, è uno specifico servizio di pagamento obbligatoriamente offerto ai consumatori, dalle banche, dalla società Poste Italiane S.p.a e da tutti gli altri prestatori di servizi abilitati. Il conto denominato in euro ha caratteristiche di base e deve necessariamente includere le seguenti operazioni e servizi: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto (deposito di contante e ricezione di bonifici); emissione, rinnovo e sostituzione della carta di debito ed altre operatività espletabili all'interno dell'intera Unione Europea.
L'istituzione di questa specifica tipologia di conto corrente, deriva dalla direttiva Europea del 2014: la numero 92, che è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo 37/2017, che ha introdotto una specifica sezione nel Testo Unico Bancario e ha dato attuazione alla disciplina per la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, alle modalità di trasferimento da un prestatore di servizi all'altro e l'accesso al conto di base, così come previsto dal provvedimento comunitario.
Il conto di base ha un canone annuale onnicomprensivo ed il Decreto Ministeriale 70 del 3 maggio 2018 (il Ministero è quello dell'economia e delle finanze), ne regolamenta il costo e il numero di operazioni annue effettuabili senza l'addebito di ulteriori spese aggiuntive. L'ammontare del canone, deciso in regime di libero mercato e determinato autonomamente da Istituti di credito e/o prestatori di servizi di pagamento, ha l'unico limite di dover essere ragionevole e coerente con la finalità di inclusione finanziaria, e questa coerenza si verifica se l'importo del canone è uguale o superiore ai costi sostenuti dalla banca per effettuare le operazioni e i servizi compresi e previsti nell'offerta di base, e che in ogni caso non eccedano l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente a tutti gli altri consumatori suoi clienti per le analoghe operazioni di pagamento.
L'offerta del conto base deve consentire un certo numero di operazioni annuali definite dal regolamento ministeriale: per esempio i prelievi potranno essere illimitati sul territorio nazionale dagli ATM del proprio Istituto di credito, mentre saranno limitate a 12 per i prelievi dagli sportelli Bancomat di altre banche. Saranno limitati a 36 il numero di pagamenti ricevibili tramite bonifico SEPA (compreso l'accredito di stipendio o pensione), inclusi nel canone annuale o ancora: 6 i prelievi di contante allo sportello.
Sono infine previste due fasce di esenzione che permettono l'accesso al conto corrente di base in regime di gratuità, e queste sono: i consumatori con un ISEE inferiore a 11.600 euro e i pensionati con un trattamento annuo lordo fino a 18.000 euro.
Il decreto legislativo di marzo 2017 (inglobato, come detto, nel testo unico bancario) prevede all'articolo 126-terdecies, la costituzione di siti web di confronto dei costi dei conti correnti offerti ai consumatori a cui i prestatori di servizi di pagamento partecipano, che possono essere realizzati dalle associazioni di categoria o da associazioni di consumatori e ne danno indicazione sul proprio sito web ove disponibile. Comparaconti.it, il sito di confronto promosso dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi), è attualmente sospeso, in attesa di uniformare le proprie specifiche tecniche alle prescrizioni previste dal dettato normativo.

mercoledì 5 settembre 2018

Le offerte commerciali per le connessioni in FIBRA


L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l'AGCOM), lo scorso 19 luglio, ha deliberato il provvedimento 292/18/cons, di attuazione dell'articolo 19 quindecies del Decreto Legge 148/2017 (convertito con modificazioni nella legge 172/2017), che impone agli operatori telefonici l'obbligo di fornire informazioni chiare e trasparenti sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura fisica di rete utilizzata per l'erogazione del servizio. In particolare l'offerta commerciale proposta con la dicitura: "collegamento in fibra ottica" potrà essere utilizzata, nella propaganda commerciale, solo se i filamenti vetrosi (le fibre ottiche) raggiungono l'edificio o l'unità immobiliare del cliente. Tutte le altre connessioni ibride: fiber to the cabinet (FTTC): misto fibra/rame e fixed access wireless (FWA): misto fibra/radio, dovranno prevedere una specifica denominazione pubblicizzata nell'offerta, diversamente si configurerà una pratica commerciale scorretta così come definita nel codice del consumo.
La delibera dell'Autorità si compone di otto articoli e relativi allegati: nei primi sei si specificano e precisano le caratteristiche tecniche di ciascuna modalità trasmissiva e la sua sigla identificativa; nell'articolo sette si tracciano le disposizioni generali per un'efficace e corretta comunicazione all'utente finale: nella pubblicità generalizzata e mirata al pubblico indistinto, l'offerta commerciale dovrà presentare un bollino colorato (modello semaforo) con lettera sottotitolata: F di fibra su sfondo verde per le connessioni in fibra ottica che raggiungono l'edificio (FTTB) o l'unità immobiliare (FTTH) del cliente; FR di fibra/rame o radio su sfondo giallo se l'infrastruttura è mista: fibra fino alla cabina e ultimo miglio in rame o con trasmettitore radio e infine R di rame o radio su sfondo rosso quando la connessione avviene con un'infrastruttura che non supporta prestazioni a banda ultralarga: solo rame o radio. L'operatore renderà disponibile inoltre sui canali mirati, in fase pre-contrattuale e contrattuale, informazioni approfondite sulla tipologia di collegamento, predisponendo sezioni del sito web attraverso cui il cliente, inserendo il proprio numero telefonico o l'indirizzo, possa conoscere la tecnologia e la tipologia di architettura fisica di rete accessibile dalla sua postazione fissa.