mercoledì 29 novembre 2017

Liquidazione Coatta Amministrativa – Veneto Banca e Pop Vicenza

Avevamo lasciato in sospeso il caso delle due banche Venete, in attesa che si esplicitassero gli effetti delle decisioni governative assunte alla fine del mese di giugno ultimo scorso. Con il Decreto Legge 99 del 25 giugno 2017 poi convertito nella Legge 121 del 31 luglio 2017, il Governo e il Parlamento avevano disposto la Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) della Banca Popolare di Vicenza S.p.a e di Veneto Banca S.p.a.
Il patrimonio rimasto dopo la cessione delle attività ad Intesa Sanpaolo, verrà ripartito e liquidato tra i creditori aventi diritto secondo la procedura normata dagli articoli 80 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB – D.L.vo 385/1993) combinato, quando compatibile, con la legge fallimentare. Senza la pretesa di svolgere un compendio sulla materia, ma con un puro fine divulgativo, proveremo ad affrontare le varie fasi e le scadenze temporali che segneranno l'intero processo liquidatorio.
L'avvio della procedura di liquidazione bancaria avviene in generale con l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia. Nel nostro caso i Decreti Ministeriali del 25 giugno 2017 numeri 185 (per Popolare Vicenza) e 186 (per Veneto Banca), hanno segnato l'inizio della liquidazione dei due istituti di credito. Gli organi della procedura nominati dalla Banca d'Italia sono rappresentati da uno o più commissari liquidatori e dal comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri al cui interno viene eletto il presidente. I primi assumono la rappresentanza legale della banca ed esercitano tutte le azioni ad essa spettanti comprese le operazioni di liquidazione, mentre il secondo assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e ne controlla l'operato.
Dopo l'insediamento degli organi della procedura di liquidazione, gli stessi avviano l'accertamento del passivo. Nel nostro caso specifico, siccome la cessione delle attività delle due Banche Venete a Intesa Sanpaolo, è stata subordinata allo svolgimento di una più accurata due diligence cioè una più dettagliata ricognizione dello stato patrimoniale delle banche cedenti, conclusasi salvo proroghe lo scorso 15 novembre 2017; i termini di: un mese per comunicare a tutti i creditori le somme risultanti a loro credito e quello di sessanta giorni per tutti gli altri aventi diritto, decorreranno dalla data che i liquidatori pubblicheranno in un prossimo comunicato stampa. Trascorsi tali termini, i commissari liquidatori, presenteranno alla Banca d'Italia l'elenco dei creditori ammessi alla procedura e le somme loro riconosciute e l'elenco di quelli invece a cui sia stata negata ogni pretesa.
Una volta liquidato l'attivo, gli organi della procedura procederanno alla restituzione dei beni e al riparto delle somme tra i creditori secondo un ordine prioritario definito dalle norme.
I risparmiatori che hanno investito in strumenti finanziari emessi dalle due banche Venete, riceveranno un diverso trattamento: nel caso siano obbligazionisti detentori di titoli subordinati, potranno ricevere un ristoro dal Fondo di Solidarietà istituito per le quattro banche risolte (Banca Etruria & Co.), mentre gli azionisti dovranno prima agire giudizialmente per ottenere la nullità dalla compravendita delle azioni e poi, in caso di sentenza favorevole, presentare il diritto di credito allo stato passivo della liquidazione. Un'auspicabile decisione politica inserita come emendamento nella prossima legge finanziaria (mi permetto di suggerire) potrebbe alleggerire il peso delle enormi perdite subite dai piccoli azionisti e alleviargli le pene di quello che sembra presentarsi come un tortuoso percorso giudiziario.

mercoledì 15 novembre 2017

Il caso della TARI gonfiata: come ottenere i rimborsi

La TARI è la tassa sui rifiuti, istituita con la legge 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha sostituito la TARES in vigore solo per l'anno 2013 a sua volta erede delle più antiche TARSU, TIA1 e TIA2. Il presupposto per la sua applicazione, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è calcolata e corrisposta in base ad una tariffa riferita all'anno solare, determinata con il cosiddetto criterio normalizzato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. L'importo di questo tributo è definito con delibera regolamentare del Consiglio Comunale e rinnovato annualmente con un'analoga decisione dell'assemblea cittadina. In particolare la metodologia tariffaria si articola in quattro fasi: nella prima si individuano e classificano i costi del servizio (la tassa dovrà sostenerli interamente); nella seconda fase avviene la suddivisione tra costi fissi e variabili; nella terza la ripartizione dei costi è basata sulla tipologia di utenza (domestica e non domestica) e nell'ultima (quella su cui focalizzeremo l'attenzione) avviene il calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili, da attribuire alle singole tipologie di utenza, secondo formule e coefficienti definite dal metodo illustrato nell'allegato 1 del DPR 158/1999.
L'interrogazione parlamentare. Il caso dei costi gonfiati è tornato all'ordine del giorno lo scorso 18 ottobre 2017, quando il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze Pier Paolo Baretta ha risposto ad un'interrogazione formulata dal deputato pentastellato Giuseppe L'Abate. L'esponente grillino, richiamando un articolo apparso su Il Sole 24 ore del 4 dicembre 2014, in cui si evidenziavano errori nel calcolo della quota variabile della Tari applicata alle utenze domestiche, commessi da vari Comuni; ha chiesto ai Ministri dell'Economia e dell'Ambiente, se: “la quota variabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (per esempio per un'utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici”. La risposta del Sottosegretario è stata affermativa: si, la componente variabile della tariffa, che tiene conto del numero di occupanti gli immobili, a differenza della quota fissa che viene invece calcolata sull'estensione superficiale; deve essere applicata una sola volta sull'intera superficie immobiliare, comprendente quella propria dell'abitazione e la somma di quelle rappresentate dalle singole pertinenze: cantine; solai e box. Tutti quei Comuni che nei loro regolamenti abbiano adottato una metodologia di calcolo diversa (per esempio quello di Milano valuta la quota variabile anche sulla superficie dei box considerando il numero di occupanti proporzionato all'estensione dell'autorimessa), hanno determinato dei sovracosti ingiustificati che dovranno essere rimborsati ai loro contribuenti e naturalmente, questi Enti Locali, dovranno correggere i loro regolamenti con la probabile conseguenza però di aumenti generalizzati sulla quota fissa unitaria (euro/metro quadro) per il prossimo futuro.
Il rimborso. Il punto di partenza per verificare l'esistenza del presupposto su cui basare la richiesta di rimborso (che può spingersi fino al tributo esposto nel 2012: prescrizione del diritto quinquennale), è l'analisi del regolamento Comunale disciplinante la determinazione della TARI. In particolare si dovrà valutare se nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la quota variabile (che tiene conto del numero di occupanti), sia applicata alla sola superficie dell'abitazione (come avviene per esempio nei Comuni di Monza, Seregno e altri dove per le pertinenze è considerata la sola quota fissa), e per estensione dell'autentica interpretazione Ministeriale a tutta la superficie lorda dell'immobile (abitazione+pertinenze): conteggiata una sola volta; o se invece illegittimamente tale quota variabile venga calcolata più volte per più superfici pertinenziali. Una volta individuato il presupposto si potrà procedere con la richiesta di rimborso formale rivolta al Comune di competenza, se si dovessero incontrare resistenze opposte dall'Ente, si potrà adire la Commissione Tributaria Provinciale. Sono aperte le trattative per l'istituzione di un tavolo di conciliazione Anci – Associazioni dei Consumatori per cercare una composizione bonaria del contenzioso ricorrendo ai noti organismi di mediazione.
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mercoledì 8 novembre 2017

Diamanti da investimento

screenshot della Puntata di Report del 17-10-2016
I diamanti da investimento sono una particolare tipologia di pietre preziose con specifiche caratteristiche di classificazione e rappresentano il 2% del totale delle gemme commercializzate in gioielleria. La loro classificazione si basa sul valore dei quattro parametri identificativi detti 4C, secondo la terminologia inglese, e sono: Carati (il loro peso – 1k = 0,2g); Clarity (la purezza); Cut (il taglio) e Color (il colore). I diamanti da investimento hanno un peso compreso tra 0,5 e 2 carati (k), una purezza FL (flawless) perfetto, IF (internal flawless) puro e VVS (very very small) se presenta inclusioni identificabili da un esperto con una lente d'ingrandimento 10x. Il taglio è a brillante ed il colore, secondo una scala alfabetica (da D incolore a Z con evidente tinta gialla), compreso tra le lettere D (bianco azzurro) e I (bianco leggermente tinto). Sono infine diamanti etici e identificati con un certificato gemmologico. Il loro valore di mercato mondiale è stabilito dal listino Rapaport e dagli indici IDEX (International diamond Exchange): la principale borsa in cui vengono scambiati i diamanti all'ingrosso.
Il mercato Italiano. In Italia, la commercializzazione dei diamanti da investimento, è svolta da due principali società: la IDB S.p.a (Intermarket Diamond Business), che opera attraverso gli sportelli bancari di Unicredit e Banco Bpm; e DPI S.p.a (Diamond Private Investment) che si avvale invece dei canali di vendita bancari di Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena. IDB è attiva sul mercato dei diamanti dagli inizi degli anni '70 e la sua continua espansione commerciale nel canale bancario gli ha permesso di raggiungere il picco di vendite dei preziosi registrato negli anni 2015/2016. DPI opera invece dal 2005 e ha visto triplicare le proprie vendite di gemme quando sono decollati gli accordi bancari.
Le dolenti note e le sanzioni. La puntata della trasmissione Report, andata in onda il 17 ottobre 2016, ha evidenziato macroscopiche anomalie nel mercato dei diamanti da investimento, e ha innescato una segnalazione di Altroconsumo inviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 16 novembre 2016, culminata con i provvedimenti sanzionatori del 20 settembre 2017. In cui i due gruppi hanno subito l'irrogazione della sanzione pecuniaria complessiva di 15 milioni di euro così distribuiti: IDB, Unicredit e Banca Bpm 9,35 mln in totale (2 per IDB. 4 per Unicredit e 3,35 per Banco Bpm); DPI; Intesa Sanpaolo e Mps per 6 mln (1 mln per DPI; 3 milioni per Banca Intesa e 2 per Mps). Per avere infranto alcuni articoli del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, diritto di recesso per gli acquisti fuori sede e per la scelta del foro competente.
L'attività sanzionata. Il canale di vendita bancario, scelto dalle due principali società di commercializzazione dei diamanti da investimento, si è rivelato, per tutti gli attori in gioco, molto remunerativo a danno però dei diritti dei consumatori/risparmiatori. Il prezzo di vendita; infatti è risultato, dalle evidenze emerse nell'istruttoria avviata dalla AGCM, sovrastimato rispetto ai correnti valori di mercato. In banca la proposta di investimento, che per inciso non è sottoposta al regime regolatorio prescritto per la compravendita dei più diffusi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni ecc...), così come chiarito dalla Consob nella sua newsletter settimanale del 6 febbraio 2017; era offerta prospettando una rendita certa, una continua e costante crescita del valore delle pietre. Peccato però che i grafici riportanti tali rivalutazioni di prezzo nel corso del tempo, fossero costruiti su ipotetici valori dei diamanti stabiliti arbitrariamente dalle stesse società di vendita e che la liquidabilità dell'investimento si sarebbe rivelata difficile se non impossibile in alcuni casi. Così il risparmiatore convinto dalla persuasività dei suoi fidati funzionari bancari, acquistava un certo numero di pietre preziose (5.000 euro l'investimento minimo) e si trovava proprietario di diamanti dal valore reale di mercato molto inferiore al prezzo d'acquisto pagato, con evidente perdita immediata di risparmio, salvo che non fosse riuscito a trovare un altro acquirente a cui passare la patata bollente in un infinito gioco di scarica barile perpetuo.
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