L'articolo 189 del Nuovo Codice della
Strada (nuovo si fa per dire perché il D.L.vo 285 è del 30 aprile
1992 e tra pochi giorni; infatti taglierà il traguardo delle 24
primavere), disciplina il comportamento a cui si deve strettamente
attenere l'utente della strada in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento. Per semplificare la trattazione
della fattispecie e per rimanere nel tema oggetto di questo post,
ci limiteremo a considerare i casi di sinistro in cui siano
rilevabili danni alle sole cose: danneggiamenti ad oggetti
trasportati sul veicolo e danni al veicolo stesso, causati
dall'incauta condotta di guida del conducente. Il primo comportamento
da adottare (come sancito dal Codice della Strada), nel caso di
sinistri “lievi”, è evitare intralcio alla circolazione, il
secondo obbliga in ogni caso i conducenti a fornire le proprie
generalità, nonché le altre informazioni utili ai fini risarcitori,
alle persone danneggiate, o se queste non siano presenti comunicare
loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati […].
Generalmente il cosiddetto scambio dati
avviene mediante la compilazione del C.A.I (il modulo di
constatazione amichevole), che se sottoscritto congiuntamente dalle
parti, ha un duplice vantaggio: assolvere l'obbligo legislativo
sopra richiamato e dimezzare i tempi per il risarcimento dei danni. È
sempre il Codice della Strada (art.193) a prevedere l'obbligo
dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per tutti i
veicoli a motore posti in circolazione sulla strada e dal I febbraio
2007, nel caso d'incidente in cui ci siano danni alle sole cose e/o
lesioni non gravi (quelle cioè che producono sulla persona un grado
di invalidità permanete inferiore al 9%), è in vigore la procedura
di risarcimento diretto: ossia nel caso in cui siano coinvolti solo
due veicoli il risarcimento dei danni subiti sarà richiesto alla
propria compagnia assicuratrice.
Il regolamento per l'indennizzo diretto
prevede che entro il termine di 60 giorni, l'assicuratore formuli
un'offerta risarcitoria (90 giorni nel caso di danni alle persone),
30 se la denuncia di sinistro viene comunicata con il modulo C.A.I.
La responsabilità in caso di sinistro stradale determina spesso un
incremento della classe di merito presso il proprio assicuratore, con
il conseguente aumento del premio annuale di polizza.
In alcuni casi, in cui per esempio
l'ammontare del danno causato sia inferiore all'aumento del costo
preventivato del premio assicurativo, potrebbe convenire procedere
direttamente al rimborso del sinistro. La procedura da seguire è
gestita da Consap (la concessionaria servizi assicurativi pubblici
partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze),
che tra i suoi servizi assicurativi prevede proprio il rimborso del
sinistro. I sinistri riscattabili sono quelli avvenuti dopo il I
febbraio 2007 (dall'entrata in vigore del risarcimento diretto)
avvenuti tra due veicoli con danno alle sole cose o persone (lesioni
non gravi). Le modalità da seguire sono ben illustrate sul sito
internet della Società e prevede l'attivazione dell'iter attraverso
diversi canali: quello on-line garantirebbe l'evasione della
richiesta in tempi rapidissimi (2 giorni lavorativi).
La compilazione della richiesta prevede la comunicazione di alcuni
dati relativi al sinistro: la data in cui è avvenuto; le targhe dei
due veicoli coinvolti; le compagnie assicurative del responsabile e
del danneggiato oltre i dati anagrafici del contraente la polizza del
veicolo responsabile. Consap risponderà al richiedente con una
comunicazione indicante l'importo della somma rimborsata al
danneggiato e le modalità di pagamento della stessa tramite bonifico
bancario. A saldo avvenuto, la Concessionaria rilascerà inoltre al
richiedente l'attestato di avvenuta compensazione, che gli permetterà
di negoziare la classificazione del contratto presso il proprio
assicuratore.