L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è
un organismo indipendente ed imparziale nelle sue decisioni,
sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Istituito nel
2009 in attuazione dell'articolo 128 bis del Testo Unico Bancario
(TUB), introdotto dalla legge sul risparmio n.262/2005, svolge la
primaria attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie,
che possono sorgere tra i clienti di banche e di intermediari dei
servizi bancari e finanziari. Il sistema è organizzato in tre
collegi territoriali: Milano; Roma e Napoli ciascuno dei quali
formato da cinque membri: il presidente e quattro consiglieri. Il
Presidente e due consiglieri sono designati dalla Banca d'Italia, uno
dalle associazioni degli intermediari e l'ultimo dalle associazioni
che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il Collegio di
coordinamento decide su ricorsi di particolare rilevanza o che
abbiano generato nei tre collegi territoriali orientamenti diversi,
in modo da uniformarne le decisioni. Esso si compone dei tre
Presidenti territoriali, un membro indicato dal Conciliatore Bancario
Finanziario (associazione degli intermediari) appartenente ad un
collegio territoriale e da un rappresentante dell'associazione dei
clienti. Tutti gli organi decisori sono supportati nella loro
attività dalle segreterie tecniche, che vagliano la regolarità e
l'ammissibilità dei ricorsi.
Il primo passo da compiere in caso di
controversia con la propria banca o intermediario di servizi bancari
finanziari, è quello di spedirgli un reclamo. La banca dovrà
rispondere entro 30 giorni, nel caso il temine fosse però disatteso
o la risposta risultasse insoddisfacente, si potrà attivare (entro
12 mesi dalla data di spedizione dell'esposto) la procedura presso
l'Arbitro. Le materie oggetto di ricorso saranno tutte quelle
riguardanti operazioni e servizi bancari come mutui, conti corrente
prestiti personali ecc..., saranno invece escluse quelle riferite ad
attività d'investimento come l'acquisto e la vendita di azioni o di
altri strumenti finanziari. Le decisioni dell'ABF non sono però
vincolanti come quelle del giudice: se non trovano applicazione
l'unica sanzione prevista per l'intermediario inadempiente è il
pubblico dileggio; infatti egli dovrà, a sue spese, pubblicare su
almeno due quotidiani nazionali di larga diffusione, l'inadempienza alla decisione arbitrale ed il suo nome comparirà anche
nell'elenco degli inadempienti consultabile nella sezione del sito
web dedicata. Per tutti gli approfondimenti del caso vi rimando alla
consultazione dell'utile sito ABF in cui è possibile consultare le
decisioni dei collegi raggruppati per temi d'interesse e seguire il
percorso guidato alla presentazione del reclamo. Possiamo prestarvi
assistenza nella compilazione delle richieste, supportate dalle
relative motivazioni, da presentare all'Arbitro nel modulo di ricorso
predisposto.