mercoledì 27 aprile 2016

Il Riso e le sue varietà

Risaia Vercellese Tenuta Colombara
Il nome scientifico della pianta di riso è Oryza Sativa ed è classificata nella famiglia delle Gramineae o Graminacee. Viene coltivata nei cinque continenti e non può fare a meno dell'acqua in cui la piantina cresce dalla primavera alla fine dell'estate, compiendo un ciclo vegetativo che può durare tra i 150 e 180 giorni. Le fasi della coltivazione sono sostanzialmente quattro: la preparazione del terreno; la sommersione degli appezzamenti e semina; l'eliminazione delle erbe infestanti e la mietitura. In Italia viene coltivata principalmente in Piemonte e Lombardia: nel cosiddetto triangolo d'oro delle province di Vercelli Novara e Pavia, anche in Veneto (nel Veronese e nel Vicentino), in Sardegna nella valle del Tirso e in Calabria nella Piana di Sibari. Nel 2014 la produzione di risone greggio si è attestata a 1,415 milioni di tonnellate, da cui si sono prodotte 870 mila tonnellate di riso trasformato e vendibile. Il nostro paese si piazza al ventisettesimo posto nella classifica mondiale dei maggiori produttori di riso guidata da Cina, India, Indonesia e dagli altri paesi Asiatici in cui si ritiene abbia avuto origine, più di settemila anni fa, il consumo e la coltivazione del prezioso cereale.
Il riso è classificato merceologicamente in quattro varietà in base alla lunghezza e grossezza del chicco, al suo aspetto a alla sua reazione durante la cottura: i chicchi dei risi comuni hanno una lunghezza inferiore a 5,4 mm; i semifini misurano tra 5,4 e 6,4 mm; mentre i fini e superfini si estendono oltre i 6,4 mm, esistono inoltre talune varietà Orientali che possono avere un aspetto aghiforme e raggiungere lunghezze anche maggiori.
Un'altra classificazione più strettamente collegata alle proprietà nutrizionali, alla preparazione alimentare e al consumo oltre che alla zona di produzione, prevede le denominazioni: Carnaroli (considerato tra i migliori risi italiani secondo rinomati ristoratori); Arborio; Roma; Baldo; Ribe ecc... Sono riconosciute nell'Unione Europea due specialità Italiane di riso ad Indicazione Geografica Protetta (IGP): Il riso Nano Vialone Veronese (riconosciuto e tutelato dal 1996) e quello del Delta del Po (dal 2009); mentre il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese è considerata una Denominazione di Origine Protetta (DOP).
Infine l'Ente Nazionale Risi promuove il marchio Riso Italiano con lo scopo di garantire l'origine, la natura e la qualità del riso commercializzato dagli operatori italiani.
Ora che abbiamo queste spicciole nozioni di base possiamo con maggiore consapevolezza sperimentare la preparazione di nuove e succulente ricette a base di riso.

mercoledì 20 aprile 2016

Il rimborso del sinistro stradale tramite Consap

L'articolo 189 del Nuovo Codice della Strada (nuovo si fa per dire perché il D.L.vo 285 è del 30 aprile 1992 e tra pochi giorni; infatti taglierà il traguardo delle 24 primavere), disciplina il comportamento a cui si deve strettamente attenere l'utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. Per semplificare la trattazione della fattispecie e per rimanere nel tema oggetto di questo post, ci limiteremo a considerare i casi di sinistro in cui siano rilevabili danni alle sole cose: danneggiamenti ad oggetti trasportati sul veicolo e danni al veicolo stesso, causati dall'incauta condotta di guida del conducente. Il primo comportamento da adottare (come sancito dal Codice della Strada), nel caso di sinistri “lievi”, è evitare intralcio alla circolazione, il secondo obbliga in ogni caso i conducenti a fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili ai fini risarcitori, alle persone danneggiate, o se queste non siano presenti comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati […].
Generalmente il cosiddetto scambio dati avviene mediante la compilazione del C.A.I (il modulo di constatazione amichevole), che se sottoscritto congiuntamente dalle parti, ha un duplice vantaggio: assolvere l'obbligo legislativo sopra richiamato e dimezzare i tempi per il risarcimento dei danni. È sempre il Codice della Strada (art.193) a prevedere l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli a motore posti in circolazione sulla strada e dal I febbraio 2007, nel caso d'incidente in cui ci siano danni alle sole cose e/o lesioni non gravi (quelle cioè che producono sulla persona un grado di invalidità permanete inferiore al 9%), è in vigore la procedura di risarcimento diretto: ossia nel caso in cui siano coinvolti solo due veicoli il risarcimento dei danni subiti sarà richiesto alla propria compagnia assicuratrice.
Il regolamento per l'indennizzo diretto prevede che entro il termine di 60 giorni, l'assicuratore formuli un'offerta risarcitoria (90 giorni nel caso di danni alle persone), 30 se la denuncia di sinistro viene comunicata con il modulo C.A.I. La responsabilità in caso di sinistro stradale determina spesso un incremento della classe di merito presso il proprio assicuratore, con il conseguente aumento del premio annuale di polizza.
In alcuni casi, in cui per esempio l'ammontare del danno causato sia inferiore all'aumento del costo preventivato del premio assicurativo, potrebbe convenire procedere direttamente al rimborso del sinistro. La procedura da seguire è gestita da Consap (la concessionaria servizi assicurativi pubblici partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), che tra i suoi servizi assicurativi prevede proprio il rimborso del sinistro. I sinistri riscattabili sono quelli avvenuti dopo il I febbraio 2007 (dall'entrata in vigore del risarcimento diretto) avvenuti tra due veicoli con danno alle sole cose o persone (lesioni non gravi). Le modalità da seguire sono ben illustrate sul sito internet della Società e prevede l'attivazione dell'iter attraverso diversi canali: quello on-line garantirebbe l'evasione della richiesta in tempi rapidissimi (2 giorni lavorativi).
La compilazione della richiesta prevede la comunicazione di alcuni dati relativi al sinistro: la data in cui è avvenuto; le targhe dei due veicoli coinvolti; le compagnie assicurative del responsabile e del danneggiato oltre i dati anagrafici del contraente la polizza del veicolo responsabile. Consap risponderà al richiedente con una comunicazione indicante l'importo della somma rimborsata al danneggiato e le modalità di pagamento della stessa tramite bonifico bancario. A saldo avvenuto, la Concessionaria rilascerà inoltre al richiedente l'attestato di avvenuta compensazione, che gli permetterà di negoziare la classificazione del contratto presso il proprio assicuratore.  

mercoledì 13 aprile 2016

Bonus Mobili e Grandi Elettrodomestici: cos'è e quando usarlo

La detrazione fiscale per l'acquisto di Mobili e di Grandi Elettrodomestici, riservata ai contribuenti che già fruiscono dello sconto d'imposta collegato alle spese sostenute per interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica degli edifici, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Leggen.63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni nella legge 90 del 3 agosto 2013. Il provvedimento ha avuto la finalità di recepire la Direttiva Europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.
Per definire le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea ai danni dell'Italia, il Governo di allora ha scelto di incentivare, con lo strumento degli sgravi fiscali, l'efficientamento energetico dell'intero patrimonio edilizio Nazionale, aumentando la base imponibile (da 48 mila euro a 96 mila) e l'aliquota di detrazione (dal 36% al 50%), le misure incentivanti già previste nel testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R.917/1986 art.16-bis). Sono detraibili con i nuovi valori le spese edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 e fino, termine prorogato dall'ultima legge di stabilità (208/2015 art.1 comma 74), al 31 dicembre 2016.
Il contribuente che abbia così ottenuto lo sconto fiscale per gli interventi edili operati sul suo immobile, potrà beneficiare, anche per quest'anno, della detrazione sull'imposta lorda per l'equivalente di spesa (fino ad un massimo di 10.000 euro) sostenuta e finalizzata all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e A per i forni, che comporranno l'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione, spesa detraibile al 50% e ripartita su dieci quote annuali equivalenti .
In più, sempre la legge finanziaria, estende il bonus mobili alle giovani coppie in cui uno dei due componenti sia minore di 35 anni, che abbiano acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, e che sostengano la spesa per l'arredo della casa stessa dal I gennaio al 31 dicembre 2016, in questo caso la somma massima da portare in detrazione sarà di 16 mila euro, rimborsabile al 50% sullo stesso intervallo temporale decennale. La circolare 7/E dell'Agenzia delle Entrate (del 31 marzo 2016), a cui vi rimando per gli opportuni approfondimenti del caso, specifica nel dettaglio gli adempimenti da eseguire e i soggetti beneficiari del bonus.

mercoledì 6 aprile 2016

In calo le tariffe energetiche per il secondo trimestre dell'anno

L'aggiornamento delle tariffe di elettricità e gas che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) svolge trimestralmente, prevede una diminuzione dei costi di approvvigionamento energetico per il secondo trimestre dell'anno (I aprile – 30 giugno 2016), a vantaggio dei consumatori energivori appartenenti al mercato di maggior tutela. Nel dettaglio un Kilo Watt ora (KWh) di energia elettrica costerà complessivamente 17,91 centesimi di euro (0,1791 €/KWh), mentre per un metro cubo (m3) di gas naturale (metano) pagheremo 69,38 centesimi (0,6938 €/m3). Il nuovo costo tariffario determinerà un risparmio per la famiglia tipo (quella che consuma in media, annualmente, 2.700 KWh di elettricità e 1.400 m3 di gas), proiettato sull'intero anno scorrevole (I luglio 2015 – 30 giugno 2016), di 8 euro per l'elettricità (la spesa sarà di 502 € in decremento dell'1,6% sull'anno scorrevole precedente: I luglio 2014 – 30 giugno 2015) e di 59 € per il gas (1.076 € con una diminuzione del 5,2% sull'anno trascorso). La diminuzione tariffaria complessiva è dominata dal calo del prezzo della componente materia prima, che complice la congiuntura economica internazionale, è favorita nel suo acquisto dal basso costo registrato sui mercati borsistici di riferimento. Componente energetica che incide nel suo complesso per il 42,24 % (comprendendo il prezzo dell'energia negoziato sul mercato, quello per il dispacciamento, la commercializzazione e la perequazione) nella determinazione totale del costo del KWh, il restante 57,76% è suddiviso tra le imposte (Iva e accise) che incidono per il 13,60% (0,0243 €/KWh), la spesa per il trasporto dell'energia e la gestione del contatore pari al 18,42% - 0,0300 €/KWh e la spesa per gli oneri di sistema pari a 0,0461 €/KWh: il 25,74% del totale.
Tra gli oneri di sistema, ovvero circa quel quarto di torta con cui potremmo rappresentare l'intero costo del KWh, si annoverano 6 componenti che si spartiscono, in proporzioni variabili, lo spicchio appena definito. La parte del leone è interpretata dalla componente A3, che remunera gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate e che si mangia l'85,77% pari a 0,0395 €/KWh, dell'intera spesa per gli oneri di sistema. Tradotto: la famiglia tipo, che consuma 2.700 KWh all'anno, contribuisce al finanziamento del Conto Energia (il sistema di remunerazione per l'energia elettrica prodotta dalle fonti eco-friendly), con 106,76 €/anno, che moltiplicato per le 36 milioni di utenze domestiche attive nel nostro Paese, permette al Governo di raggranellare per difetto l'astronomica somma annuale di circa 4 miliardi, con cui finanziare ed incentivare la produzione di energia elettrica verde. La componente A2 e MTC si mangiano il 6,39% della fetta e comprendono oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali, comprensivi di 135 mln/anno destinati al bilancio dello stato. Con il 5,27% la componente UC7 finanzia la promozione dell'efficienza energetica, la A4 (che incide per l'1,30%) sostiene i regimi tariffari speciali per la società Rete Ferroviaria Italiana, la UC4 con lo 0,69% finanzia le compensazioni per le imprese elettriche minori, la A5 (0,43%) sostiene la ricerca di sistema, la As (0,15%) per il bonus elettrico (contributo di solidarietà per le famiglie a basso reddito con difficoltà economiche) e la componente Ae ora azzerata ,che pagava le agevolazioni per le imprese manifatturiere a forte consumo di energia elettrica.
Sul fronte del gas naturale invece la spesa per la materia prima rappresenta il 37,77% del costo del m3, mentre qui sono le imposte, con il 40,13%, a rappresentare la fetta più grande della torta. Gli oneri di sistema incidono per 2,89% sull'intera tariffa e la spesa per il trasporto dell'idrocarburo e la gestione del contatore assorbono il 19,21% del prezzo al m3.