In quest'ultimo post della serie
Canone Rai (salvo naturalmente che ulteriori ed eventuali nuove
variazioni impongano un puntuale aggiornamento), ripercorreremo tutte
le fasi che hanno portato all'introduzione della nuova modalità di
riscossione dell'abbonamento Tv: nella bolletta elettrica e la
procedura da seguire per essere dispensati dal suo pagamento.
La legge di Stabilità 2016 (la
n.208/2015), nei commi dal 152 al 159 dell'unico articolo che la
compone, prevede tre essenziali modifiche al Regio Decreto Legge
n.246 del 1938 istituente il canone di abbonamento alla televisione,
dovuto da chiunque possedesse un apparecchio televisivo: la prima
modifica interviene sull'ammontare dell'importo, che si riduce a 100
€ da113,50 € riscossi in precedenza; la seconda presume la
detenzione di un apparecchio televisivo ove esista un'utenza per la
fornitura di energia elettrica e la terza introduce l'addebito del
canone Tv sulla bolletta elettrica riferita all'utenza residenziale
ad uso domestico. Nel dettaglio, l'ammontare del canone verrà
dilazionato in 10 rate (con scadenza il primo giorno del mese, da
gennaio ad ottobre) ed addebitate sulle prime fatture elettriche
utili. Quest'anno (2016), considerata la novità legislativa e la
tempistica tecnica necessaria all'adeguamento normativo, da parte di
tutti i soggetti coinvolti (stakeholders), le prime sette rate
(70 €) saranno contabilizzate complessivamente nella prima bolletta
utile emessa dopo il I luglio.
Il comma 154 dell'articolo 1 della
legge di stabilità 2016 (n.208/2015), demanda al Ministero dello
Sviluppo Economico, l'emanazione di un Decreto Ministeriale che dia
attuazione pratica alle disposizioni normative contenute nella Legge,
da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore: I gennaio
2016. Verso la fine del mese di marzo, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha trasmesso lo schema di decreto alla Sezione Consultiva
per gli atti normativi del Consiglio di Stato, per ottenere un parere
consultivo. Il Consiglio di Stato ha espresso un parere
interlocutorio il 7 aprile 2016 in cui rilevava alcuni profili di
criticità sul rispetto della legge sulla Privacy da parte di
tutti i soggetti che saranno coinvolti nella procedura di riscossione
del tributo: dagli enti locali, all'Autorità del settore energetico,
alle aziende elettriche e sulla precisa definizione di apparecchio
televisivo; e rinviava la revisione dello schema di provvedimento al
Ministero stesso, che lo adeguava alle prescrizioni ed otteneva
successivamente il via libera (ovvero il parere favorevole)
dell'Autorità Amministrativa con la sua decisione del 27 aprile 2016,
ed ora il Decreto Ministeriale dovrebbe essere prossimo alla
pubblicazione.
Il comma 153 (sempre dell'unico
articolo che compone la Legge di Stabilità per l'anno 2016
-n.208/2015), prevede che l'Agenzia delle Entrate sia destinataria
delle dichiarazioni sostitutive di non possesso della Tv, già perché
si possono verificare casi in cui sia attiva l'utenza elettrica
residenziale, ma l'apparecchio televisivo non sia posseduto, perciò
l'agenzia governativa ha predisposto, con autonomo provvedimento del
direttore Rossella Orlandi, la procedura di comunicazione ed il
modulo di dichiarazione da compilare e spedire entro il 16 maggio.
Infine la nota del Mise ha chiarito che per apparecchio televisivo
per cui è dovuto il pagamento del canone di abbonamento Tv, è
quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale
digitale terrestre o satellitare, sono perciò esclusi computer,
smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo privo di
sintonizzatore.
Per rispondere a tutte le altre domande
vi rimando alla consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, e
per ogni ulteriore dubbio o perplessità non esitate a contattarci.