mercoledì 25 novembre 2015

La guerra del latte

Questo è l'allarmante titolo usato da Coldiretti per pubblicizzare tra l'opinione pubblica ed i consumatori Italiani, la battaglia commerciale che sta conducendo contro le principali aziende di trasformazione lattiero-caseario (vedi alla voce Lactalis) per il basso prezzo d'acquisto fissato alla stalla del litro di latte, sceso nel mese di ottobre a 34 centesimi/€ al litro, insufficiente persino per coprire le spese di produzione: comprese tra i 38 e 41 cent/€ litro nelle stalle della Lombardia. La contestazione degli allevatori ha raggiunto anche gli uffici dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dove il 13 novembre scorso è stato “protocollato” un dossier pubblicato dalla stessa Coldiretti, che fotografa lo stato dell'intera filiera. Sulla scorta delle decisioni assunte dalle omologhe Autorità Francese e Spagnola (che hanno multato le aziende nazionali per pratiche anticoncorrenziali), gli allevatori nostrani auspicano che anche nel nostro Paese sia fatta piena luce sulla liceità e legittimità delle pratiche commerciali adottate dalle grandi multinazionali del latte. Roberto Moncalvo (presidente di Coldiretti) sostiene che durante il passaggio dalla stalla allo scaffale il prezzo per un litro di latte aumenti di 4 volte, determinando enormi profitti per le aziende di trasformazione e distribuzione, a scapito dei produttori, mentre una maggiore equità nella suddivisione dei margini di guadagno tra tutti gli attori del comparto, favorirebbe l'intera economia di settore senza gravare sul portafoglio del consumatore finale.

mercoledì 18 novembre 2015

Olio di oliva: classificazione e frodi

La redazione di questo post trae origine dalla notizia diffusa alla stampa, lo scorso 13 novembre 2015 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust – AGCM), sull'avvio di sette istruttorie volte all'accertamento dell'eventuale adozione di pratiche commerciali scorrette da parte di alcune aziende commercianti in Olio di oliva, che avrebbero venduto prodotto etichettato come Olio Extra-vergine di Oliva ma risultante, da analisi di laboratorio condotte dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, di qualità inferiore. I prodotti oggetto d'indagine sono: “Carapelli il frantoio”; “Bertolli Gentile”; “Sasso Classico”; “Carrefour Classico”; “Cirio 100% Italiano”; “De Cecco Classico”; “Prima Donna Lidl”; “Pietro Corricelli Selezione” e “Santa Sabina”.
La notizia ci da lo spunto per approfondire i criteri e le normative in vigore usate per la classificazione degli oli di oliva. Iniziamo proprio con la definizione del prodotto: la legge riconosce come oli di oliva vergini solo quelli ottenuti dal frutto dell'olivo, sottoposto a processi di spremitura che non causino alterazioni dell'olio e che non comprendano altri trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli elementi considerati per una loro classificazione sono: il punteggio organolettico (assegnato dalla commissione ufficiale di degustazione) e da un esame chimico-fisico del prodotto il cui risultato è espresso come contenuto di acido oleico. Per esempio l'extra-vergine di oliva (il più pregiato) si caratterizza per un punteggio organolettico che supera 6,5 ed un contenuto di acidità di 0,80 gr. di acido oleico per 100 gr. di olio. La qualità vergine invece raggiunge un punteggio massimo di 5,5 con una maggiore acidità: 2 gr di acido oleico per 100 gr. di prodotto.
La vendita degli olii d'oliva vergine deve avvenire mediante recipienti dalla capacità massima di 5 litri dotati di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo il primo utilizzo, inoltre in etichetta devono essere indicati: la denominazione di vendita (extra, vergine ecc...); il nome del produttore e la sede di produzione o confezionamento; la quantità nominale; il lotto; il termine minimo di conservazione; l'origine delle olive e dell'olio indicando il Paese di provenienza se Europeo o extra.
La frode più usuale nel settore oleario è quella di miscelare olio di semi con quello di oliva e di farlo passare come extra-vergine con l'aggiunta di additivi quali clorofilla e batacarotene. L'adozione di alcune precauzioni durante l'acquisto di olio di oliva possono diminuire il rischio per il consumatore d'incappare in frodi e queste sono: leggere con attenzione l'etichetta e diffidare dalle confezioni che ne sono prive, valutare il rapporto qualità/prezzo, evitare la vendita porta-a-porta: spesso son persone che smerciano miscele di olii, cercare aziende che per serietà e notorietà possano ispirare fiducia sulla qualità dell'olio venduto.

mercoledì 11 novembre 2015

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente ed imparziale nelle sue decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128 bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio n.262/2005, svolge la primaria attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che possono sorgere tra i clienti di banche e di intermediari dei servizi bancari e finanziari. Il sistema è organizzato in tre collegi territoriali: Milano; Roma e Napoli ciascuno dei quali formato da cinque membri: il presidente e quattro consiglieri. Il Presidente e due consiglieri sono designati dalla Banca d'Italia, uno dalle associazioni degli intermediari e l'ultimo dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il Collegio di coordinamento decide su ricorsi di particolare rilevanza o che abbiano generato nei tre collegi territoriali orientamenti diversi, in modo da uniformarne le decisioni. Esso si compone dei tre Presidenti territoriali, un membro indicato dal Conciliatore Bancario Finanziario (associazione degli intermediari) appartenente ad un collegio territoriale e da un rappresentante dell'associazione dei clienti. Tutti gli organi decisori sono supportati nella loro attività dalle segreterie tecniche, che vagliano la regolarità e l'ammissibilità dei ricorsi.
Il primo passo da compiere in caso di controversia con la propria banca o intermediario di servizi bancari finanziari, è quello di spedirgli un reclamo. La banca dovrà rispondere entro 30 giorni, nel caso il temine fosse però disatteso o la risposta risultasse insoddisfacente, si potrà attivare (entro 12 mesi dalla data di spedizione dell'esposto) la procedura presso l'Arbitro. Le materie oggetto di ricorso saranno tutte quelle riguardanti operazioni e servizi bancari come mutui, conti corrente prestiti personali ecc..., saranno invece escluse quelle riferite ad attività d'investimento come l'acquisto e la vendita di azioni o di altri strumenti finanziari. Le decisioni dell'ABF non sono però vincolanti come quelle del giudice: se non trovano applicazione l'unica sanzione prevista per l'intermediario inadempiente è il pubblico dileggio; infatti egli dovrà, a sue spese, pubblicare su almeno due quotidiani nazionali di larga diffusione, l'inadempienza alla decisione arbitrale ed il suo nome comparirà anche nell'elenco degli inadempienti consultabile nella sezione del sito web dedicata. Per tutti gli approfondimenti del caso vi rimando alla consultazione dell'utile sito ABF in cui è possibile consultare le decisioni dei collegi raggruppati per temi d'interesse e seguire il percorso guidato alla presentazione del reclamo. Possiamo prestarvi assistenza nella compilazione delle richieste, supportate dalle relative motivazioni, da presentare all'Arbitro nel modulo di ricorso predisposto.

mercoledì 4 novembre 2015

Il canone Rai in bolletta

Nella prossima legge di stabilità (la norma che detta le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il canone della Rai sarà ridotto a 100 euro dagli attuali 113,50 e sarà addebitato direttamente nella bolletta elettrica. Per la verità attualmente di sicuro c'è solo l'annuncio diffuso pubblicamente dal premier Matteo Renzi nella sua intervista rilasciata al programma In Mezz'ora di Lucia Annunziata dello scorso 4 ottobre, perché il provvedimento normativo, che si trova ora nella sua forma di Disegno di Legge, dovrà essere esaminato ed approvato dal Parlamento e solo dopo questo vaglio diventerà legge.
Il canone Rai è un'imposta sulla detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, istituita con il Regio Decreto Legge n.246 del 21 febbraio 1938. La richiesta del suo pagamento è basata sulla presunzione che in ogni abitazione sia presente almeno un televisore. L'ammontare dell'evasione di questa tassa, è stimato intorno ai 600 milioni di euro.
L'idea dell'addebito in bolletta ha già trovato fermi oppositori tra i produttori e fornitori di energia elettrica riuniti nell'associazione di categoria Assoelettrica, che tramite il proprio presidente Chicco Testa, ha espresso tutte le avversità alla proposta, che delineerebbe un ruolo di riscossore d'imposte incompatibile per le aziende elettriche, dedite ad un'attività di tutt'altra natura. Anche le associazioni dei consumatori esprimono la loro contrarietà alla nuova modalità di riscossione del canone, che si complicherebbe ulteriormente nel caso di stati di morosità e d'insolvenza dei consumi elettrici, inoltre non è sempre vero che ad ogni utenza elettrica corrisponda il possesso di una televisione e ancora: come si potrà scorporare la quota di canone da quella dell'elettricità nel caso di mancato possesso dell'apparecchio o di disdetta?
La mia opinione in merito è che la tassa sia ingiusta e che finanzi esclusivamente un servizio pubblico dai connotati sempre più simili a quello privato. La legge di riforma della Rai dovrebbe essere l'oggetto vero del dibattito e solo dopo si potrebbero valutare le forme del suo finanziamento.