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mercoledì 10 maggio 2017

Il credito ai consumatori con cessione del quinto

Il prestito ai consumatori contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è una specifica forma di finanziamento consentita a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e a pensionati, in cui la restituzione della somma ricevuta a credito, avviene mediante il trattenimento della rata, (il cui ammontare può raggiungere al massimo il quinto dello stipendio), direttamente sulla busta paga del lavoratore o sulla cedola pensionistica del pensionato. Il datore di lavoro o ente pensionistico di riferimento, trasferirà tale trattenuta alla Banca o alla società Finanziaria autorizzata, che ha concesso il finanziamento.
La normativa di riferimento, disciplinante il tema del credito ai consumatori, è contenuta nel Decreto Legislativo 385 del primo settembre 1993 (noto anche come Testo Unico Bancario – TUB) precisamente si trova nel Titolo VI al Capo II agli articoli 121 e seguenti (fino al 126), modificati dal D.L.vo 141/2010 attraverso cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2008/48 CE, relativa proprio ai contratti di credito ai consumatori.
Innanzitutto delimitiamo il campo di applicazione: rientrano in questo ambito le somme prestate al consumatore d'importo compreso tra i 200 e 75.000 euro. Il consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, è la persona fisica che agisce economicamente per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Per esempio l'acquisto della stampante per l'ufficio è escluso da questa casistica. I finanziatori e i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito, devono osservare alcuni obblighi informativi precontrattuali: ovvero sono obbligati, prima della conclusione del contratto di credito, a trasmettere al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, così da permettere un facile confronto tra le varie offerte presenti sul mercato creditizio. In caso di ripensamento è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula ed è sempre possibile il rimborso anticipato. Nel rimborso anticipato il consumatore avrà diritto ad una riduzione del costo totale del prestito pari all'ammontare degli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del finanziamento, però il finanziatore potrà pretendere un indennizzo d'importo massimo pari all'1% della somma rimborsata in anticipo, entro il limite della quota d'interessi scontata (art.125-sexies).
Il principale termine di confronto ed elemento guida nella scelta del finanziamento è sicuramente e naturalmente il suo costo. Esso è composto: dagli interessi, dalle commissioni (come le spese di apertura pratica e di gestione del prestito), dalle imposte e dall'assicurazione. Il costo del prestito, viene espresso mediante il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), calcolato in percentuale sul credito concesso e su base annua.

In caso di contenzioso con il finanziatore si potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere stragiudizialmente la controversia e di certo le decisioni non mancano. Il 70% dei circa 15.000 ricorsi presentati ai collegi arbitrali nel 2016 hanno riguardato lo spinoso tema del Credito ai consumatori con specifico riguardo verso la Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e l'annoso problema del calcolo della somma per la riduzione del costo del prestito in caso di estinzione anticipata. In genere quello che si verifica è che il finanziatore, come richiamato sopra nell'art.125-sexies del TUB, in caso di estinzione anticipata del credito, sconta dalla somma da rimborsare, l'ammontare degli interessi residui e gli eventuali costi del prestito applicati come possono essere per esempio le spese di incasso rata, mentre secondo gli orientamenti prevalenti e consolidati espressi dalle varie decisioni arbitrali su casi di controversie sul tema, l'Arbitro impone al finanziatore anche il rimborso delle altre voci di costo non fruite quali: le commissioni bancarie finanziarie, quelle spettanti all'intermediario finanziario, agente mediatore e gli oneri assicurativi . Essi vengono calcolati con questo semplice metodo: si considerano le diverse somme per ciascuna voce di costo al momento della stipula contrattuale, si calcola la loro incidenza su ogni rata (dividendo tali costi per il numero di rate totali del prestito) e il risultato così ottenuto (il valore pro-quota) viene moltiplicato per le rate residue insolute al momento di estinzione anticipata del prestito, ottenendo gli ulteriori oneri da scontare. Logico noh?

mercoledì 11 marzo 2015

Credito al consumo: diritti; Taeg e Tegm

Il credito al consumo è un prestito finanziario concesso da banche e altre società finanziarie ai consumatori, ovvero a quei soggetti che operano nella propria attività economica al di fuori della professione eventualmente svolta. Tale servizio è disciplinato ed armonizzato nei paesi dell'Unione Europea dalla Direttiva 2008/48 CE recepita nella Legislazione Italiana dal D.Lgs.vo 141/2010. Il prestito per rientrare nella definizione di credito al consumo e perché così il richiedente/consumatore possa godere dei diritti previsti dalla normativa, deve essere d'importo variabile tra il limite minimo di 200 € e quello massimo di 75.000 €. Esistono varie tipologie di finanziamento principalmente riconducibili a 4 varietà: il prestito non finalizzato: in cui il consumatore chiede una certa disponibilità liquida da impiegare per le proprie e più svariate esigenze; il credito collegato: in cui invece il finanziamento è impiegato nell'acquisto di beni o servizi (in questo caso il contratto finanziario può essere veicolato dallo stesso venditore); l'apertura di credito in conto corrente e la carta di credito revolving. Il costo del prestito è indicato dai tassi d'interesse applicati: il Tan (il tasso annuo nominale) ovvero l'indicazione pura del tasso d'interesse annuo applicato ed il Taeg (tasso annuo effettivo globale) che comprende tutte le spese accessorie ed indica il costo reale del finanziamento e rappresenta l'indicatore di confrontabilità tra le varie offerte. Il Tegm è invece il tasso effettivo globale medio e serve per valutare il valore soglia usura per verificare l'eventuale illegalità del prestito. Il finanziatore concedente il finanziamento deve consegnare al consumatore, prima della stipula di qualsiasi contratto di finanziamento, il modulo SECCI (lo Standard European Consumer Credit Information) ovvero un modulo che contenga l'informazione di base sul credito per i consumatori Europei, dove siano valutabili tutti gli elementi utili per una migliore e trasparente comprensione delle condizioni del prodotto proposto. In caso di ripensamento da parte del consumatore egli potrà recedere dal contratto entro 14 giorni solari dalla data della firma con le modalità indicate dal finanziatore (via racc.a/r, fax, ecc...). Per un maggiore approfondimento sul tema consulta la Guida della Banca d'Italia e per ogni altra eventualità non esitare a contattarci.

mercoledì 17 aprile 2013

SpecialCash Postepay e Credito al Consumo

Questo post avrà inizialmente un taglio confidenziale ed avvincente per introdurre il tema, ma poi proseguendo la lettura assumerà uno stile più consono: professionale e divulgativo, meglio adatto ad un blog del genere.
L'introduzione leggera e lo spunto sull'argomento. L'altro giorno mi trovavo all'ufficio postale di Triante, si, quello che affaccia sul nuovo tunnel della Statale 36 e che i Monzesi senz'altro conosceranno. È quello da cui mi servo per spedire tutta la corrispondenza, in special modo le raccomandate, che la nostra attività di tutela dei diritti di utenti e consumatori genera. Attendevo che la spedizione venisse completata e nel frattempo venivo attratto dal volantino pubblicitario esposto in bella mostra proprio sul bancone dello sportello. La brouchure pubblicizzava un particolare contratto di credito al consumo, riservato ai soli titolari di carta Postepay (la famosa carta prepagata distribuita da Poste Italiane). Inizialmente pensavo all'ennesima proposta di Carta Revolving, ma no, leggendo meglio scoprivo la fattispecie contrattuale rientrante nella forma di Credito al Consumo. Da qui lo spunto per richiamare la disciplina di settore. Prima però vediamo una breve descrizione della pubblicazione, utile per familiarizzare con alcuni soggetti/attori e termini/elementi che meglio approfondiremo nella seconda parte più seria e nozionistica, riservata alla legislazione. Sul volantino si riconoscono gli attori: i consumatori (i titolari della citata carta); l'intermediario creditizio (Poste Italiane S.p.a), che distribuisce il prestito in virtù di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto con Compass S.p.a (il creditore). Gli elementi essenziali del contratto, quali il Tasso Effettivo Globale (Taeg per gli amici), e lo schema esemplificativo di costo contrattuale, sono ben rappresentati in accordo con la direttiva Europea del settore. Nel merito il finanziamento SpecialCash prevede 3 piani di ricarica: da 750; 1.000 e 1.500 euro (l'importo scelto è subito accreditato sulla card), che verrà restituito in 15; 20 e 24 rate mensili, rispettivamente, con indici di costo pari al: 17,83%; 16,29% e 15,34%, decrescenti al crescere dell'importo e della durata contrattuale. Le rate potranno essere addebitate direttamente sul conto corrente postale o versate con appositi bollettini. L'informativa pubblicitaria è schematica e trasparente, c'è anche il rimando al documento reperibile negli uffici abilitati denominato: Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori.
Gli aspetti legislativi: Direttiva e D.L.vo 141/2010. La direttiva emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo è la 2008/48/CE che abroga la precedente 87/102/CEE ed introduce l'armonizzazione legislativa di tutela per i consumatori nei contratti di Credito al Consumo, così da favorire la concorrenza e l'apertura dei mercati nazionali verso quello unico della Comunità Europea. L'intento è fornire uguali diritti a tutti i