mercoledì 14 settembre 2016

Danno da vacanza rovinata e danno patrimoniale

In questo primo post pubblicato dopo il rientro dalla meritata pausa feriale, ho pensato di richiamare i nostri diritti di consumatori/turisti e di come agire per farli rispettare nel caso in cui il viaggio e/o il soggiorno vacanziero, fossero risultati difformi da quanto previsto nelle clausole contrattuali.
Il testo normativo di riferimento è il Codice del Turismo (Decreto Legislativo n.79/2011), che ha modificato profondamente la sezione dedicata al tema, presente fino ad allora nel Codice del Consumo. Per ragioni di semplicità e per focalizzare l'attenzione sulla finalità di questo “pezzo”, ci concentreremo essenzialmente sul Titolo VI della norma (articoli 32 e seguenti) che disciplina i contratti del Turismo organizzato, ovvero i cosiddetti pacchetti turistici. Iniziamo con la definizione dei soggetti che animano l'attività in questo segmento di mercato turistico: l'organizzatore del viaggio (o tour operator – nella terminologia anglosassone) è il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, di procurare a terzi pacchetti turistici: ossia la combinazione di almeno due dei seguenti tre elementi componenti la vacanza: il trasporto; l'alloggio ed i servizi turistici. L'intermediario è il soggetto che dietro corrispettivo forfettario si obbliga a procurare a terzi i pacchetti turistici già realizzati dall'organizzatore, ed infine il turista è il fruitore del servizio offerto.
I contratti di compravendita dei pacchetti turistici devono essere stipulati in forma scritta e devono contenere tutta una serie di elementi che vanno dalla destinazione alla durata del soggiorno, all'identificazione dell'organizzatore, al prezzo del pacchetto, ai mezzi di trasporto che saranno usati durante il viaggio con l'indicazione di data e ora previsti per l'imbarco, e che sono specialmente indicati nell'articolo 36 dell'Allegato 1 della norma a cui vi rimando per un approfondimento dettagliato. L'articolo seguente: il 37 descrive quali informazioni, l'organizzatore o l'intermediario debbano fornire, in forma scritta al turista acquirente ed anche l'opuscolo informativo dovrà contenere informazioni chiare e precise ed aderenti alla realtà.
In caso di mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (ovvero difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati), l'organizzatore e l'intermediario saranno tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità. Il turista in questo caso dovrà presentare immediatamente reclamo all'organizzatore del pacchetto turistico, di modo che il rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivo rimedio. Egli potrà agire successivamente: anche al ritorno nel luogo di partenza, a patto che formuli una contestazione via raccomandata o posta elettronica certificata (Pec), entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro.
Il mancato o inesatto adempimento potrà cagionare danni alla persona ed in questo caso l'ammontare del risarcimento sarà conforme alle convenzioni internazionali e il diritto si prescriverà in tre anni, mentre nel caso di responsabilità per danni diversi da quelli alla persona (danni patrimoniali, economici), il diritto alla richiesta per il loro risarcimento si prescriverà in un anno dalla data di ritorno del turista nel luogo di partenza.
La rilevante novità introdotta dal Codice del Turismo, è la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata; infatti all'articolo 47 del testo normativo, si prevede che nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico fruito, che non siano di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, anche il risarcimento del danno immateriale (biologico, morale, esistenziale), correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Perciò miei cari turisti consumatori non esitate a farvi patrocinare dai nostri legali nel caso la vostra vacanza abbia disatteso le aspettative promesse.