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mercoledì 10 maggio 2017

Il credito ai consumatori con cessione del quinto

Il prestito ai consumatori contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è una specifica forma di finanziamento consentita a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e a pensionati, in cui la restituzione della somma ricevuta a credito, avviene mediante il trattenimento della rata, (il cui ammontare può raggiungere al massimo il quinto dello stipendio), direttamente sulla busta paga del lavoratore o sulla cedola pensionistica del pensionato. Il datore di lavoro o ente pensionistico di riferimento, trasferirà tale trattenuta alla Banca o alla società Finanziaria autorizzata, che ha concesso il finanziamento.
La normativa di riferimento, disciplinante il tema del credito ai consumatori, è contenuta nel Decreto Legislativo 385 del primo settembre 1993 (noto anche come Testo Unico Bancario – TUB) precisamente si trova nel Titolo VI al Capo II agli articoli 121 e seguenti (fino al 126), modificati dal D.L.vo 141/2010 attraverso cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2008/48 CE, relativa proprio ai contratti di credito ai consumatori.
Innanzitutto delimitiamo il campo di applicazione: rientrano in questo ambito le somme prestate al consumatore d'importo compreso tra i 200 e 75.000 euro. Il consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, è la persona fisica che agisce economicamente per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Per esempio l'acquisto della stampante per l'ufficio è escluso da questa casistica. I finanziatori e i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito, devono osservare alcuni obblighi informativi precontrattuali: ovvero sono obbligati, prima della conclusione del contratto di credito, a trasmettere al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, così da permettere un facile confronto tra le varie offerte presenti sul mercato creditizio. In caso di ripensamento è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula ed è sempre possibile il rimborso anticipato. Nel rimborso anticipato il consumatore avrà diritto ad una riduzione del costo totale del prestito pari all'ammontare degli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del finanziamento, però il finanziatore potrà pretendere un indennizzo d'importo massimo pari all'1% della somma rimborsata in anticipo, entro il limite della quota d'interessi scontata (art.125-sexies).
Il principale termine di confronto ed elemento guida nella scelta del finanziamento è sicuramente e naturalmente il suo costo. Esso è composto: dagli interessi, dalle commissioni (come le spese di apertura pratica e di gestione del prestito), dalle imposte e dall'assicurazione. Il costo del prestito, viene espresso mediante il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), calcolato in percentuale sul credito concesso e su base annua.

In caso di contenzioso con il finanziatore si potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere stragiudizialmente la controversia e di certo le decisioni non mancano. Il 70% dei circa 15.000 ricorsi presentati ai collegi arbitrali nel 2016 hanno riguardato lo spinoso tema del Credito ai consumatori con specifico riguardo verso la Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e l'annoso problema del calcolo della somma per la riduzione del costo del prestito in caso di estinzione anticipata. In genere quello che si verifica è che il finanziatore, come richiamato sopra nell'art.125-sexies del TUB, in caso di estinzione anticipata del credito, sconta dalla somma da rimborsare, l'ammontare degli interessi residui e gli eventuali costi del prestito applicati come possono essere per esempio le spese di incasso rata, mentre secondo gli orientamenti prevalenti e consolidati espressi dalle varie decisioni arbitrali su casi di controversie sul tema, l'Arbitro impone al finanziatore anche il rimborso delle altre voci di costo non fruite quali: le commissioni bancarie finanziarie, quelle spettanti all'intermediario finanziario, agente mediatore e gli oneri assicurativi . Essi vengono calcolati con questo semplice metodo: si considerano le diverse somme per ciascuna voce di costo al momento della stipula contrattuale, si calcola la loro incidenza su ogni rata (dividendo tali costi per il numero di rate totali del prestito) e il risultato così ottenuto (il valore pro-quota) viene moltiplicato per le rate residue insolute al momento di estinzione anticipata del prestito, ottenendo gli ulteriori oneri da scontare. Logico noh?

mercoledì 11 novembre 2015

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente ed imparziale nelle sue decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128 bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio n.262/2005, svolge la primaria attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che possono sorgere tra i clienti di banche e di intermediari dei servizi bancari e finanziari. Il sistema è organizzato in tre collegi territoriali: Milano; Roma e Napoli ciascuno dei quali formato da cinque membri: il presidente e quattro consiglieri. Il Presidente e due consiglieri sono designati dalla Banca d'Italia, uno dalle associazioni degli intermediari e l'ultimo dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il Collegio di coordinamento decide su ricorsi di particolare rilevanza o che abbiano generato nei tre collegi territoriali orientamenti diversi, in modo da uniformarne le decisioni. Esso si compone dei tre Presidenti territoriali, un membro indicato dal Conciliatore Bancario Finanziario (associazione degli intermediari) appartenente ad un collegio territoriale e da un rappresentante dell'associazione dei clienti. Tutti gli organi decisori sono supportati nella loro attività dalle segreterie tecniche, che vagliano la regolarità e l'ammissibilità dei ricorsi.
Il primo passo da compiere in caso di controversia con la propria banca o intermediario di servizi bancari finanziari, è quello di spedirgli un reclamo. La banca dovrà rispondere entro 30 giorni, nel caso il temine fosse però disatteso o la risposta risultasse insoddisfacente, si potrà attivare (entro 12 mesi dalla data di spedizione dell'esposto) la procedura presso l'Arbitro. Le materie oggetto di ricorso saranno tutte quelle riguardanti operazioni e servizi bancari come mutui, conti corrente prestiti personali ecc..., saranno invece escluse quelle riferite ad attività d'investimento come l'acquisto e la vendita di azioni o di altri strumenti finanziari. Le decisioni dell'ABF non sono però vincolanti come quelle del giudice: se non trovano applicazione l'unica sanzione prevista per l'intermediario inadempiente è il pubblico dileggio; infatti egli dovrà, a sue spese, pubblicare su almeno due quotidiani nazionali di larga diffusione, l'inadempienza alla decisione arbitrale ed il suo nome comparirà anche nell'elenco degli inadempienti consultabile nella sezione del sito web dedicata. Per tutti gli approfondimenti del caso vi rimando alla consultazione dell'utile sito ABF in cui è possibile consultare le decisioni dei collegi raggruppati per temi d'interesse e seguire il percorso guidato alla presentazione del reclamo. Possiamo prestarvi assistenza nella compilazione delle richieste, supportate dalle relative motivazioni, da presentare all'Arbitro nel modulo di ricorso predisposto.