La redazione di questo post trae
origine dalla notizia diffusa alla stampa, lo scorso 13 novembre 2015
dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust –
AGCM), sull'avvio di sette istruttorie volte all'accertamento
dell'eventuale adozione di pratiche commerciali scorrette da parte di
alcune aziende commercianti in Olio di oliva, che avrebbero venduto
prodotto etichettato come Olio Extra-vergine di Oliva ma risultante,
da analisi di laboratorio condotte dall'Agenzia delle Dogane e
Monopoli, di qualità inferiore. I prodotti oggetto d'indagine sono:
“Carapelli il frantoio”; “Bertolli Gentile”; “Sasso
Classico”; “Carrefour Classico”; “Cirio 100% Italiano”; “De
Cecco Classico”; “Prima Donna Lidl”; “Pietro Corricelli
Selezione” e “Santa Sabina”.
La notizia ci da lo spunto per
approfondire i criteri e le normative in vigore usate per la
classificazione degli oli di oliva. Iniziamo proprio con la
definizione del prodotto: la legge riconosce come oli di oliva
vergini solo quelli ottenuti dal frutto dell'olivo, sottoposto a
processi di spremitura che non causino alterazioni dell'olio e che
non comprendano altri trattamenti diversi dal lavaggio, dalla
decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli elementi
considerati per una loro classificazione sono: il punteggio
organolettico (assegnato dalla commissione ufficiale di degustazione)
e da un esame chimico-fisico del prodotto il cui risultato è
espresso come contenuto di acido oleico. Per esempio l'extra-vergine
di oliva (il più pregiato) si caratterizza per un punteggio
organolettico che supera 6,5 ed un contenuto di acidità di 0,80 gr.
di acido oleico per 100 gr. di olio. La qualità vergine invece
raggiunge un punteggio massimo di 5,5 con una maggiore acidità: 2 gr
di acido oleico per 100 gr. di prodotto.
La vendita degli olii d'oliva vergine
deve avvenire mediante recipienti dalla capacità massima di 5 litri
dotati di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo il
primo utilizzo, inoltre in etichetta devono essere indicati: la
denominazione di vendita (extra, vergine ecc...); il nome del
produttore e la sede di produzione o confezionamento; la quantità
nominale; il lotto; il termine minimo di conservazione; l'origine
delle olive e dell'olio indicando il Paese di provenienza se Europeo
o extra.
La frode più usuale nel settore
oleario è quella di miscelare olio di semi con quello di oliva e di farlo passare come extra-vergine con l'aggiunta di additivi quali
clorofilla e batacarotene. L'adozione di alcune precauzioni durante
l'acquisto di olio di oliva possono diminuire il rischio per il
consumatore d'incappare in frodi e queste sono: leggere con
attenzione l'etichetta e diffidare dalle confezioni che ne sono
prive, valutare il rapporto qualità/prezzo, evitare la vendita
porta-a-porta: spesso son persone che smerciano miscele di olii,
cercare aziende che per serietà e notorietà possano ispirare
fiducia sulla qualità dell'olio venduto.