Tecnicamente, a norma della Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010 (il Testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere), i saldi sono classificati
tra le vendite straordinarie. In particolare individuano le vendite
di fine stagione, e la Delibera di Giunta Regionale del 14 dicembre
2011 (la n.IX/2667), ne ha modificato il calendario originario. Essa
stabilisce; infatti che i saldi estivi comincino il primo sabato del
mese di luglio, quest'anno coincidente con sabato 2 luglio. La loro
durata sarà di 60 giorni ed i negozianti dovranno attenersi ad
alcune specifiche regole di vendita disciplinate dagli articoli 115:
in cui si individua la tipologia commerciale di merce soggetta a
questo tipo di vendita ossia: i prodotti non alimentari di carattere
stagionale o articoli di moda, che se non venduti entro un certo
tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento, e l'articolo 117
che norma i contenuti di informazione e di tutela per il consumatore.
Durante le vendite straordinarie, i
commercianti (come previsto dall'articolo 117 della Legge Regionale –
Informazione e tutela del consumatore) dovranno adottare specifiche
regole di condotta: il cartellino del prezzo degli articoli soggetti
a vendita straordinaria, dovrà riportare obbligatoriamente il costo
originario del bene e la percentuale di sconto o ribasso applicato,
sarà facoltativa l'indicazione del prezzo finito. I prodotti oggetto
di saldo dovranno essere nettamente e fisicamente separati da quelli
venduti a prezzo pieno, e valgono tutte le norme generali previste
per la garanzia post-vendita di conformità del bene venduto,
prestata dal venditore, che dovrà riparare o sostituire e nel caso
rimborsare il consumatore, nel caso in cui l'articolo venduto risulti
difettoso.
Poche e semplici regole che possono guidarci consapevolmente in
acquisti sereni e spensierati.