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mercoledì 25 novembre 2020

La morosità delle bollette energetiche e idriche


Nel corso della prima ondata epidemiologica da Covid-19, che ha costretto il governo ad adottare provvedimenti di contenimento di diffusione della malattia: il cosiddetto periodo di lockdown (o clausura totale per dirlo in Italiano), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha emanato una delibera (la numero 60/2020/R/com del 12 marzo 2020), successivamente integrata dalle seguenti tre sullo stesso tema (la 117, 124 e 148), in cui si sono sospese le procedure d'interruzione delle forniture energetiche (elettricità e gas) e idriche per i clienti finali in stato di morosità.
Dal 10 marzo 2020 fino al 17 maggio 2020 (periodo di durata della prima chiusura), i fornitori di energia elettrica, gas e acqua, sono stati obbligati a sospendere le procedure d'interruzione di fornitura per i clienti finali che si trovavano già, alla data del 10 marzo, o si sono venuti a trovare in seguito, fino al 17 maggio, in uno stato d'insolvenza per il pagamento delle fatture. Così come avviene usualmente nei territori sconvolti da eventi sismici o da altre calamità naturali.
La notizia, ormai, fortunatamente superata, ci da lo spunto però per ripassare le diverse fasi procedurali, che si susseguono nel caso del mancato pagamento di una bolletta energetica entro la data di scadenza.
Se il cliente non paga la bolletta entro la data di scadenza, il fornitore ha il diritto di recuperare il proprio credito. Il primo passo che compie è quello di comunicare la messa in mora del cliente (da qui lo stato di morosità conseguente). Questa comunicazione avviene con lettera raccomandata o con PEC (posta elettronica certificata). Il venditore indicherà il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento, decorso il quale chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura. La sospensione può essere richiesta solo dopo che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo intimato per il pagamento e almeno 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica di costituzione in mora. Se la sospensione della fornitura avviene senza il rispetto dei termini indicati, il consumatore ha diritto a un indennizzo.
Per ulteriori approfondimenti sull'argomento e su altri di rilevante interesse, consiglio la consultazione dell'Atlante del Consumatore, disponibile nella sezione del sito istituzionale ARERA.

mercoledì 20 marzo 2019

Bollette a 28 giorni: il calvario dei rimborsi


La battaglia condotta dalle compagnie telefoniche contro le delibere sanzionatorie assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei loro confronti, si sta combattendo da quasi due anni nelle aule della Giustizia Amministrativa: tra ricorsi al famigerato TAR del Lazio e appelli presentati al Consiglio di Stato.
L'ultima ordinanza pronunciata dal massimo organo della giustizia amministrativa: il Consiglio di Stato, è stata pubblicata nella data odierna (20 marzo 2019), e ha lo scopo di prorogare al 21 maggio 2019, giorno in cui tornerà a riunirsi la sesta sezione giurisdizionale, la misura cautelare posta da un'ordinanza precedente, in cui si concede alle parti attrici (le quattro compagnie Telefoniche sanzionate dai provvedimenti dell'Agcom: TIM; Fastweb; Wind-Tre e Vodafone) la possibilità di procrastinare i rimborsi per gli utenti.
La questione annosa è quella della periodicità di fatturazione delle bollette telefoniche, che a partire dal 2015, con susseguente cadenza temporale, le principali aziende di telefonia, hanno attuato: ovvero la riduzione a 28 giorni per il periodo intercorrente tra l'emissione della fattura e la seguente.
Questo accorgimento avrebbe determinato un enorme vantaggio per le aziende di comunicazioni elettroniche, aggravando però i costi per gli utenti, che di fatto si sarebbero visti addebitare un conto in più all'anno (la tredicesima per le compagnie), con un aumento della spesa telefonica annua di circa l'8,6% .
L'agcom, con una sua delibera di marzo 2017 aveva; infatti imposto alle aziende una periodicità di fatturazione almeno mensile, e obbligato le stesse ad adeguarsi al provvedimento dal 23 giugno seguente.
L'autorità, successivamente, aveva rilevato l'inottemperanza delle compagnie telefoniche al suo provvedimento e le aveva perciò sanzionate con ordinanze ingiunzioni della fine del 2017. Le sanzioni avrebbero previsto il pagamento di una “multa” per circa 1 milione di euro per azienda e un indennizzo per i suoi clienti calcolato sui giorni di canone non fruiti dal 23 giugno 2017 fino al giorno di adeguamento della fatturazione mensile.
Il ricorso al Tar da parte delle compagnie ha ottenuto l'effetto di una riduzione delle sanzioni, e il differimento dell'emissione delle fatture senza alcun indennizzo monetario, ossia: i giorni di mancata fruizione del servizio se la fatturazione fosse stata mensile, verranno scalati dal periodo fatturato nella prima bolletta emessa alla fine del processo amministrativo, salvo che il Consiglio di Stato sentenzi diversamente.

mercoledì 25 aprile 2018

La prescrizione biennale dei consumi idrici ed energetici


La legge di bilancio dello stato (2018) la numero 205 del 27 dicembre 2017 al comma 4 del suo articolo 1, prevede che nei contratti di fornitura del servizio idrico, di energia elettrica e gas, il diritto a riscuoterne il corrispettivo si prescriva in due anni e non più in cinque come dettato dall'articolo 2948 del Codice Civile. Questo nuovo termine di prescrizione, in vigore dal I marzo 2018 per il settore elettrico, si applica ai contratti stipulati tra i consumatori, le microimprese e i professionisti con i venditori energetici, e da questi ultimi con i loro distributori. Al successivo comma 10, dell'articolo 1 della legge finanziaria, si specifica che la prescrizione biennale si applica, come detto, alle fatture elettriche la cui scadenza è successiva al primo marzo 2018, mentre per quelle del settore gas dal I gennaio 2019 e per quelle del sistema idrico dal I gennaio 2020.
L'implementazione di questa disposizione normativa, è stata affidata all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che con la sua delibera del 22 febbraio 2018: la 97/2018/R/com, ha dato attuazione al dettato legislativo. In dettaglio ha precisato che la prescrizione biennale decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio (il venditore) ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione, ovvero entro il termine di 45 giorni dall'ultima data di consumo esposta in bolletta. Inoltre il venditore dovrà informare il cliente sulla possibilità di eccepire la prescrizione del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima (nei casi di rilevanti ritardi); e del diritto a non versare importi fatturati relativi a rettifiche di misure di periodi superiori a due anni.
Lo scopo di questo provvedimento legislativo è quello di proteggere alcune categorie di soggetti: consumatori domestici e imprese di minima dimensione, dal rischio di vedersi fatturate le cosiddette maxi bollette ossia vedersi richiedere importi molto superiori al consueto derivanti: dal blocco della fatturazione; da rettifiche di misurazione e conguagli comunicati in ritardo o dalla totale assenza di letture del misuratore. Il nuovo termine di prescrizione biennale dovrebbe migliorare l'efficienza dell'intera filiera e garantire i consumatori da richieste esorbitanti di pagamenti a sorpresa.

mercoledì 31 gennaio 2018

Bollette a 28 giorni: com'è finita

Gli operatori telefonici, tutti indistintamente, si sono progressivamente uniformati ad una cadenza di fatturazione dei servizi a 28 giorni. Hanno prima adeguato la periodicità sui servizi mobili e poi l'hanno estesa anche a quelli fissi. La prima variazione è stata registrata da Wind nel mese di marzo 2015 e successivamente Vodafone e Tim hanno seguito la stessa via. L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (l'Agcom), aveva posto un freno alla tendenza dilagante, ed in un suo provvedimento della scorsa estate, poi impugnato dalle compagnie presso il Tar, aveva imposto che la fatturazione a quattro settimane sarebbe stata permessa solo nei servizi di telefonia mobile, mentre per quelli fissi la periodicità di esposizione dei costi al consumatore, sarebbe dovuta essere almeno mensile. Il periodo di stasi, seguito all'impugnazione del provvedimento autoritativo presso il Tribunale Amministrativo, aveva di fatto, lasciato immutate le condizioni economiche applicate dalle compagnie, comportamento sanzionato dall'Agcom il 20 dicembre 2017.
L'inizio dello scorso autunno, in concomitanza con la discussione in Parlamento del cosiddetto Decreto Fiscale, ha segnato il ritorno nel dibattito pubblico, del tanto odiato aumento surrettizio delle bollette telefoniche. Il provvedimento legislativo che ha definitivamente regolato la periodicità di emissione delle fatture è il Decreto Leggen.148/2017 del sedici ottobre 2017, poi convertito nella legge n.172 del 4 dicembre successivo.
L'articolo di riferimento: il 19 quinquiesdecies introduce alcune misure urgenti a tutela degli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche (telefonia e reti televisive) in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi, e fissa subito, nel primo comma, una periodicità mensile o multipla di essa. Nel secondo comma, s'impone un adeguamento alla nuova disposizione, per tutti gli operatori del settore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento (entro il prossimo 5 aprile 2018). Sono previsti infine, indennizzi per gli utenti nel caso in cui l'operatore telefonico dovesse disattendere lo standard di periodicità mensile fissato nelle condizioni contrattuali e nella carta dei servizi collegata.
Wind-Tre, Tim, Vodafone e Fastweb, hanno già annunciato ai propri clienti gli obblighi imposti dalla legge 172 del 4 dicembre, e ritorneranno perciò ad una periodicità di fatturazione e di rinnovo delle promozioni mensile, mantenendo però inalterato l'aumento tariffario introdotto dalla fatturazione a 28 giorni. Spalmeranno; infatti l'incremento dell'8,6% così raggiunto, sul costo dei servizi esposto nelle canoniche 12 bollette mensili.
L'unica cosa ad essere rimasta inalterata, per un verso o per l'altro, è proprio questo aumento tariffario: prima mascherato con l'emissione della tredicesima bolletta (la fatturazione quadri settimanale) e ora stabilizzato con il ritorno alla cadenza mensile.

mercoledì 25 ottobre 2017

Bollette a 28 giorni: la tredicesima per le compagnie telefoniche

In principio fu il settore della telefonia mobile ad introdurre la fatturazione ed il rinnovo dei servizi a 28 giorni. Il ruolo di battistrada venne svolto da Wind-Infostrada (dal I gennaio 2017 integratasi con Tre), quando all'inizio del mese di marzo 2015, introdusse nelle clausole contrattuali dei piani tariffari di nuova attivazione, la fatturazione a 28 giorni. Seguì da lì a breve l'adeguamento alla nuova periodicità di Vodafone e Tim.
Le variazioni contrattuali unilaterali, in rapporti di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, sono disciplinati dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Al comma 4 si prevede; infatti che il contraente abbia la facoltà di recedere dal contratto senza l'addebito di penali né di costi per la disattivazione del servizio, qualora le modifiche contrattuali imposte dall'operatore non siano da egli accettate. Il fornitore, dal canto suo, dovrà informare l'utente con adeguato preavviso: di almeno trenta giorni, nelle forme stabilite dall'Autorità garante delle comunicazioni e illustrargli compiutamente le modalità di esercizio di tale recesso.
Dopo avere aperto il varco nel muro della periodicità di fatturazione dei servizi mobili, le principali compagnie telefoniche hanno deciso di sperimentare e mutuare il meccanismo anche nel segmento della telefonia fissa. Il precursore questa volta è stata Vodafone (dal 27 maggio 2016) seguita da Wind (settembre 2016 – sanzionata, per inciso, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per 500 mila euro con il suo provvedimento dello scorso agosto, in quanto non avrebbe adeguatamente informato i suoi clienti sulle imminenti variazioni contrattuali e li avrebbe così esposti ad una pratica commerciale scorretta), Tim (I aprile 2017) e Fastweb (I maggio 2017).
Questa semplice modifica contrattuale si è trasformata in un aumento generalizzato della spesa per la bolletta telefonica ai danni dei consumatori, quantificabile nell'8,6% in più su base annua, introducendo di fatto una tredicesima fattura. Mentre secondo alcune stime, il maggior fatturato incassato dalle quattro società di telefonia sarebbe intorno alla cifra di 1,20 miliardi di euro.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha tentato di porre un freno a questa pratica così diffusa, per scongiurare anche l'introduzione della tredicesima mensilità in altri ambiti, come quello della pay-tv in cui Sky sembrerebbe intenzionata all'adozione. Con la delibera 121/17/CONS emanata dall'Autorità nella sua riunione del 15 marzo 2017, che ha modificato un suo precedente documento (252/16/CONS in cui si introducono maggiori tutele per i consumatori in materia di trasparenza e confrontabilità delle offerte telefoniche), l'Agcom ha aggiunto il comma 10 all'articolo 3 in cui si esplicita chiaramente che il rinnovo delle offerte e della fatturazione nella telefonia fissa dovrà avere cadenza mensile o multipli di quella base, mentre per il settore mobile non potrà essere inferiore alle quattro settimane.
Attualmente però la recente integrazione è rimasta inapplicata, in attesa di alcune pronunce del Tar a cui gli operatori sarebbero ricorsi, mentre l'Agcom ha già avviato un'istruttoria che potrebbe concludersi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (di ammontare proporzionato all'entità dei fatturati delle aziende) se le compagnie non si adegueranno ai precetti amministrativi. Notizie di stampa riferiscono di un probabile intervento legislativo nella prossima legge di bilancio o nell'iter di conversione del Decreto Fiscale visto che il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha giudicato inaccettabile la fatturazione a 28 giorni. Sul fronte parlamentare la deputata del Pd Alessia Morani ha già presentato una proposta di legge in cui si preveda il divieto per tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza di Authority, di emettere fatture a quattro settimane.

mercoledì 8 marzo 2017

La prescrizione delle bollette energetiche

Numerosi sono i casi di ritardata fatturazione dei consumi energetici domestici. Molti venditori di gas ed elettricità, in passato, ma anche attualmente, hanno sospeso o interrotto il normale ciclo di emissione della fattura per periodi più o meno lunghi (a volte la stasi è stata annuale), ed hanno imputato la causa di questa interruzione a non meglio specificati guasti tecnici ai propri sistemi contabili informatici. La frequenza con cui devono essere emesse le bollette è almeno bimestrale per quelle riferite ai consumi di elettricità, mentre per quelle del gas essa dipende dall'ammontare dei consumi annui. Per una famiglia tipo, questi consumi annuali, sono stimati in 1.400 m3/anno, e anche per loro la periodicità sarà bimestrale. Se le utenze sono invece servite da venditori energetici del mercato libero, la frequenza di emissione potrà essere maggiore: mensile, in ogni caso dipenderà dalle clausole contrattuali di ciascuna fornitura. I consumi energetici esposti in bolletta, potranno avere diversa natura: ci saranno quelli stimati dal venditore (calcolati secondo specifiche variabili come lo storico dei consumi registrati in precedenza); i dati forniti direttamente dal cliente con l'autolettura dei misuratori ed infine quelli rilevati dal distributore.
La sospensione dell'emissione della periodica fattura, potrebbe creare rilevanti disagi al consumatore: nell'immediato; infatti egli forse ne ricaverebbe un implicito vantaggio derivante dalla posticipazione del pagamento, ma sul lungo periodo, quando l'imprevisto sarà risolto, ed il normale ciclo di emissione riprenderà con la sua canonica periodicità, si potrà trovare nel dover saldare bollette d'importo stratosferico (nell'ordine delle migliaia di euro). In alcuni casi, le fatture di conguaglio dei consumi o quelle relative alla disattivazione della fornitura energetica, potrebbero addebitare i costi registrati in anni passati. Qui però c'è un limite temporale entro cui le imprese energetiche potranno legittimamente fatturare i consumi passati e tale limite risulta essere quinquennale: “Si prescrivono in 5 anni (come detta il Codice Civile all'articolo 2948 comma 4) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Se perciò, miei cari lettori, dovessero recapitarvi una bolletta energetica in cui siano esposti i costi riferiti a periodi passati che superino i 5 anni calcolati dalla data di emissione della bolletta stessa, sarebbe lecito e doveroso, a mio avviso, invocare l'istituto della prescrizione.
L'ultima novità in tema di termine per l'emissione della fattura di chiusura contrattuale (relativamente recente perché la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) sul tema è del 10 marzo 2016 – n.100/2016/R/com), prevede che il venditore di energia elettrica e/o gas, dovrà recapitare al consumatore, la fattura di chiusura entro 6 settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. Nel caso in cui questo termine fosse disatteso saranno riconosciuti indennizzi automatici calcolati sui giorni di ritardo registrati, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi superiori ai 90 giorni solari.
I nostri esperti sono a tua disposizione per ogni eventualità, prenota l'appuntamento allo sportello.

mercoledì 18 maggio 2016

Canone Rai nella bolletta elettrica, aggiornamento definitivo

In quest'ultimo post della serie Canone Rai (salvo naturalmente che ulteriori ed eventuali nuove variazioni impongano un puntuale aggiornamento), ripercorreremo tutte le fasi che hanno portato all'introduzione della nuova modalità di riscossione dell'abbonamento Tv: nella bolletta elettrica e la procedura da seguire per essere dispensati dal suo pagamento.
La legge di Stabilità 2016 (la n.208/2015), nei commi dal 152 al 159 dell'unico articolo che la compone, prevede tre essenziali modifiche al Regio Decreto Legge n.246 del 1938 istituente il canone di abbonamento alla televisione, dovuto da chiunque possedesse un apparecchio televisivo: la prima modifica interviene sull'ammontare dell'importo, che si riduce a 100 € da113,50 € riscossi in precedenza; la seconda presume la detenzione di un apparecchio televisivo ove esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica e la terza introduce l'addebito del canone Tv sulla bolletta elettrica riferita all'utenza residenziale ad uso domestico. Nel dettaglio, l'ammontare del canone verrà dilazionato in 10 rate (con scadenza il primo giorno del mese, da gennaio ad ottobre) ed addebitate sulle prime fatture elettriche utili. Quest'anno (2016), considerata la novità legislativa e la tempistica tecnica necessaria all'adeguamento normativo, da parte di tutti i soggetti coinvolti (stakeholders), le prime sette rate (70 €) saranno contabilizzate complessivamente nella prima bolletta utile emessa dopo il I luglio.
Il comma 154 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (n.208/2015), demanda al Ministero dello Sviluppo Economico, l'emanazione di un Decreto Ministeriale che dia attuazione pratica alle disposizioni normative contenute nella Legge, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore: I gennaio 2016. Verso la fine del mese di marzo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso lo schema di decreto alla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, per ottenere un parere consultivo. Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio il 7 aprile 2016 in cui rilevava alcuni profili di criticità sul rispetto della legge sulla Privacy da parte di tutti i soggetti che saranno coinvolti nella procedura di riscossione del tributo: dagli enti locali, all'Autorità del settore energetico, alle aziende elettriche e sulla precisa definizione di apparecchio televisivo; e rinviava la revisione dello schema di provvedimento al Ministero stesso, che lo adeguava alle prescrizioni ed otteneva successivamente il via libera (ovvero il parere favorevole) dell'Autorità Amministrativa con la sua decisione del 27 aprile 2016, ed ora il Decreto Ministeriale dovrebbe essere prossimo alla pubblicazione.
Il comma 153 (sempre dell'unico articolo che compone la Legge di Stabilità per l'anno 2016 -n.208/2015), prevede che l'Agenzia delle Entrate sia destinataria delle dichiarazioni sostitutive di non possesso della Tv, già perché si possono verificare casi in cui sia attiva l'utenza elettrica residenziale, ma l'apparecchio televisivo non sia posseduto, perciò l'agenzia governativa ha predisposto, con autonomo provvedimento del direttore Rossella Orlandi, la procedura di comunicazione ed il modulo di dichiarazione da compilare e spedire entro il 16 maggio. Infine la nota del Mise ha chiarito che per apparecchio televisivo per cui è dovuto il pagamento del canone di abbonamento Tv, è quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, sono perciò esclusi computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo privo di sintonizzatore.
Per rispondere a tutte le altre domande vi rimando alla consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, e per ogni ulteriore dubbio o perplessità non esitate a contattarci.

mercoledì 30 marzo 2016

Canone Rai: istruzioni e modello per la dichiarazione sostitutiva

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, è finalmente arrivato. Pubblicato il 24 marzo 2016 sul sito dell'Agenzia Governativa, definisce le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di alcun apparecchio Tv per uso privato. Gli intestatari di forniture elettriche che non possiedano alcun televisore, dovranno compilare e spedire all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, entro il prossimo 30 aprile (se spedito con plico raccomandato o 10 maggio se inoltrato telematicamente), l'apposito modulo predisposto e disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate, della Rai e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Eviteranno così l'addebito dell'abbonamento alla televisione nelle bollette elettriche, che dal prossimo Luglio (sulle quali, eccezionalmente per quest'anno, saranno concentrate tutte e 7 le rate fin'allora scadute per complessivi 70 euro), vedranno il debutto della nuova modalità di riscossione del canone Rai.
Il modulo si compone di 3 pagine: nella prima c'è l'informativa sul trattamento dei dati personali; la seconda è dedicata ai dati generali del dichiarante e nella terza si trovano il quadro A per la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, in cui il titolare di utenza elettrica dichiara che in nessuna delle abitazioni in cui è attivo un contratto elettrico a lui intestato, è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oppure che non esista altro apparecchio oltre a quello per cui si è già presentata (al 31 dicembre 2015) denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento. Nel quadro B invece si dichiara che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato su alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante perché viene già corrisposto sulle bollette elettriche di un altro componente della stessa famiglia anagrafica. Per ulteriori informazioni o per assistenza nella compilazione del modello, non esitare a contattarci 039 8943448.

mercoledì 20 gennaio 2016

Canone Rai nella bolletta elettrica

Nella legge di stabilità 2016 (la n.208 del 28 dicembre 2015), che contempla le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e che per inciso si compone di un solo articolo suddiviso in quasi 1000 commi (sono 999 per la precisione), viene introdotta un'importante novità in materia di canone per l'abbonamento alla televisione. Sono i commi dal 152 e seguenti che dettano le nuove regole per il pagamento del canone Rai. Innanzitutto determinano il suo ammontare, che decresce da 113,50 € previsti per il 2015 alla cifra tonda di 100 € per il 2016. Poi la modalità di pagamento: viene suddiviso in 10 rate, ciascuna delle quali addebitata nella bolletta elettrica successiva alla scadenza. In particolare le rate s'intendono scadute il primo giorno del mese da gennaio ad ottobre ed in fattura troveremo una distinta indicazione dal resto del documento. Per consentire alle aziende elettriche di adeguare il processo di fatturazione, nelle prossime bollette elettriche, quelle estive: emesse successivamente al I luglio 2016, troveremo l'ammontare delle 7 rate fin'allora scadute (da gennaio a luglio: ovvero l'addebito di 70 €). Il regio decreto del 1938 il n.246 poi convertito nella legge 880 del 4 giugno 1938 che ha istituito per la prima volta la tassa di possesso dell'apparato radiotelevisivo, subisce alcune rilevanti modificazioni: in particolare si presume la presenza di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale radio-televisivo in ogni abitazione in cui sia attiva un'utenza elettrica e sarà tenuto al pagamento il soggetto intestatario della corrente che abbia in quella dimora stabilito la propria residenza anagrafica. Perciò tutti gli enti pubblici e privati: il Ministero dell'Interno; i Comuni; l'Autorità di settore e le imprese elettriche, potranno scambiarsi informazioni per individuare i soggetti obbligati all'addebito del canone in bolletta. Non sarà più possibile chiedere il suggellamento dell'apparecchio e la dichiarazione di non possesso dovrà essere spedita all'Agenzia delle Entrate con la forma dell'autocertificazione e sarà valida solo per l'anno in cui viene presentata. Infine sale a 8000 euro la soglia di reddito annuo che dispensa i 75 enni dal pagamento del canone. Per tutte le altre novità non ci resta che attendere la scadenza del prossimo luglio.

mercoledì 2 dicembre 2015

CBILL: il sistema di pagamento digitale delle bollette

CBILL è un servizio di consultazione e pagamento on-line di bollette, tasse, multe, bolli, ticket sanitari e altro ancora emesse dai cosiddetti fatturatori: le aziende di servizi e le Pubbliche Amministrazioni. Attraverso l'home banking e gli altri canali digitali operativi attivati sul nostro conto corrente (smartphone, tablet e ATM), resi disponibili dal proprio istituto finanziario, è possibile, una volta ricevuta la richiesta di pagamento, assolvere all'obbligo in modo rapido e sicuro. Il servizio è ideato e gestito dal Consorzio CBI (Customer to Business Interaction) che ne definisce in ambito cooperativo le regole, gli standard tecnici e normativi. I consorziati aderenti sono più di 600 istituti finanziari che servono 15 milioni di utenti attivi su Internet Banking e 5 milioni sul Mobile Banking, il sistema punta ad una completa dematerializzazione della fatturazione . Attualmente il pagamento on-line è possibile solo se il fatturatore ha un accordo specifico con la nostra banca mentre con CBILL è possibile consultare e pagare ogni bolletta su qualsiasi conto in pochi secondi e con il canale digitale che preferiamo: internet, smartphone, tablet e ATM. Inoltre chi riceve il pagamento ha la possibilità di gestire automaticamente i dati che gli servono per riconoscere la nostra operazione senza possibilità di errore. Se consideriamo che annualmente in Italia vengono stampati e recapitati 630 milioni bollettini, la loro digitalizzazione introdurrebbe un rilevante risparmio energetico, quantificato in una diminuzione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) pari a 21.420 tonnellate solo per la produzione della carta necessaria, a cui si aggiungerebbero quelle risparmiate nei processi di stampa e consegna. Perciò forza miei cari lettori fatevi sotto: un po' di coraggio e preparatevi a sperimentare nuove ed evolute modalità di pagamento, che in caso di problemi siamo preparati ad offrirvi tutta la tutela possibile.