mercoledì 28 settembre 2016

Agricoltura e alimenti biologici

Il termine biologico associato all'attività agricola, sarebbe in realtà usato impropriamente, secondo il parere di alcuni autorevoli studiosi. L'intenzione di classificare questa filosofia di coltivazione e produzione alimentare: ovvero quella di considerare l'attività agricola parte di un intero e armonico ecosistema naturale, risulterebbe forse più efficace ed appropriata se si adottassero aggettivi come: organica o ecologica, utilizzati in altri idiomi linguistici. Già perché la conduzione dei terreni e l'allevamento di animali con le tecniche “biologiche” prevede l'impiego limitato di fitofarmaci e concimi chimici derivati dalla sintesi di processi industriali, mentre si privilegiano la rotazione delle culture e l'impiego di fertilizzanti organici per preservare la fertilità dei terreni. L'impatto ambientale derivante da questo tipo di attività antropica, sarebbe così ridotto al minimo.
Il primo regolamento Europeo che ha disciplinato e normato questo settore agricolo, è il n.834 del 2007, in esso sono definite alcune principali linee guida da seguire per ottenere una corretta e certificata produzione biologica, che sarà indicata sulla confezione degli alimenti con l'idonea e ormai nota etichettatura stilizzata: la foglia di stelle. La conduzione di un'azienda agricola organica, per ottenere la certificazione Europea, dovrà seguire alcuni principi inderogabili: il sistema di coltivazione dovrà risultare sostenibile; dovrà porre grande enfasi sulla protezione ambientale; privilegiare una grande varietà di prodotti di alta qualità; dedicare molta attenzione alla biodiversità; adottare elevati standard per la protezione degli animali allevati; trasmettere fiducia nei consumatori e proteggere i loro interessi ed infine adottare un ciclo produttivo sostenibile e per quanto possibile chiuso, che escluda l'apporto di materiale organico geneticamente modificato.
Le statistiche ed i dati Europei relativi a questo settore agricolo (quello biologico ndr), sono racchiusi nel secondo rapporto dell'Unione Europea pubblicato nell'ottobre del 2013 e fotografa una realtà continentale in rapida espansione: nel 2002 erano 5,7 i milioni di ettari coltivati a biologico, mentre nel 2011 questi si sono incrementati fino a 9,6 e rappresentano solo il 5,4% dell'estensione totale di terreni agricoli coltivati. Nell'Europa a 27 si contano 186 mila aziende dedite alle produzioni organiche.
Nel nostro Paese è stato recentemente pubblicato il Piano strategicoNazionale per lo sviluppo del sistema biologico (disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Agricoltura), che parte da un'analisi del contesto ed arriva alla definizione di obiettivi realizzabili attraverso l'attuazione di azioni strategiche mirate alla promozione e al sostegno dell'attività organica.
Per apprezzare i risultati di questa serie di tecniche di coltivazione ecologica, non resta altro da fare che testare alla papilla il gusto ed i sapori delle prelibatezze ottenute dallo sforzo degli agricoltori ecosostenibili.

mercoledì 21 settembre 2016

Dieselgate VolksWagen, buon compleanno

Un anno è già trascorso, da quando, nel settembre 2015 scoppiò lo scandalo VolksWagen. La casa automobilistica Tedesca, fu costretta ad ammettere di avere implementato un software, che installato nelle centraline elettroniche dei motori di alcuni modelli prodotti dall'azienda, fosse in grado di falsare i risultati delle prove tecniche di omologazione relative alla quantità di inquinanti emessi dai gas di scarico delle sue autovetture. In parole povere, l'algoritmo riusciva a modulare l'emissione di gas nocivi, come gli ossidi di azoto, quando l'auto era soggetta a prove di laboratorio, e a far rientrare così i parametri ottenuti entro i limiti fissati dalle normative ambientali, Statunitensi ed Europee. In realtà tali valori, come appurato dall'americano Peter Mock, ricercatore dell'International Council Clean Trasportation, risultavano nettamente superiori a quelli dichiarati quando l'auto era soggetta al suo normale uso ordinario.
Le Autorità Statunitensi, nei mesi scorsi, hanno raggiunto un accordo stragiudiziale con il colosso automobilistico di Friedburg, che ha determinato un costo per la Volkswagen di 15,3 miliardi di dollari: 10 dei quali alimenteranno la costituzione di un nuovo fondo che finanzierà: il riacquisto degli autoveicoli incriminati di cui eventualmente i consumatori vorranno liberarsi; le riparazioni e gli indennizzi variabili tra i 5 e 10 mila dollari per veicolo.2,7 mld sarà l'indennizzo da versare all'Ente per la protezione ambientale Americano in tre anni, a compensazione dei danni ambientali procurati dall'inquinamento atmosferico. 2 mld sarà l'ammontare degli investimenti che l'azienda dovrà fare in dieci anni per sviluppare tecnologie ed infrastrutture destinate ai veicoli elettrici e 600 milioni invece saranno i dollari da versare a 44 stati per chiudere le cause intentate a livello statale a protezione dei diritti dei consumatori. Il numero dei veicoli coinvolti, i modelli di Golf, Jetta, Passat, Beetle e Audi A3, venduti sul mercato americano, sarebbe di 475 mila.
In Europa invece? Sarà la commissione Europea, nei panni della Commissaria alla Giustizia Vĕra Jourová's, a coordinare le azioni legali intentate dalle associazioni dei consumatori continentali e dalle Autorità Giuridiche dei singoli stati membri. La responsabile della giustizia Europea, ritiene che siano state violate, dalla casa automobilistica, almeno due direttive: quella sulle pratiche commerciali scorrette e quella sulla garanzia post-vendita. Qui i numeri in gioco sono decisamente superiori rispetto ai valori del mercato d'oltre oceano, perché i veicoli coinvolti sarebbero nell'ordine di 8,5 milioni. Oggi l'incontro della Commissaria con Garcia Sanz membro del direttivo Volkswagen, l'8 settembre scorso c'è stato l'incontro con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e per giovedì prossimo (29 settembre) è atteso quello con le Autorità Giudiziarie Nazionali. Intanto nel comunicato stampa diffuso l'8 agosto scorso, la nostra Autorità nazionale, Garante della Concorrenza e del Mercato, ha annunciato la sanzione di 5 milioni di euro comminata a VolksWagen per manipolazione del sistema di controllo delle emissioni inquinanti.

mercoledì 14 settembre 2016

Danno da vacanza rovinata e danno patrimoniale

In questo primo post pubblicato dopo il rientro dalla meritata pausa feriale, ho pensato di richiamare i nostri diritti di consumatori/turisti e di come agire per farli rispettare nel caso in cui il viaggio e/o il soggiorno vacanziero, fossero risultati difformi da quanto previsto nelle clausole contrattuali.
Il testo normativo di riferimento è il Codice del Turismo (Decreto Legislativo n.79/2011), che ha modificato profondamente la sezione dedicata al tema, presente fino ad allora nel Codice del Consumo. Per ragioni di semplicità e per focalizzare l'attenzione sulla finalità di questo “pezzo”, ci concentreremo essenzialmente sul Titolo VI della norma (articoli 32 e seguenti) che disciplina i contratti del Turismo organizzato, ovvero i cosiddetti pacchetti turistici. Iniziamo con la definizione dei soggetti che animano l'attività in questo segmento di mercato turistico: l'organizzatore del viaggio (o tour operator – nella terminologia anglosassone) è il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, di procurare a terzi pacchetti turistici: ossia la combinazione di almeno due dei seguenti tre elementi componenti la vacanza: il trasporto; l'alloggio ed i servizi turistici. L'intermediario è il soggetto che dietro corrispettivo forfettario si obbliga a procurare a terzi i pacchetti turistici già realizzati dall'organizzatore, ed infine il turista è il fruitore del servizio offerto.
I contratti di compravendita dei pacchetti turistici devono essere stipulati in forma scritta e devono contenere tutta una serie di elementi che vanno dalla destinazione alla durata del soggiorno, all'identificazione dell'organizzatore, al prezzo del pacchetto, ai mezzi di trasporto che saranno usati durante il viaggio con l'indicazione di data e ora previsti per l'imbarco, e che sono specialmente indicati nell'articolo 36 dell'Allegato 1 della norma a cui vi rimando per un approfondimento dettagliato. L'articolo seguente: il 37 descrive quali informazioni, l'organizzatore o l'intermediario debbano fornire, in forma scritta al turista acquirente ed anche l'opuscolo informativo dovrà contenere informazioni chiare e precise ed aderenti alla realtà.
In caso di mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (ovvero difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati), l'organizzatore e l'intermediario saranno tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità. Il turista in questo caso dovrà presentare immediatamente reclamo all'organizzatore del pacchetto turistico, di modo che il rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivo rimedio. Egli potrà agire successivamente: anche al ritorno nel luogo di partenza, a patto che formuli una contestazione via raccomandata o posta elettronica certificata (Pec), entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro.
Il mancato o inesatto adempimento potrà cagionare danni alla persona ed in questo caso l'ammontare del risarcimento sarà conforme alle convenzioni internazionali e il diritto si prescriverà in tre anni, mentre nel caso di responsabilità per danni diversi da quelli alla persona (danni patrimoniali, economici), il diritto alla richiesta per il loro risarcimento si prescriverà in un anno dalla data di ritorno del turista nel luogo di partenza.
La rilevante novità introdotta dal Codice del Turismo, è la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata; infatti all'articolo 47 del testo normativo, si prevede che nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico fruito, che non siano di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, anche il risarcimento del danno immateriale (biologico, morale, esistenziale), correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Perciò miei cari turisti consumatori non esitate a farvi patrocinare dai nostri legali nel caso la vostra vacanza abbia disatteso le aspettative promesse.