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mercoledì 15 novembre 2017

Il caso della TARI gonfiata: come ottenere i rimborsi

La TARI è la tassa sui rifiuti, istituita con la legge 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha sostituito la TARES in vigore solo per l'anno 2013 a sua volta erede delle più antiche TARSU, TIA1 e TIA2. Il presupposto per la sua applicazione, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è calcolata e corrisposta in base ad una tariffa riferita all'anno solare, determinata con il cosiddetto criterio normalizzato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. L'importo di questo tributo è definito con delibera regolamentare del Consiglio Comunale e rinnovato annualmente con un'analoga decisione dell'assemblea cittadina. In particolare la metodologia tariffaria si articola in quattro fasi: nella prima si individuano e classificano i costi del servizio (la tassa dovrà sostenerli interamente); nella seconda fase avviene la suddivisione tra costi fissi e variabili; nella terza la ripartizione dei costi è basata sulla tipologia di utenza (domestica e non domestica) e nell'ultima (quella su cui focalizzeremo l'attenzione) avviene il calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili, da attribuire alle singole tipologie di utenza, secondo formule e coefficienti definite dal metodo illustrato nell'allegato 1 del DPR 158/1999.
L'interrogazione parlamentare. Il caso dei costi gonfiati è tornato all'ordine del giorno lo scorso 18 ottobre 2017, quando il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze Pier Paolo Baretta ha risposto ad un'interrogazione formulata dal deputato pentastellato Giuseppe L'Abate. L'esponente grillino, richiamando un articolo apparso su Il Sole 24 ore del 4 dicembre 2014, in cui si evidenziavano errori nel calcolo della quota variabile della Tari applicata alle utenze domestiche, commessi da vari Comuni; ha chiesto ai Ministri dell'Economia e dell'Ambiente, se: “la quota variabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (per esempio per un'utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici”. La risposta del Sottosegretario è stata affermativa: si, la componente variabile della tariffa, che tiene conto del numero di occupanti gli immobili, a differenza della quota fissa che viene invece calcolata sull'estensione superficiale; deve essere applicata una sola volta sull'intera superficie immobiliare, comprendente quella propria dell'abitazione e la somma di quelle rappresentate dalle singole pertinenze: cantine; solai e box. Tutti quei Comuni che nei loro regolamenti abbiano adottato una metodologia di calcolo diversa (per esempio quello di Milano valuta la quota variabile anche sulla superficie dei box considerando il numero di occupanti proporzionato all'estensione dell'autorimessa), hanno determinato dei sovracosti ingiustificati che dovranno essere rimborsati ai loro contribuenti e naturalmente, questi Enti Locali, dovranno correggere i loro regolamenti con la probabile conseguenza però di aumenti generalizzati sulla quota fissa unitaria (euro/metro quadro) per il prossimo futuro.
Il rimborso. Il punto di partenza per verificare l'esistenza del presupposto su cui basare la richiesta di rimborso (che può spingersi fino al tributo esposto nel 2012: prescrizione del diritto quinquennale), è l'analisi del regolamento Comunale disciplinante la determinazione della TARI. In particolare si dovrà valutare se nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la quota variabile (che tiene conto del numero di occupanti), sia applicata alla sola superficie dell'abitazione (come avviene per esempio nei Comuni di Monza, Seregno e altri dove per le pertinenze è considerata la sola quota fissa), e per estensione dell'autentica interpretazione Ministeriale a tutta la superficie lorda dell'immobile (abitazione+pertinenze): conteggiata una sola volta; o se invece illegittimamente tale quota variabile venga calcolata più volte per più superfici pertinenziali. Una volta individuato il presupposto si potrà procedere con la richiesta di rimborso formale rivolta al Comune di competenza, se si dovessero incontrare resistenze opposte dall'Ente, si potrà adire la Commissione Tributaria Provinciale. Sono aperte le trattative per l'istituzione di un tavolo di conciliazione Anci – Associazioni dei Consumatori per cercare una composizione bonaria del contenzioso ricorrendo ai noti organismi di mediazione.
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mercoledì 15 giugno 2016

L'abolizione della TASI per l'abitazione principale

La provvidenziale legge di stabilità 2016, quella che detta le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, l'ormai famigerata Legge n.208/2015, apporta alcune importanti modifiche ad un'altra Legge di Stabilità: quella del 2014, che introduceva nel nostro ordinamento la IUC (l'imposta Unica Comunale).
Prima però di addentrarci negli impenetrabili aspetti tecnici della normativa, possiamo fare un rapido sforzo mnemonico ed inquadrare il ritratto politico allora tracciato. Il breve (per durata) governo Letta (Enrico) svolgeva la sua azione esecutiva dopo il tormentato insediamento seguito alle Elezioni politiche del 24 Febbraio 2013, a loro volta indette alla fine dell'esperienza risanatrice operata dal governo dei tecnici guidato dell'osannato professor Monti (Mario) in carica da novembre del 2011, e la prova della Stabilità rappresentava il primo vero e concreto atto politico della nuova guida governativa.
Iniziamo dalle attuali modifiche e ricordiamo la data del 16 giugno come quella in cui avveniva il versamento della prima rata della TASI (la Tassa sui Servizi Indivisibili erogati dal Comune), da quest'anno abolita per le abitazioni principali. Dal I gennaio 2016, da quando è in vigore la legge di Stabilità, il comma 14 lettera b (dell'unico articolo che la compone), ha sostituito il comma 669 della legge di Stabilità 2014 (la 147 del 2013 anch'essa formata da un singolo articolo), che disciplina il presupposto impositivo della TASI. Il comma riformato recita testualmente: “il presupposto è:  il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale […] escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, palazzi storici ed artistici e castelli. Prima della modifica erano esclusi dal pagamento del balzello i soli terreni agricoli.
Quel fondamentale atto legislativo (la legge di Stabilità 2014) elaborato dal governo Letta segnava, almeno nelle intenzioni, la correzione al primo provvedimento proposto dall'esecutivo Monti nella forma di Decreto Legge (il numero 201 del 6 dicembre 2011), ribattezzato Salva Italia, in cui insieme ad altre misure e disposizioni per il risanamento dei conti pubblici e per il rilancio della crescita economica del Paese, ve ne era una, regolata dall'articolo 13, che prevedeva l'introduzione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dal I gennaio 2012 e fino all'intero 2014; il cui presupposto impositivo sarebbe stato proprio quello di possedere immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze ad essa collegata.
L'istituzione della IUC (l'Imposta unica Comunale) avrebbe escluso l'imposizione IMU sulle abitazioni principali, ma introdotto il pagamento della TASI per esse, a cui si sarebbe aggiunta la TARI (la Tassa per la raccolta dei Rifiuti). Ora invece l'ultima legge di stabilità (2016) ha destrutturato totalmente la composizione della IUC: escludendo dalla sua determinazione, almeno per le abitazioni principali, la TASI, perciò l'unica componente che la costituisce è rimasta la TARI, i cui criteri determinativi (ammontare, modalità di calcolo ecc...) sono demandati all'emanazione di regolamenti comunali da approvare nel rispetto delle linee guida tracciate dalle norme Nazionali.