mercoledì 31 gennaio 2018

Bollette a 28 giorni: com'è finita

Gli operatori telefonici, tutti indistintamente, si sono progressivamente uniformati ad una cadenza di fatturazione dei servizi a 28 giorni. Hanno prima adeguato la periodicità sui servizi mobili e poi l'hanno estesa anche a quelli fissi. La prima variazione è stata registrata da Wind nel mese di marzo 2015 e successivamente Vodafone e Tim hanno seguito la stessa via. L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (l'Agcom), aveva posto un freno alla tendenza dilagante, ed in un suo provvedimento della scorsa estate, poi impugnato dalle compagnie presso il Tar, aveva imposto che la fatturazione a quattro settimane sarebbe stata permessa solo nei servizi di telefonia mobile, mentre per quelli fissi la periodicità di esposizione dei costi al consumatore, sarebbe dovuta essere almeno mensile. Il periodo di stasi, seguito all'impugnazione del provvedimento autoritativo presso il Tribunale Amministrativo, aveva di fatto, lasciato immutate le condizioni economiche applicate dalle compagnie, comportamento sanzionato dall'Agcom il 20 dicembre 2017.
L'inizio dello scorso autunno, in concomitanza con la discussione in Parlamento del cosiddetto Decreto Fiscale, ha segnato il ritorno nel dibattito pubblico, del tanto odiato aumento surrettizio delle bollette telefoniche. Il provvedimento legislativo che ha definitivamente regolato la periodicità di emissione delle fatture è il Decreto Leggen.148/2017 del sedici ottobre 2017, poi convertito nella legge n.172 del 4 dicembre successivo.
L'articolo di riferimento: il 19 quinquiesdecies introduce alcune misure urgenti a tutela degli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche (telefonia e reti televisive) in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi, e fissa subito, nel primo comma, una periodicità mensile o multipla di essa. Nel secondo comma, s'impone un adeguamento alla nuova disposizione, per tutti gli operatori del settore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento (entro il prossimo 5 aprile 2018). Sono previsti infine, indennizzi per gli utenti nel caso in cui l'operatore telefonico dovesse disattendere lo standard di periodicità mensile fissato nelle condizioni contrattuali e nella carta dei servizi collegata.
Wind-Tre, Tim, Vodafone e Fastweb, hanno già annunciato ai propri clienti gli obblighi imposti dalla legge 172 del 4 dicembre, e ritorneranno perciò ad una periodicità di fatturazione e di rinnovo delle promozioni mensile, mantenendo però inalterato l'aumento tariffario introdotto dalla fatturazione a 28 giorni. Spalmeranno; infatti l'incremento dell'8,6% così raggiunto, sul costo dei servizi esposto nelle canoniche 12 bollette mensili.
L'unica cosa ad essere rimasta inalterata, per un verso o per l'altro, è proprio questo aumento tariffario: prima mascherato con l'emissione della tredicesima bolletta (la fatturazione quadri settimanale) e ora stabilizzato con il ritorno alla cadenza mensile.

mercoledì 24 gennaio 2018

“Leggi l'etichetta: c'è l'origine del latte”

Leggi l'etichetta: c'è l'origine del latte, è la campagna informativa avviata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (guidato dal Ministro Maurizio Martina), per pubblicizzare l'emanazione di un DecretoMinisteriale congiunto al Ministero dello Sviluppo Economico (Ministro Carlo Calenda), che imponga ai produttori e commercianti di latte e suoi prodotti derivati, l'indicazione in etichetta dell'origine del latte: ovvero il paese in cui è avvenuta la mungitura e quello in cui si è trasformato l'alimento caseario venduto.
L'imposizione, che rappresenta un utile strumento informativo per i consumatori, che possono scegliere così: con maggiore consapevolezza il prodotto acquistato; trae origine dal Regolamento Europeo n.1169/2011 UE relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Decreto Interministeriale che ne è derivato del 9 dicembre 2016, individua l'ambito di applicazione: sono soggetti all'indicazione del paese di mungitura tutti i tipi di latte (vaccino, bufalino, ovino-caprino, d'asina e di altra origine animale); sia fresco che a lunga conservazione e i prodotti derivati quali burro, yogurt e altre tipiche creme di latte fermentate nonché formaggi, latticini e cagliate.
L'indicazione in etichetta, che dovrà seguire le linee guida emanate dallo stesso ministero, del paese di mungitura del latte, seguirà la dicitura: “paese di mungitura” e quello in cui è avvenuta la trasformazione o il condizionamento sarà indicato nella sezione: “Paese di condizionamento o di trasformazione”. Nel caso in cui i due paesi (leggi: stati Europei) coincidano: ovvero mungitura e trasformazione sono avvenuti in un unico paese, sarà sufficiente indicare: “origine del latte”. Infine le generiche diciture: “latte di Paesi UE” e “non UE” indicheranno se le operazioni di mungitura siano avvenute in più paesi Europei o esterni al mercato unico rispettivamente, e così per la trasformazione: “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” o “non UE”.
Da febbraio (promettono al ministero) sapremo il paese di origine del grano con cui viene prodotta la pasta e dove è coltivato il riso commercializzato e a giugno toccherà ai derivati del pomodoro.

mercoledì 17 gennaio 2018

Aumentano le tariffe energetiche nel I trimestre 2018

Puntuale, come ogni fine trimestre che cadenza lo scorrere del tempo, in concomitanza con la fine dell'anno e l'inizio del nuovo: 2018, è arrivato l'aggiornamento delle tariffe energetiche, deciso, come prescritto dalle norme, dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI). I prezzi dell'energia elettrica ed il gas, per gli utenti del regime di maggior tutela, nel primo trimestre 2018 (I gennaio – 31 marzo) aumenteranno rispettivamente del 5% e del 5,3% rispetto a quelli in vigore nel trimestre precedente: il IV del 2017.
In dettaglio il KWh costerà 20,626 centesimi di euro tasse incluse. Prezzo che si tradurrà in un aumento della spesa annuale media (calcolata per una famiglia tipo che consuma 2.700 Kwh/anno e impegna 3 KW di potenza, nell'anno scorrevole I aprile 2017 – 31 marzo 2018) di 37 €/anno rispetto allo stesso periodo passato, generando un costo complessivo di 535 €/anno. Nello stesso intervallo temporale invece, la spesa per la bolletta del gas della famiglia tipo (che consuma 1.400 m3) sarà di 1.044 € con un aumento di 22 € rispetto ai 12 mesi precedenti per un costo al metro cubo di 76,69 centesimi di euro.
Il repentino e sostenuto aumento del costo dell'elettricità è stato giustificato, dall'Autorità di settore, anche con la scarsità idrica dell'anno appena trascorso, che è stato il più arido degli ultimi 200 anni. Questa generale povertà idraulica ha determinato una diminuzione delle attività degli impianti idroelettrici a tutto vantaggio delle centrali termiche, la cui combustione di gas rende più oneroso il costo di produzione del KWh. L'aumento del gas è stato collegato all'aumento della domanda di idrocarburo tipica dei mesi invernali.

mercoledì 3 gennaio 2018

Saldi invernali 2018

La fine delle festività Natalizie, segna l'inizio delle vendite straordinarie, e come di consueto, il primo post dell'anno, ha l'intenzione d'informare i consumatori sulle regole che disciplinano i saldi e preparali così ad acquisti informati e consapevoli. Le vendite di fine stagione, così come previsto dalla normativa Regionale lombarda in materia di commercio e fiere: la legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), al suo articolo 115, le definisce come quelle vendite a carattere straordinario effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo, prodotti non alimentari di carattere stagionale (generalmente articoli di moda), che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione, si svolgono in due periodi dell'anno della durata di 60 giorni ciascuno, decisi dalla Giunta Regionale sentite le Camere di Commercio e le associazioni di commercianti e consumatori. La delibera di giunta Regionale del 14 dicembre 2011 (D.G.R. n.IX/2667), ha prescritto che l'inizio dei saldi invernali, per ogni anno, avvenga il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, quest'anno coincidente con venerdì 5 gennaio 2018 per terminare il successivo 6 marzo.
La normativa Regionale prescrive inoltre tutta una serie di obblighi informativi a tutela dei consumatori; infatti i commercianti (art.117) dovranno esporre il prezzo normale di vendita iniziale e la percentuale di sconto applicata, sarà loro facoltà indicare eventualmente il prezzo finale ribassato. Le merci oggetto di vendita straordinaria dovranno essere fisicamente separate da quelle vendute a condizioni ordinarie cosicché il consumatore non sia tratto in inganno ed infine il venditore dovrà comunque rispettare la normativa sulla garanzia post-vendita e quindi sostituire prodotti difettosi o rimborsare il prezzo pagato.
Buon 2018 e affari proficui .