martedì 30 maggio 2017

La nuova Camera di Commercio Metropolitana

Le province di Milano, Monza e Lodi, saranno l'ambito territoriale in cui agirà il nuovo Ente Camerale, derivante dall'accorpamento delle tre Camere di Commercio oggi esistenti, che diverranno una sola con sede legale a Milano e distaccamenti a Monza e Lodi.
La Camera di Commercio Metropolitana, sarà formalmente costituita e diverrà operativa quando sarà designato il Consiglio direttivo formato dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e resterà in carica 5 anni (dal 2017 al 2022). La procedura tecnica operativa che condurrà alla piena e operativa istituzione della Camera Metropolitana, è affidata ad un commissario ad acta incaricata dal Ministro dello Sviluppo Economico ed individuata nella persona di Elena Vasco attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano.
Le funzioni svolte dal nuovo ente saranno quelle previste dalla legge di riordino delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura la n.580/1993 così come modificata dal D.L.vo 219/2016 e nello specifico si occuperà di: tenere il registro legale generale delle imprese; tutela del consumatore e della fede pubblica ; sostegno alla competitività delle imprese e molto altro.

mercoledì 17 maggio 2017

DDL Concorrenza in dirittura d'arrivo (forse)

La legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato un ambizioso progetto elaborato dal terzo governo Berlusconi e rimasto tuttora inattuato. La norma che la istituisce è la numero 99 del 23 luglio 2009, al cui interno, oltre ad emanare alcune “disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, dispone l'adozione annuale della legge per il mercato e la concorrenza, con lo scopo di rimuovere ostacoli regolatori (normativi e amministrativi) all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Il Disegno di Legge (DDL), che il Governo, su proposta del suo Ministro dello Sviluppo Economico, deve presentare al Parlamento per l'approvazione, deve avere appunto cadenza annuale e deve essere trasmesso all'organo legislativo entro 60 giorni dalla data di presentazione, al “Primo Ministro”, della Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che avviene entro il 31 marzo di ogni anno. Per essere più chiari: il Governo, entro la fine del mese di maggio, deve trasmettere, al Parlamento, il Disegno di Legge in parola.
Lo stato di fatto? Il primo documento elaborato dal Governo (dal lontano 2009) è stato redatto dal Ministro Federica Guidi e presentato alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015. Trasmesso poi al Senato l'8 ottobre 2015, dopo la sua approvazione, da dove è uscito modificato il 5 maggio 2017 e ora giace, in attesa di essere calendarizzato nella discussione generale dell'assemblea Camerale, sui tavoli delle Commissioni Finanze e Attività Produttive di quel ramo del parlamento, riunite in sede referente.
Il testo disponibile, in attesa di un'approvazione definitiva (sì perché l'Iter di passaggio tra un ramo e l'altro del Parlamento – la cosiddetta navetta – può continuare fino a quando le due “camere” non siano d'accordo su un testo identico e condiviso), è organizzato in 9 capitoli (capi in gergo tecnico). Il primo si riferisce al grande tema delle Assicurazioni e dei fondi pensione, si prosegue con quello delle Comunicazioni, a cui seguono modifiche normative per i Servizi Postali, l'Energia, l'Ambiente, i Servizi Bancari, quelli Professionali, Sanitari ed infine variano alcune regole nel campo del Turismo e dei Servizi di Trasporto.
L'approvazione del Testo legislativo modificato al Senato, e quindi trasmesso alla Camera per la seconda lettura, è avvenuta con la posizione del voto di fiducia da parte del Governo. Un forte segnale politico che potremmo interpretare con una ferma volontà esecutiva a voler terminare in tempi rapidi la promulgazione della Legge, senza l'apporto di altre ulteriori variazioni. Questa fretta si è anche però già rivelata una scelta deludente per il Garante della Privacy: Antonello Soro, che nel testo provvisorio della norma non ha trovato la proposta discussa in commissione parlamentare per limitare e regolare le ormai fastidiose telefonate indesiderate, che avrebbe visto l'implementazione del Registro delle Opposizioni, con l'estensione alla possibilità d'iscrizione delle numerazioni mobili. Il giudizio complessivo espresso pubblicamente da Federconsumatori-Adusbef bolla come inutile e dannosa per i consumatori l'atto uscito dal Senato.
Noi ci riserveremo un'analisi minuziosa del testo definitivamente approvato, prima di esprimere una complessiva valutazione sull'utilità ed efficacia delle modifiche normative introdotte.

mercoledì 10 maggio 2017

Il credito ai consumatori con cessione del quinto

Il prestito ai consumatori contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è una specifica forma di finanziamento consentita a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e a pensionati, in cui la restituzione della somma ricevuta a credito, avviene mediante il trattenimento della rata, (il cui ammontare può raggiungere al massimo il quinto dello stipendio), direttamente sulla busta paga del lavoratore o sulla cedola pensionistica del pensionato. Il datore di lavoro o ente pensionistico di riferimento, trasferirà tale trattenuta alla Banca o alla società Finanziaria autorizzata, che ha concesso il finanziamento.
La normativa di riferimento, disciplinante il tema del credito ai consumatori, è contenuta nel Decreto Legislativo 385 del primo settembre 1993 (noto anche come Testo Unico Bancario – TUB) precisamente si trova nel Titolo VI al Capo II agli articoli 121 e seguenti (fino al 126), modificati dal D.L.vo 141/2010 attraverso cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2008/48 CE, relativa proprio ai contratti di credito ai consumatori.
Innanzitutto delimitiamo il campo di applicazione: rientrano in questo ambito le somme prestate al consumatore d'importo compreso tra i 200 e 75.000 euro. Il consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, è la persona fisica che agisce economicamente per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Per esempio l'acquisto della stampante per l'ufficio è escluso da questa casistica. I finanziatori e i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito, devono osservare alcuni obblighi informativi precontrattuali: ovvero sono obbligati, prima della conclusione del contratto di credito, a trasmettere al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, così da permettere un facile confronto tra le varie offerte presenti sul mercato creditizio. In caso di ripensamento è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula ed è sempre possibile il rimborso anticipato. Nel rimborso anticipato il consumatore avrà diritto ad una riduzione del costo totale del prestito pari all'ammontare degli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del finanziamento, però il finanziatore potrà pretendere un indennizzo d'importo massimo pari all'1% della somma rimborsata in anticipo, entro il limite della quota d'interessi scontata (art.125-sexies).
Il principale termine di confronto ed elemento guida nella scelta del finanziamento è sicuramente e naturalmente il suo costo. Esso è composto: dagli interessi, dalle commissioni (come le spese di apertura pratica e di gestione del prestito), dalle imposte e dall'assicurazione. Il costo del prestito, viene espresso mediante il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), calcolato in percentuale sul credito concesso e su base annua.

In caso di contenzioso con il finanziatore si potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere stragiudizialmente la controversia e di certo le decisioni non mancano. Il 70% dei circa 15.000 ricorsi presentati ai collegi arbitrali nel 2016 hanno riguardato lo spinoso tema del Credito ai consumatori con specifico riguardo verso la Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e l'annoso problema del calcolo della somma per la riduzione del costo del prestito in caso di estinzione anticipata. In genere quello che si verifica è che il finanziatore, come richiamato sopra nell'art.125-sexies del TUB, in caso di estinzione anticipata del credito, sconta dalla somma da rimborsare, l'ammontare degli interessi residui e gli eventuali costi del prestito applicati come possono essere per esempio le spese di incasso rata, mentre secondo gli orientamenti prevalenti e consolidati espressi dalle varie decisioni arbitrali su casi di controversie sul tema, l'Arbitro impone al finanziatore anche il rimborso delle altre voci di costo non fruite quali: le commissioni bancarie finanziarie, quelle spettanti all'intermediario finanziario, agente mediatore e gli oneri assicurativi . Essi vengono calcolati con questo semplice metodo: si considerano le diverse somme per ciascuna voce di costo al momento della stipula contrattuale, si calcola la loro incidenza su ogni rata (dividendo tali costi per il numero di rate totali del prestito) e il risultato così ottenuto (il valore pro-quota) viene moltiplicato per le rate residue insolute al momento di estinzione anticipata del prestito, ottenendo gli ulteriori oneri da scontare. Logico noh?

mercoledì 3 maggio 2017

Privacy, nuovo Regolamento Europeo

Il trattamento dei nostri dati personali risulta sempre più spesso fuori dal nostro controllo. Frequentemente ignoriamo o consideriamo con troppa leggerezza i passaggi di mano, il trasferimento, l'uso e perché no il commercio che i titolari e responsabili incaricati del trattamento dei nostri dati personali fanno con essi, a volte, senza il nostro consenso e a nostra insaputa. Inoltre i moderni strumenti tecnologici e la mole di informazioni che transita in ogni momento sulle autostrade informatiche e sui nostri dispositivi connessi alla rete, combinati con la continua espansione dei confini nazionali divenuti ormai continentali, Europei, impongono una revisione organica ed armonizzata alla disciplina della Privacy.
Per tutti questi motivi, nel mese di gennaio 2012 la Commissione Europea, ha presentato il cosiddetto “Pacchetto protezione dati”, composto da due principali strumenti legislativi: il Regolamento UE 2016/679 e la Direttiva UE 2016/680, che diverranno pienamente operativi in tutti gli Stati membri entro il 25 maggio 2018. Il Regolamento disciplina la protezione e la circolazione dei dati personali riferiti a persone fisiche; mentre la Direttiva norma l'uso di questi dati da parte delle Autorità competenti per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
L'indispensabile guida informativa sull'argomento redatta ed elaborata dal Garante della Privacy (la nostra Autorità Nazionale in materia di protezione dei dati personali), a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti necessari, individua ed evidenzia sei macro capitoli oggetto di modifiche e variazioni introdotte dal Regolamento Europeo rispetto alla normativa attuale. Nel primo: i Fondamenti di liceità del trattamento, si conferma che ogni trattamento del dato personale (che secondo definizione è considerato tale una qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come il nome, l'ubicazione, un identificativo on-line o elementi caratteristici della sua identità fisica, economica, politica e sociale), ogni trattamento dicevamo, deve avere un'idonea base giuridica che potrà essere: il consenso; l'adempimento ad obblighi contrattuali; gli interessi vitali della persona; l'interesse pubblico ecc...Nella sezione dedicata all'informativa, si introducono elementi di maggiore trasparenza a carico del titolare a cui conferiremo i nostri dati: egli dovrà sempre fornire all'interessato i suoi contatti, dirgli se trasferirà i dati in Paesi terzi e con quali strumenti e il loro periodo di conservazione ed informarlo sul diritto a presentare reclamo all'Autorità di controllo. Nel terzo capitolo sono analizzati i diritti degli interessati e le modalità con cui esercitarli. Nel quarto abbiamo gli obblighi disciplinanti il comportamento del titolare, responsabile, incaricato del trattamento. Con il quinto capitolo si introduce la novità più sostanziale del provvedimento regolamentare in materia di privacy: un approccio alla gestione del trattamento dei dati personali in capo ai titolari, basato sull'adozione di misure responsabilizzanti (accountability) atte alla riduzione del rischio che il patrimonio di informazioni raccolte, venga usato in modo difforme a quanto disposto. Infine nell'ultima sezione si disciplina il trasferimento dei dati verso paesi terzi e organismi internazionali.
L'argomento è certamente complesso e questa è solo una breve introduzione che avrebbe però lo scopo di stimolare un minimo approfondimento, affinché si possano esercitare consapevolmente i nostri diritti in materia di protezione dei dati personali.