mercoledì 27 luglio 2016

Il Fondo di solidarietà per gli investitori di Banca Etruria & Co

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), l'Istituto che garantisce i correntisti delle banche Italiane con patrimonio in giacenza sul proprio conto corrente fino a 100 mila euro, nel caso di fallimento dell'ente creditizio; è lo strumento attraverso cui il Parlamento, con la legge 119/2016 (legge di conversione del Decreto Legge governativo n.59 del 3 maggio 2016 recante: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” detto Decreto Banche), ha individuato quale gestore del Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (208/2015 art.1 c.855).
Originariamente previsto, dalla legge di bilancio istitutiva, con una dotazione limitata a 100 milioni di euro, ora, dopo la conversione del decreto legge, aumentata illimitatamente fino a coprire le esigenze finanziarie connesse all'erogazione delle prestazioni: ovvero fino alla copertura dei volumi delle richieste di rimborso che giungeranno al Fondo stesso; è alimentato dal patrimonio del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, che ne gestisce (come detto) anche gli aspetti operativi e amministrativi.
Il Fondo di Solidarietà è stato istituito per attenuare le perdite finanziarie subite dai risparmiatori che avevano comprato strumenti d'investimento emessi dalle 4 banche risolte: Banca Marche, Etruria, CariFerrara e CariChieti. Il risarcimento potrà arrivare fino all'80% del patrimonio investito, al netto di costi e rendimenti. Per ottenerlo sarà necessario avviare la procedura formalizzata dal Fondo Interbancario, che si sostanzia nella compilazione dell'apposito modulo predisposto e dall'invio come allegati, di alcuni documenti comprovanti l'acquisto dei titoli finanziari oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiarino le condizioni patrimoniali e/o di reddito. Già perché l'indennizzo è riservato ad investitori che al 31 dicembre 2015 possedevano un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro, o alternativamente al risparmiatore che abbia dichiarato un reddito complessivo fino a 35 mila euro nell'anno d'imposizione fiscale 2014. Tutti i dettagli sono nella sezione del sito dedicata a cui vi rimando, e per inoltrare l'istanza ci sarà tempo fino al 3 febbraio 2017 (6 mesi decorrenti dal 3 luglio 2016: giorno di entrata in vigore della legge), pena decadenza del diritto. Il fondo liquiderà l'indennizzo nel termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Resta sempre valida, in alternativa a questa, la via giudiziaria canonica, anche se le lungaggini ed i costi legali potrebbero scoraggiarne il suo imbocco.
Siamo disponibili per tutta l'assistenza del caso, per fissare un appuntamento: tel.039 8943448.

mercoledì 20 luglio 2016

La cancellazione dell'Ipoteca

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore la facoltà di espropriare i beni del debitore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di restituire il prestito. Tipicamente questo diritto si accompagna al contratto di mutuo, stipulato per l'acquisto di un immobile, che nella maggior parte dei casi (almeno per quelli che riguardano la nostra sfera di competenza), si traduce nella compravendita dell'abitazione principale. L'iscrizione dell'ipoteca avviene nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile, che dal 2012, dopo l'accorpamento dell'Agenzia del Territorio a quella delle Entrate, voluta dall'allora governo Monti nell'ambito di una generale riorganizzazione delle quattro agenzie fiscali Italiane; è gestito dall'Agenzia delle Entrate stessa.
La procedura di cancellazione delle Ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato e che deroga l'articolo 2847 del Codice Civile (Durata dell'efficacia dell'iscrizione: dura vent'anni se non rinnovata prima della scadenza del termine), è disciplinata dall'articolo 40 bis del Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia (TUB-D.L.vo 385/1993. L'iter prevede l'estinzione automatica dell'ipoteca alla data di fine dell'obbligazione garantita (ovvero al saldo dell'ultima rata di mutuo). Il creditore rilascerà al debitore quietanza attestante la data di estinzione del prestito e trasmetterà al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni da tale data, senza esporre oneri a carico del debitore. Il conservatore (l'Agenzia delle Entrate), ricevuta l'attestazione del creditore, procederà d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo.
Il servizio on-line di Ispezione Ipotecaria è uno dei servizi catastali e ipotecari disponibile sul sito istituzionale dell'agenzia governativa, a cui si può accedere per visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria, si può così monitorare, per esempio, nel caso di estinzione del contratto di mutuo gravato da ipoteca, se l'attività della banca in materia di cancellazione della garanzia, sia stata espletata completamente. L'informazione è riservata alla persona fisica che vi accede e limitata alle trascrizioni che la riguardino.

mercoledì 13 luglio 2016

ECC-Net, l'assistenza per i consumatori Europei

La rete degli European Consumer Centres (i centri di assistenza e consulenza per i consumatori in Europa) è formata da 30 uffici sparsi nei 28 Paesi che compongono l'Unione Europea, (forse 27 dopo l'esito del referendum Britannico), compresi Norvegia ed Islanda. Il funzionamento del network è garantito dal finanziamento erogato dalla Commissione Europea e dai governi Nazionali, ed ha lo scopo di informare i consumatori sui loro diritti e di assisterli nelle controversie transfrontaliere che dovessero sorgere nei confronti di venditori aventi sede operativa in altri Paesi della Comunità: diversi da quello in cui agisce il consumatore.
Dal I gennaio 1993 è in vigore il mercato unico Europeo: disciplinato da una serie di trattati che garantisce la libera circolazione di merci e servizi all'interno di un territorio vasto quanto la superficie dei 28 Paesi aderenti che lo costituiscono e diffuso tra i quasi 500 milioni di abitanti che lo popolano.
Tra gli attori economici partecipanti alle dinamiche commerciali, i consumatori Europei assumono senza dubbio un ruolo determinante, pur tuttavia indebolito se paragonato a quello svolto dall'altra gamba del mercato: i commercianti che nel rapporto negoziale possiedono generalmente maggior forza. Per tentare così di riequilibrare lo sbilanciamento naturale insito nel rapporto tra la domanda e l'offerta, a sfavore del consumatore, è necessario introdurre una precisa regolamentazione che ne tuteli i diritti, e considerato che il campo d'azione è quello continentale, il rango della legislazione consumeristica dovrà necessariamente essere quello Europeo.
La legge Nazionale, rappresentata principalmente dal Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005) e dalle sue successive modificazioni, è il frutto dell'attuazione e del recepimento, nel nostro ordinamento, di alcune direttive europee sul tema, che hanno avuto lo scopo di armonizzare i diritti dei consumatori in tutti i Paesi componenti L'Unione.
Attualmente, grazie anche alla sempre maggiore diffusione dell'e-commerce (l'attività di acquisto svolta sul web), risulta più semplice ed immediato, rispetto al passato, fare acquisti da venditori stranieri, che hanno la loro sede operativa in Paesi Europei diversi da quello di residenza del consumatore acquirente, e spesso far valere i propri diritti nel caso di controversie, potrebbe essere difficile, il primo ostacolo sarebbe rappresentato forse dalla lingua.
Il Centro Italiano gestito da Adiconsum, operativo dal 2005, rappresentata un valido strumento per la soluzione dei contenziosi Transfrontalieri.

mercoledì 6 luglio 2016

Saldi Saldi, i saldi estivi

Tecnicamente, a norma della Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010 (il Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), i saldi sono classificati tra le vendite straordinarie. In particolare individuano le vendite di fine stagione, e la Delibera di Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 (la n.IX/2667), ne ha modificato il calendario originario. Essa stabilisce; infatti che i saldi estivi comincino il primo sabato del mese di luglio, quest'anno coincidente con sabato 2 luglio. La loro durata sarà di 60 giorni ed i negozianti dovranno attenersi ad alcune specifiche regole di vendita disciplinate dagli articoli 115: in cui si individua la tipologia commerciale di merce soggetta a questo tipo di vendita ossia: i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda, che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento, e l'articolo 117 che norma i contenuti di informazione e di tutela per il consumatore.
Durante le vendite straordinarie, i commercianti (come previsto dall'articolo 117 della Legge Regionale – Informazione e tutela del consumatore) dovranno adottare specifiche regole di condotta: il cartellino del prezzo degli articoli soggetti a vendita straordinaria, dovrà riportare obbligatoriamente il costo originario del bene e la percentuale di sconto o ribasso applicato, sarà facoltativa l'indicazione del prezzo finito. I prodotti oggetto di saldo dovranno essere nettamente e fisicamente separati da quelli venduti a prezzo pieno, e valgono tutte le norme generali previste per la garanzia post-vendita di conformità del bene venduto, prestata dal venditore, che dovrà riparare o sostituire e nel caso rimborsare il consumatore, nel caso in cui l'articolo venduto risulti difettoso.
Poche e semplici regole che possono guidarci consapevolmente in acquisti sereni e spensierati.