In questo primo post pubblicato dopo il
rientro dalla meritata pausa feriale, ho pensato di richiamare i
nostri diritti di consumatori/turisti e di come agire per farli
rispettare nel caso in cui il viaggio e/o il soggiorno vacanziero,
fossero risultati difformi da quanto previsto nelle clausole
contrattuali.
Il testo normativo di riferimento è il
Codice del Turismo (Decreto Legislativo n.79/2011), che ha modificato
profondamente la sezione dedicata al tema, presente fino ad allora
nel Codice del Consumo. Per ragioni di semplicità e per focalizzare
l'attenzione sulla finalità di questo “pezzo”, ci concentreremo
essenzialmente sul Titolo VI della norma (articoli 32 e seguenti) che
disciplina i contratti del Turismo organizzato, ovvero i cosiddetti
pacchetti turistici. Iniziamo con la definizione dei soggetti che
animano l'attività in questo segmento di mercato turistico:
l'organizzatore del viaggio (o tour operator –
nella terminologia anglosassone) è il soggetto che si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfettario, di procurare a terzi
pacchetti turistici: ossia la combinazione di almeno due dei seguenti
tre elementi componenti la vacanza: il trasporto; l'alloggio ed i
servizi turistici. L'intermediario è il soggetto che dietro
corrispettivo forfettario si obbliga a procurare a terzi i pacchetti
turistici già realizzati dall'organizzatore, ed infine il turista è
il fruitore del servizio offerto.
I
contratti di compravendita dei pacchetti turistici devono essere
stipulati in forma scritta e devono contenere tutta una serie di
elementi che vanno dalla destinazione alla durata del soggiorno,
all'identificazione dell'organizzatore, al prezzo del pacchetto, ai
mezzi di trasporto che saranno usati durante il viaggio con
l'indicazione di data e ora previsti per l'imbarco, e che sono
specialmente indicati nell'articolo 36 dell'Allegato 1 della norma a
cui vi rimando per un approfondimento dettagliato. L'articolo
seguente: il 37 descrive quali informazioni, l'organizzatore o
l'intermediario debbano fornire, in forma scritta al turista
acquirente ed anche l'opuscolo informativo dovrà contenere
informazioni chiare e precise ed aderenti alla realtà.
In
caso di mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con
la vendita del pacchetto turistico (ovvero difformità rispetto agli
standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati),
l'organizzatore e l'intermediario saranno tenuti al risarcimento del
danno secondo le rispettive responsabilità. Il turista in questo
caso dovrà presentare immediatamente reclamo all'organizzatore del
pacchetto turistico, di modo che il rappresentante locale o
l'accompagnatore vi pongano tempestivo rimedio. Egli potrà agire
successivamente: anche al ritorno nel luogo di partenza, a patto che
formuli una contestazione via raccomandata o posta elettronica
certificata (Pec), entro dieci giorni lavorativi dalla data di
rientro.
Il
mancato o inesatto adempimento potrà cagionare danni alla persona ed
in questo caso l'ammontare del risarcimento sarà conforme alle
convenzioni internazionali e il diritto si prescriverà in tre anni,
mentre nel caso di responsabilità per danni diversi da quelli alla
persona (danni patrimoniali, economici), il diritto alla richiesta
per il loro risarcimento si prescriverà in un anno dalla data di
ritorno del turista nel luogo di partenza.
La
rilevante novità introdotta dal Codice del Turismo, è la
possibilità di ottenere il risarcimento del danno da vacanza
rovinata; infatti all'articolo 47 del testo normativo, si prevede che
nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle
prestazioni oggetto del pacchetto turistico fruito, che non siano di
scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre alla risoluzione
del contratto con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, anche il
risarcimento del danno immateriale (biologico, morale, esistenziale),
correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Perciò
miei cari turisti consumatori non esitate a farvi patrocinare dai
nostri legali nel caso la vostra vacanza abbia disatteso le
aspettative promesse.