mercoledì 29 novembre 2017

Liquidazione Coatta Amministrativa – Veneto Banca e Pop Vicenza

Avevamo lasciato in sospeso il caso delle due banche Venete, in attesa che si esplicitassero gli effetti delle decisioni governative assunte alla fine del mese di giugno ultimo scorso. Con il Decreto Legge 99 del 25 giugno 2017 poi convertito nella Legge 121 del 31 luglio 2017, il Governo e il Parlamento avevano disposto la Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) della Banca Popolare di Vicenza S.p.a e di Veneto Banca S.p.a.
Il patrimonio rimasto dopo la cessione delle attività ad Intesa Sanpaolo, verrà ripartito e liquidato tra i creditori aventi diritto secondo la procedura normata dagli articoli 80 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB – D.L.vo 385/1993) combinato, quando compatibile, con la legge fallimentare. Senza la pretesa di svolgere un compendio sulla materia, ma con un puro fine divulgativo, proveremo ad affrontare le varie fasi e le scadenze temporali che segneranno l'intero processo liquidatorio.
L'avvio della procedura di liquidazione bancaria avviene in generale con l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia. Nel nostro caso i Decreti Ministeriali del 25 giugno 2017 numeri 185 (per Popolare Vicenza) e 186 (per Veneto Banca), hanno segnato l'inizio della liquidazione dei due istituti di credito. Gli organi della procedura nominati dalla Banca d'Italia sono rappresentati da uno o più commissari liquidatori e dal comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri al cui interno viene eletto il presidente. I primi assumono la rappresentanza legale della banca ed esercitano tutte le azioni ad essa spettanti comprese le operazioni di liquidazione, mentre il secondo assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e ne controlla l'operato.
Dopo l'insediamento degli organi della procedura di liquidazione, gli stessi avviano l'accertamento del passivo. Nel nostro caso specifico, siccome la cessione delle attività delle due Banche Venete a Intesa Sanpaolo, è stata subordinata allo svolgimento di una più accurata due diligence cioè una più dettagliata ricognizione dello stato patrimoniale delle banche cedenti, conclusasi salvo proroghe lo scorso 15 novembre 2017; i termini di: un mese per comunicare a tutti i creditori le somme risultanti a loro credito e quello di sessanta giorni per tutti gli altri aventi diritto, decorreranno dalla data che i liquidatori pubblicheranno in un prossimo comunicato stampa. Trascorsi tali termini, i commissari liquidatori, presenteranno alla Banca d'Italia l'elenco dei creditori ammessi alla procedura e le somme loro riconosciute e l'elenco di quelli invece a cui sia stata negata ogni pretesa.
Una volta liquidato l'attivo, gli organi della procedura procederanno alla restituzione dei beni e al riparto delle somme tra i creditori secondo un ordine prioritario definito dalle norme.
I risparmiatori che hanno investito in strumenti finanziari emessi dalle due banche Venete, riceveranno un diverso trattamento: nel caso siano obbligazionisti detentori di titoli subordinati, potranno ricevere un ristoro dal Fondo di Solidarietà istituito per le quattro banche risolte (Banca Etruria & Co.), mentre gli azionisti dovranno prima agire giudizialmente per ottenere la nullità dalla compravendita delle azioni e poi, in caso di sentenza favorevole, presentare il diritto di credito allo stato passivo della liquidazione. Un'auspicabile decisione politica inserita come emendamento nella prossima legge finanziaria (mi permetto di suggerire) potrebbe alleggerire il peso delle enormi perdite subite dai piccoli azionisti e alleviargli le pene di quello che sembra presentarsi come un tortuoso percorso giudiziario.

mercoledì 15 novembre 2017

Il caso della TARI gonfiata: come ottenere i rimborsi

La TARI è la tassa sui rifiuti, istituita con la legge 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha sostituito la TARES in vigore solo per l'anno 2013 a sua volta erede delle più antiche TARSU, TIA1 e TIA2. Il presupposto per la sua applicazione, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è calcolata e corrisposta in base ad una tariffa riferita all'anno solare, determinata con il cosiddetto criterio normalizzato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. L'importo di questo tributo è definito con delibera regolamentare del Consiglio Comunale e rinnovato annualmente con un'analoga decisione dell'assemblea cittadina. In particolare la metodologia tariffaria si articola in quattro fasi: nella prima si individuano e classificano i costi del servizio (la tassa dovrà sostenerli interamente); nella seconda fase avviene la suddivisione tra costi fissi e variabili; nella terza la ripartizione dei costi è basata sulla tipologia di utenza (domestica e non domestica) e nell'ultima (quella su cui focalizzeremo l'attenzione) avviene il calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili, da attribuire alle singole tipologie di utenza, secondo formule e coefficienti definite dal metodo illustrato nell'allegato 1 del DPR 158/1999.
L'interrogazione parlamentare. Il caso dei costi gonfiati è tornato all'ordine del giorno lo scorso 18 ottobre 2017, quando il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze Pier Paolo Baretta ha risposto ad un'interrogazione formulata dal deputato pentastellato Giuseppe L'Abate. L'esponente grillino, richiamando un articolo apparso su Il Sole 24 ore del 4 dicembre 2014, in cui si evidenziavano errori nel calcolo della quota variabile della Tari applicata alle utenze domestiche, commessi da vari Comuni; ha chiesto ai Ministri dell'Economia e dell'Ambiente, se: “la quota variabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (per esempio per un'utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici”. La risposta del Sottosegretario è stata affermativa: si, la componente variabile della tariffa, che tiene conto del numero di occupanti gli immobili, a differenza della quota fissa che viene invece calcolata sull'estensione superficiale; deve essere applicata una sola volta sull'intera superficie immobiliare, comprendente quella propria dell'abitazione e la somma di quelle rappresentate dalle singole pertinenze: cantine; solai e box. Tutti quei Comuni che nei loro regolamenti abbiano adottato una metodologia di calcolo diversa (per esempio quello di Milano valuta la quota variabile anche sulla superficie dei box considerando il numero di occupanti proporzionato all'estensione dell'autorimessa), hanno determinato dei sovracosti ingiustificati che dovranno essere rimborsati ai loro contribuenti e naturalmente, questi Enti Locali, dovranno correggere i loro regolamenti con la probabile conseguenza però di aumenti generalizzati sulla quota fissa unitaria (euro/metro quadro) per il prossimo futuro.
Il rimborso. Il punto di partenza per verificare l'esistenza del presupposto su cui basare la richiesta di rimborso (che può spingersi fino al tributo esposto nel 2012: prescrizione del diritto quinquennale), è l'analisi del regolamento Comunale disciplinante la determinazione della TARI. In particolare si dovrà valutare se nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la quota variabile (che tiene conto del numero di occupanti), sia applicata alla sola superficie dell'abitazione (come avviene per esempio nei Comuni di Monza, Seregno e altri dove per le pertinenze è considerata la sola quota fissa), e per estensione dell'autentica interpretazione Ministeriale a tutta la superficie lorda dell'immobile (abitazione+pertinenze): conteggiata una sola volta; o se invece illegittimamente tale quota variabile venga calcolata più volte per più superfici pertinenziali. Una volta individuato il presupposto si potrà procedere con la richiesta di rimborso formale rivolta al Comune di competenza, se si dovessero incontrare resistenze opposte dall'Ente, si potrà adire la Commissione Tributaria Provinciale. Sono aperte le trattative per l'istituzione di un tavolo di conciliazione Anci – Associazioni dei Consumatori per cercare una composizione bonaria del contenzioso ricorrendo ai noti organismi di mediazione.
Prenota il tuo appuntamento, i nostri esperti valuteranno la tua condizione tributaria.

mercoledì 8 novembre 2017

Diamanti da investimento

screenshot della Puntata di Report del 17-10-2016
I diamanti da investimento sono una particolare tipologia di pietre preziose con specifiche caratteristiche di classificazione e rappresentano il 2% del totale delle gemme commercializzate in gioielleria. La loro classificazione si basa sul valore dei quattro parametri identificativi detti 4C, secondo la terminologia inglese, e sono: Carati (il loro peso – 1k = 0,2g); Clarity (la purezza); Cut (il taglio) e Color (il colore). I diamanti da investimento hanno un peso compreso tra 0,5 e 2 carati (k), una purezza FL (flawless) perfetto, IF (internal flawless) puro e VVS (very very small) se presenta inclusioni identificabili da un esperto con una lente d'ingrandimento 10x. Il taglio è a brillante ed il colore, secondo una scala alfabetica (da D incolore a Z con evidente tinta gialla), compreso tra le lettere D (bianco azzurro) e I (bianco leggermente tinto). Sono infine diamanti etici e identificati con un certificato gemmologico. Il loro valore di mercato mondiale è stabilito dal listino Rapaport e dagli indici IDEX (International diamond Exchange): la principale borsa in cui vengono scambiati i diamanti all'ingrosso.
Il mercato Italiano. In Italia, la commercializzazione dei diamanti da investimento, è svolta da due principali società: la IDB S.p.a (Intermarket Diamond Business), che opera attraverso gli sportelli bancari di Unicredit e Banco Bpm; e DPI S.p.a (Diamond Private Investment) che si avvale invece dei canali di vendita bancari di Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena. IDB è attiva sul mercato dei diamanti dagli inizi degli anni '70 e la sua continua espansione commerciale nel canale bancario gli ha permesso di raggiungere il picco di vendite dei preziosi registrato negli anni 2015/2016. DPI opera invece dal 2005 e ha visto triplicare le proprie vendite di gemme quando sono decollati gli accordi bancari.
Le dolenti note e le sanzioni. La puntata della trasmissione Report, andata in onda il 17 ottobre 2016, ha evidenziato macroscopiche anomalie nel mercato dei diamanti da investimento, e ha innescato una segnalazione di Altroconsumo inviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 16 novembre 2016, culminata con i provvedimenti sanzionatori del 20 settembre 2017. In cui i due gruppi hanno subito l'irrogazione della sanzione pecuniaria complessiva di 15 milioni di euro così distribuiti: IDB, Unicredit e Banca Bpm 9,35 mln in totale (2 per IDB. 4 per Unicredit e 3,35 per Banco Bpm); DPI; Intesa Sanpaolo e Mps per 6 mln (1 mln per DPI; 3 milioni per Banca Intesa e 2 per Mps). Per avere infranto alcuni articoli del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, diritto di recesso per gli acquisti fuori sede e per la scelta del foro competente.
L'attività sanzionata. Il canale di vendita bancario, scelto dalle due principali società di commercializzazione dei diamanti da investimento, si è rivelato, per tutti gli attori in gioco, molto remunerativo a danno però dei diritti dei consumatori/risparmiatori. Il prezzo di vendita; infatti è risultato, dalle evidenze emerse nell'istruttoria avviata dalla AGCM, sovrastimato rispetto ai correnti valori di mercato. In banca la proposta di investimento, che per inciso non è sottoposta al regime regolatorio prescritto per la compravendita dei più diffusi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni ecc...), così come chiarito dalla Consob nella sua newsletter settimanale del 6 febbraio 2017; era offerta prospettando una rendita certa, una continua e costante crescita del valore delle pietre. Peccato però che i grafici riportanti tali rivalutazioni di prezzo nel corso del tempo, fossero costruiti su ipotetici valori dei diamanti stabiliti arbitrariamente dalle stesse società di vendita e che la liquidabilità dell'investimento si sarebbe rivelata difficile se non impossibile in alcuni casi. Così il risparmiatore convinto dalla persuasività dei suoi fidati funzionari bancari, acquistava un certo numero di pietre preziose (5.000 euro l'investimento minimo) e si trovava proprietario di diamanti dal valore reale di mercato molto inferiore al prezzo d'acquisto pagato, con evidente perdita immediata di risparmio, salvo che non fosse riuscito a trovare un altro acquirente a cui passare la patata bollente in un infinito gioco di scarica barile perpetuo.
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lunedì 30 ottobre 2017

Ryanair e i voli cancellati

La compagnia aerea Irlandese low-cost per antonomasia, la numero 1 in Europa con i suoi 2000 voli giornalieri che connettono 33 destinazioni Europee e 13 mila dipendenti (fonti aziendali), il 15 settembre scorso ha annunciato la cancellazione di 40-50 voli giornalieri. Nelle successive 6 settimane: da martedì 21 settembre a martedì 31 ottobre, la compagnia di Dublino avrebbe cancellato 2.100 voli complessivi ed avvertito via e-mail tutti i 315 mila clienti della possibilità di prenotare un volo alternativo o di ottenere il rimborso del biglietto inutilizzato. Inoltre il successivo 27 settembre Ryanair ha informato i passeggeri di un'altra ulteriore ondata di cancellazioni di voli per tutta la stagione invernale del 2017/18; infatti alcuni voli specifici interromperanno la loro operatività dal prossimo mese di novembre 2017 fino al mese di marzo 2018. In questa seconda fase i passeggeri coinvolti saranno 400 mila e come per gli altri, contattati via e-mail, saranno adottati i rimedi previsti dal Regolamento Europeo 261/2004 ovvero: la riprotezione su un altro volo o il rimborso del biglietto e questa volta il vettore ha incluso l'erogazione di un buono viaggio di 40 € (80 con il ritorno) da spendere tra ottobre e marzo 2018.
Questo episodio ci da lo spunto per richiamare quali diritti ha il passeggero aereo Europeo e se Ryanair li abbia rispettati. Il testo legislativo di riferimento è il Regolamento CE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri nei casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Per ragioni di semplicità farò riferimento alla Carta dei Diritti dei passeggeri pubblicata dall'Enac (l'Ente Nazionale di Aviazione Civile) per la prima volta nel 2001 ed aggiornata costantemente, fino alla sesta edizione del gennaio 2010 in cui è recepita la sentenza della Corte Europea di Novembre 2009, che stabilisce il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri che raggiungono la destinazione oltre le tre ore di ritardo.
La pubblicazione è disponibile in tutti gli aeroporti Italiani e nella terza di copertina è consultabile un utile diagramma a blocchi in cui sono riassunti schematicamente i rimedi a cui il passeggero ha diritto in caso di cancellazione del volo. È necessario premettere che questi si applicano a voli in partenza da un aeroporto Europeo. Ebbene innanzitutto devono essere considerate le cause che hanno determinato la cancellazione del volo: se fossero circostanze eccezionali come scioperi, maltempo e altre indipendenti dalla Compagnia Aerea, la compensazione pecuniaria sarebbe esclusa. Negli altri casi invece, come quello recente di Ryanair, il passeggero potrà scegliere: la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto non usato, in entrambi i casi, il cliente matura il diritto alla compensazione pecuniaria e all'assistenza come la somministrazione di vitto e alloggio quando le improvvise cancellazioni di voli avvengono con i viaggiatori già pronti per l'imbarco. L'ammontare della compensazione pecuniaria varia in funzione della distanza della tratta coperta: per voli intracomunitari entro i 1500 km la somma da compensare è di 250 euro se superiore si raggiunge l'ammontare di 400 €.
Nel caso Ryanair manca proprio quest'ultimo tassello: la compensazione pecuniaria, perciò la nostra Federazione, che giudica insufficiente l'erogazione del buono viaggio, è disponibile ad assistere i propri associati nella richiesta della spettante compensazione pecuniaria prevista dalle norme. Prenota il tuo appuntamento.

mercoledì 25 ottobre 2017

Bollette a 28 giorni: la tredicesima per le compagnie telefoniche

In principio fu il settore della telefonia mobile ad introdurre la fatturazione ed il rinnovo dei servizi a 28 giorni. Il ruolo di battistrada venne svolto da Wind-Infostrada (dal I gennaio 2017 integratasi con Tre), quando all'inizio del mese di marzo 2015, introdusse nelle clausole contrattuali dei piani tariffari di nuova attivazione, la fatturazione a 28 giorni. Seguì da lì a breve l'adeguamento alla nuova periodicità di Vodafone e Tim.
Le variazioni contrattuali unilaterali, in rapporti di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, sono disciplinati dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Al comma 4 si prevede; infatti che il contraente abbia la facoltà di recedere dal contratto senza l'addebito di penali né di costi per la disattivazione del servizio, qualora le modifiche contrattuali imposte dall'operatore non siano da egli accettate. Il fornitore, dal canto suo, dovrà informare l'utente con adeguato preavviso: di almeno trenta giorni, nelle forme stabilite dall'Autorità garante delle comunicazioni e illustrargli compiutamente le modalità di esercizio di tale recesso.
Dopo avere aperto il varco nel muro della periodicità di fatturazione dei servizi mobili, le principali compagnie telefoniche hanno deciso di sperimentare e mutuare il meccanismo anche nel segmento della telefonia fissa. Il precursore questa volta è stata Vodafone (dal 27 maggio 2016) seguita da Wind (settembre 2016 – sanzionata, per inciso, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per 500 mila euro con il suo provvedimento dello scorso agosto, in quanto non avrebbe adeguatamente informato i suoi clienti sulle imminenti variazioni contrattuali e li avrebbe così esposti ad una pratica commerciale scorretta), Tim (I aprile 2017) e Fastweb (I maggio 2017).
Questa semplice modifica contrattuale si è trasformata in un aumento generalizzato della spesa per la bolletta telefonica ai danni dei consumatori, quantificabile nell'8,6% in più su base annua, introducendo di fatto una tredicesima fattura. Mentre secondo alcune stime, il maggior fatturato incassato dalle quattro società di telefonia sarebbe intorno alla cifra di 1,20 miliardi di euro.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha tentato di porre un freno a questa pratica così diffusa, per scongiurare anche l'introduzione della tredicesima mensilità in altri ambiti, come quello della pay-tv in cui Sky sembrerebbe intenzionata all'adozione. Con la delibera 121/17/CONS emanata dall'Autorità nella sua riunione del 15 marzo 2017, che ha modificato un suo precedente documento (252/16/CONS in cui si introducono maggiori tutele per i consumatori in materia di trasparenza e confrontabilità delle offerte telefoniche), l'Agcom ha aggiunto il comma 10 all'articolo 3 in cui si esplicita chiaramente che il rinnovo delle offerte e della fatturazione nella telefonia fissa dovrà avere cadenza mensile o multipli di quella base, mentre per il settore mobile non potrà essere inferiore alle quattro settimane.
Attualmente però la recente integrazione è rimasta inapplicata, in attesa di alcune pronunce del Tar a cui gli operatori sarebbero ricorsi, mentre l'Agcom ha già avviato un'istruttoria che potrebbe concludersi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (di ammontare proporzionato all'entità dei fatturati delle aziende) se le compagnie non si adegueranno ai precetti amministrativi. Notizie di stampa riferiscono di un probabile intervento legislativo nella prossima legge di bilancio o nell'iter di conversione del Decreto Fiscale visto che il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha giudicato inaccettabile la fatturazione a 28 giorni. Sul fronte parlamentare la deputata del Pd Alessia Morani ha già presentato una proposta di legge in cui si preveda il divieto per tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza di Authority, di emettere fatture a quattro settimane.

mercoledì 4 ottobre 2017

Lo scandalo protesi ortopediche a Monza

La cronaca. Il 14 settembre ultimo scorso (2017) i finanzieri del Comando Provinciale di Milano, hanno eseguito 21 ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti medici e chirurghi. Disposte dal Gip di Monza Federica Centonze, nell'ambito dell'inchiesta “disturbo” coordinata dai Pubblici Ministeri Manuela Massenz e Giulia Rizzo con la supervisione della Procuratrice Capo Luisa Zanetti. L'indagine ha condotto in carcere tre stimati chirurghi ortopedici Monzesi operanti in città: due (Marco Valadè e Fabio Bestetti) attivi nel Policlinico di Monza e l'altro (Claudio Manzini) nella Clinica Zucchi. Sono stati inoltre arrestati i due promoter di Ceraver (filiale Italiana della società Francese produttrice di protesi ortopediche): Marco Camnasio e Denis Panico, mentre per gli altri coinvolti (medici di base delle più svariate province Italiane) sono scattati gli arresti domiciliari e le denunce a piede libero. Le accuse vanno dalla corruzione all'associazione per delinquere passando per il falso ideologico. Il sistema corruttivo, così come ricostruito dagli investigatori, vedeva tra i principali promotori gli agenti commerciali di zona della Ceraver, che per piazzare i loro prodotti (ginocchia, anche e femori artificiali), promettevano ai medici chirurghi cene, viaggi, partecipazioni a convegni di ogni tipo oltre che denaro. Lo scopo dell'associazione, che vedeva la complicità di alcuni medici di base, era dirottare il maggior numero possibile di pazienti verso i tre compiacenti luminari Monzesi, che definivano le protesi impiantate di pessima qualità. Secondo i Procuratori della Repubblica, l'attività perpetrata dal 2014 avrebbe aumentato il rischio sanitario pubblico per mero tornaconto personale. Sono attualmente in corso gli interrogatori di garanzia e dovremo necessariamente seguire l'evoluzione del procedimento.
I pazienti/Consumatori. La nostra Federazione ha già attivato i propri Legali per cominciare a delineare possibili strategie di azioni risarcitorie per i pazienti che avessero subito danni dal comportamento criminoso, per il momento solo ipotizzato, attuato dai medici e chirurghi indagati. Principalmente sarà necessario sapere se l'intervento d'impianto protesico fosse realmente necessario; poi valutare le caratteristiche tecnico-costruttive del manufatto impiantato al fine di conoscere quali garanzie di conformità e salubrità fornirebbe l'azienda costruttrice-venditrice.
Siamo a disposizione per ogni eventualità, contattaci allo 039 8943448 o al 333 9511555.

domenica 30 luglio 2017

Il Contratto d'albergo

Il periodo più desiderato dell'anno è finalmente arrivato, l'inizio del prossimo mese di agosto, segnerà l'avvio ufficiale delle tanto agognate ferie estive. L'occasione è propizia per concedersi soggiorni in amene località esotiche oppure per esplorare la variegata offerta turistica proposta dalle mete domestiche.
I 38 milioni di Italiani che hanno scelto di andare in vacanza quest'estate (il 9% in più dello scorso anno), secondo quanto afferma una ricerca Coldiretti/Ixè, resteranno in maggioranza in Italia (il 78%) e quasi la metà di essi: il 49% dei vacanzieri, ha scelto la prenotazione delle strutture ricettive on-line.
La regolazione organica del settore è avvenuta con l'emanazione del Codice del Turismo (D.L.vo 79 del 23 maggio 2011) pesantemente modificato dalla sentenza n.80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale che ne ha abrogato alcuni articoli, delimitando il perimetro di podestà legislativa in capo alle Regioni, sforato dalla normativa Statale.
Il “Contratto d'albergo”, che sembra essere la forma più diffusa per l'acquisto del soggiorno turistico, è l'accordo mediante il quale l'albergatore si impegna nei confronti del cliente, dietro il pagamento di un prezzo, a fornire l'alloggio ed eventuali servizi accessori. Questo accordo, disciplina i diritti e i doveri del turista e dell'albergatore durante la fruizione delle strutture ricettive, che potremmo classificare in strutture alberghiere vere e proprie (alberghi, motels, villaggi-albergo e residenze turistico alberghiere); ed extra-alberghiere (campeggi, bed&breakfast,agriturismo, villaggi turistici etc...).
Il primo elemento caratterizzante la stipula negoziale è la fase di prenotazione, che può avvenire per telefono, lettera, mediante agenzia o tour operator, e ancora via internet. Con la prenotazione, l'albergatore s'impegna a tenere a disposizione del turista l'alloggio e i servizi accessori eventualmente pattuiti. La prenotazione può essere semplice o rafforzata, nel primo caso l'impegno è solo formale, mentre nel secondo, la serietà del cliente è avvalorata dal versamento di una somma in denaro a titolo di anticipo e/o caparra. In quest'ultimo caso l'eventuale inadempienza all'impegno concordato potrebbe causare rilevanti danni economici per il consumatore.
Durante la fruizione del servizio, il cliente dovrà rispettare le regole interne della struttura, liberare la camera nei tempi previsti dall'albergatore e pagare l'importo concordato, controllando che sia conforme a quello pubblicizzato o pattuito e ricordando che il listino prezzi deve riportare i costi Iva inclusa. L'albergatore avrà l'obbligo di offrire i propri servizi a qualsiasi cliente senza discriminazioni; gli unici motivi validi per rifiutare un cliente sono l'indisponibilità di alloggi o l'omessa presentazione di un documento d'identità. Egli fornirà al turista la camera ed i servizi accessori in conformità a quanto concordato e garantirà la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi in cui si svolge il servizio.
Infine l'albergo è responsabile dei beni dei clienti, che possono distinguersi in portati (gli oggetti di uso comune che si tengono in stanza) o depositati (carte valori, contanti, gioielli etc...) affidati alla custodia dell'albergatore. Nel caso dei beni portati che subissero danneggiamento o sottrazione, la responsabilità dell'albergatore sarà limitata fino al massimo di cento volte il prezzo della stanza; mentre sarà illimitata per i beni custoditi.

mercoledì 12 luglio 2017

Le tariffe, la Tutela Simile e la fine del mercato energetico tutelato

L'evoluzione del mercato energetico Nazionale, deriva, in massima parte, dall'accoglimento nel nostro ordinamento giuridico, di tutta la serie di provvedimenti regolatori, emanati dalle diverse istituzioni Europee nell'ultimo ventennio. La prima importante disposizione normativa, in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, è stato il Decreto Legge n.73 del 18 giugno 2007, convertito con modificazioni nella Legge n.125 del 3 agosto 2007 e successivamente aggiornata ai dettami imposti dalle direttive Europee del 2009. Questa norma ha diviso il mercato energetico in due segmenti: quello libero (in cui le condizioni economiche e le clausole contrattuali sono negoziate liberamente tra venditore e consumatore); e quello tutelato (dove invece le regole e i prezzi sono definiti dall'Autorità di settore: AEEGSI).
Nel mercato Tutelato, che rappresenta più del 65% delle utenze elettriche Nazionali (24 milioni e 208 mila punti di prelievo censiti a fine 2015, contro i 12 mln circa del mercato libero), le tariffe energetiche, sono fissate trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il trimestre corrente, iniziato lo scorso I luglio, ha visto un aumento del prezzo dell'energia elettrica del 2,8% sul trimestre precedente, mentre si registra una diminuzione per il costo del gas sceso a -2,9%. Tradotto in spesa corrente (il riferimento è a una famiglia tipo che consuma 2.700 Kwh/anno e 1.400 m3/anno calcolati sull'anno scorrevole: I ottobre 2016 – 30 settembre 2017), il costo della bolletta elettrica sarà 512,52 euro: 9 euro in più dell'anno scorrevole precedente; mentre per il gas, la famiglia tipo, pagherà 1.029 euro: corrispondente a un risparmio di circa 40 euro/anno.
Sarebbe utile, a questo punto, poter confrontare l'andamento dei prezzi nel mercato libero, così da riuscire a valutare oggettivamente la migliore convenienza economica dell'uno o dell'altro settore.
La totale liberalizzazione del mercato energetico, ovvero l'abolizione del servizio di Maggior Tutela, sarebbe, nelle intenzioni Governative, un forte stimolo per la concorrenza, a tutto vantaggio (almeno negli intendimenti) dei consumatori, tanto che nell'ormai famigerato Disegno di Legge omonimo (sulla concorrenza ndr), bloccato nell'eterno palleggio tra i due rami del Parlamento, in attesa dell'agognata conversione in legge, sarà previsto “il superamento delle residue regolamentazioni di prezzo per il gas naturale e per l'energia elettrica” a partire dal I giugno 2019, sempre che non intervengano ulteriori posticipi.
Con l'intenzione di accompagnare i consumatori verso la totale apertura del mercato energetico, l'Autorità di settore ha istituito (dallo scorso gennaio) una particolare forma contrattuale: la cosiddetta Tutela Simile, in cui le condizioni economiche sono simili alle attuali tutelate, la durata è di 12 mesi non rinnovabili ed è previsto un bonus applicato sulla prima bolletta.

mercoledì 5 luglio 2017

Saldi estivi 2017

L'inizio del mese di luglio, segna, da qualche anno a questa parte, l'avvio della stagione dei saldi estivi. Quelle vendite di fine stagione, disciplinate dalla legge Regionale 6/2010 costituente il testo unico in materia di commercio e fiere, che rappresentato una buona occasione di acquisti scontati per i consumatori. La delibera di giunta Regionale della nona legislatura: la n.2667 del 14 dicembre 2011, individua due specifici periodi dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione, e questi iniziano il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per i saldi invernali e il primo sabato di luglio per quelli estivi. La loro durata massima è di sessanta giorni. Oggetto di queste vendite straordinarie sono i prodotti non alimentari, gli articoli di moda e tutti quei beni che se non sono venduti entro un certo tempo sono suscettibili di forte deprezzamento.
Gli operatori commerciali che intendono svolgere queste vendite a prezzi scontati, devono osservare alcune regole elencate nell'articolo 117 della Legge Regionale, rubricato con il titolo: “Informazione e tutela del consumatore”. Prima di tutto il prezzo: il prodotto venduto in saldo deve riportare obbligatoriamente esposto il prezzo originale di vendita e la percentuale di sconto o ribasso applicato, è facoltà del venditore indicare il valore risultante. I messaggi pubblicitari devono essere veritieri e non ingannevoli per il consumatore. La merce oggetto di vendita straordinaria deve essere fisicamente separata da quella venduta normalmente e naturalmente sono applicabili tutti i rimedi previsti dal Codice del Consumo in caso di vendita di prodotti difettosi: la cosiddetta garanzia post vendita applicata dal venditore.
Siamo a disposizione per ogni eventualità e buoni affari!

mercoledì 28 giugno 2017

Veneto Banca e Popolare Vicenza: in liquidazione

Si chiude così: con la liquidazione coatta amministrativa, decisa dal Governo in una riunione convocata nel pomeriggio di un'afosa domenica di giugno, la storia secolare delle due banche Venete. Nate con la forma delle società cooperative: l'una (Veneto Banca) a Montebelluna (Tv) nel 1877 e l'altra a Vicenza nel 1866, hanno contribuito entrambe alla crescita e allo sviluppo economico del florido Nord-est.
La decisione governativa è maturata in seguito alle determinazioni assunte nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) dello scorso 23 giugno, in cui l'organismo di vigilanza continentale “ha accertato che Veneto Banca S.p.a e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. sono in dissesto o a rischio di dissesto, in seguito alla violazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza”. Lo stretto monitoraggio a cui gli Istituti Veneti erano sottoposti già dal 2014, ha evidenziato forti carenze patrimoniali e nonostante tutti gli aumenti di capitale proposti nel corso degli anni, la situazione finanziaria delle due banche si è ulteriormente deteriorata nel 2017. Gli ultimi piani industriali sottoposti al vaglio della Banca Centrale non sono stati ritenuti credibili. Inoltre il Single Resolution Board (SRB), il comitato Europeo che garantisce la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà con un minimo di impatto sull'economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati Europei, ha considerato Veneto Banca e Pop Vicenza escluse dal suo meccanismo di risoluzione, e ha demandato alle Autorità Nazionali il compito di guidare una liquidazione ordinata e amministrata delle due società Venete.
Nel pomeriggio di domenica 25 giugno 2017, il Consiglio dei Ministri Italiano si è riunito nella sua sede di Palazzo Chigi ed ha deliberato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il Decreto legge n.99 dettante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a e di Veneto Banca S.p.a. Il provvedimento normativo (che dovrà superare la conversione parlamentare in legge), presenta alcune misure costituenti aiuti di Stato, così come esplicitato nel suo articolo 1, compatibili però con la disciplina in materia contenuta nei trattati sul funzionamento dell'Unione Europea. La liquidazione delle due banche è disposta materialmente attraverso decreti Ministeriali concordati con la Banca d'Italia a cui riferiscono i commissari liquidatori designati. Innanzitutto, come previsto dal Decreto Legge, i commissari liquidatori avranno il compito di individuare un soggetto: il cessionario che acquisirà l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in blocco o parziali. Saranno invece escluse dalla cessione alcune specifiche tipologie di passività, i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti in relazione alle offerte transattive dell'ultimo periodo e passività insorte a seguito di controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione che rimarranno in capo alla liquidazione. Il cessionario individuato è Intesa SanPaolo S.p.a, che con contratto di cessione di ramo di aziende bancarie, ha formalizzato l'acquisto simbolico delle attività buone dei due istituti dissestati.
Gli interventi finanziari dello Stato garantiranno per un massimo di 6,352 miliardi di euro gli obblighi di rimborso, in capo al soggetto in liquidazione, che dovessero emergere a seguito del finanziamento erogato dal cessionario (Intesa SanPaolo) a copertura di un eventuale sbilanciamento di cessione emergente da una ulteriore due diligence ovvero da una successiva accurata verifica sui bilanci delle aziende cedute. Inoltre la finanza pubblica garantirà per altri 4 mld il cessionario per i crediti ad alto rischio che lo stesso potrà retrocedere entro 3 anni al soggetto in liquidazione e altri complessivi 7 mld circa per garantire altre eventualità.
I crediti deteriorati accumulati dalle due banche Venete vengono ceduti alla Società per la Gestione di Attività (SGA): veicolo del Ministero del Tesoro impiegato per la valorizzazione dei crediti inesigibili, con l'obiettivo di massimizzarne il recupero.
Gli obbligazionisti subordinati potranno accedere al Fondo di solidarietà, mentre per gli azionisti non è previsto alcun ristoro, i loro diritti, come recitano i comunicati stampa dei due istituti, resteranno in capo alla liquidazione.

mercoledì 21 giugno 2017

Sospensione delle rate: l'accordo ABI – Consumatori [31-03-2015]

Il persistente stato di crisi in cui versa da quasi un decennio l'economia Italiana, sta generando gravi e devastanti ripercussioni negative sull'intera società Nazionale, tanto da far precipitare un numero sempre più alto di famiglie in una condizione di povertà.
Alcuni strumenti finanziari pubblici a sostegno del reddito e contro la povertà, attualmente oggetto di dibattito parlamentare e si spera di prossima emanazione, si propongono di sanare le disuguaglianze economiche dilaganti tra le famiglie italiane.
Tra questi rimedi proviamo ad analizzare l'accordo stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e 10 associazioni dei Consumatori, il 31 marzo 2015, per attuare una disposizione normativa. Il protocollo d'intesa è nato sull'impulso dei Ministeri dell'economia e delle finanze (MEF) e quello dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione del comma 246 dell'unico articolo che compone la legge di stabilità 2015 (la numero 190 del 23 dicembre 2014), in cui il legislatore aveva incaricato le due entità governative di promuovere e concordare con gli attori in gioco: banche; consumatori e imprese, tutte le misure necessarie a sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei prestiti a medio e lungo termine, con la possibilità di allungare il piano di ammortamento, nel biennio 2015-2017.
I termini dell'accordo risultante da quest'intesa prevedono la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti al consumo aventi una durata superiore a 24 mesi, e di mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale. La richiesta di sospensione può essere inviata al proprio finanziatore entro il 31 dicembre 2017 a patto che sia inserito nell'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo. Inoltre è necessario che si sia verificato, nell'arco dei due anni precedenti l'invio dell'istanza, almeno uno dei seguenti eventi in capo al richiedente: aver perso il posto di lavoro; in caso di morte del mutuatario la richiesta di sospensione potrà essere avviata dai cointestatari o dagli eredi; nel caso in cui sorga un handicap o una grave situazione di non autosufficienza o ancora se sia avvenuta la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Gli istituti di credito aderenti all'accordo s'impegnano ad informare i propri clienti sulle consuete comunicazioni periodiche e attraverso i propri siti internet, in cui mettono a disposizione il modulo per inoltrare la richiesta loro tramite.

mercoledì 14 giugno 2017

Veneto Banca sanzionata per 5 milioni di euro

Le vicende delle due banche Venete catturano ancora l'attenzione della cronaca. Questa volta oggetto di un provvedimento sanzionatorio comminato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette, è Veneto Banca. Nell'adunanza del 24 maggio ultimo scorso (2017), l'Autority ha condannato al pagamento di 5 milioni di euro complessivi, la Banca di Montebelluna, per aver commercializzato mutui e conti correnti tra i consumatori in cambio della sottoscrizione di azioni dell'Istituto di credito.
L'attività commerciale finita sotto la lente dell'Antitrust era iniziata nel secondo semestre del 2012 ed era proseguita fino alla fine del 2014. Lungo tutto questo arco temporale indagato dall'attività ispettiva promossa dall'Autorità stessa e iniziata alla fine di ottobre 2016, è emerso che le varie filiali di Veneto Banca, attive su tutto il territorio nazionale, proponevano ai consumatori richiedenti, mutui a condizioni agevolate, indicati con il termine prodotto di “Mutui Soci”, a patto che sottoscrivessero almeno 200 azioni emesse dalla Banca, dal valore nominale di 3 euro ciascuna, al prezzo di collocamento di 36 euro l'una e poi di 39,50 nel 2014, equivalente ad un esborso complessivo pari a circa 8 mila euro. Inoltre i funzionari condizionavano l'acquisto e la detenzione di tali prodotti finanziari all'apertura di un conto corrente e del relativo conto di deposito titoli.
Il contesto macro finanziario-giuridico in cui si è trovata ad operare la banca Veneta tra il 2012 e il 2014, era quello del recepimento del pacchetto di norme cosiddette Basilea 3, proposto dal Comitato interbancario Svizzero; quello di essere inserita tra le 15 banche Italiane considerate sistemiche a livello Europeo e di ricadere perciò all'interno del perimetro di vigilanza della BCE ed infine la chiusura del bilancio negativa. La concomitanza di tutti questi fattori ha imposto il lancio di un aumento di capitale, da deliberare una o più volte nell'arco di 5 anni (decorrenti dall'aprile 2012) con l'emissione di 15 milioni di azioni per complessivi 45 milioni di euro alla volta. L'intenzione di questa strategia era quella di raggiungere il necessario rafforzamento patrimoniale prescritto dalla nuova regolazione. I documenti acquisiti dall'Autorità durante la fase istruttoria del procedimento, hanno evidenziato come i funzionari di filiale fossero fortemente pressati dai loro vertici per collocare a qualunque costo le azioni di nuova emissione e garantire così il successo dell'operazione di patrimonializzazione, essi erano indotti a condizionare l'apertura di un qualunque rapporto bancario (dall'accensione del mutuo alla sottoscrizione di un conto corrente), all'acquisizione dello status di socio della Banca.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto queste pratiche commerciali scorrette “in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, limitando considerevolmente la libertà di scelta del medesimo in relazione ai prodotti di mutuo, facendovi accedere solo sottoscrivendo titoli della Banca e che fosse necessario instaurare un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca collegato al mutuo”. Per questi motivi ha irrogato una sanzione pecuniaria di 2,9 mln € relativamente alla concessione di mutuo subordinata all'acquisto delle azioni e di 2,1 mln di € per il fatto di avere condizionato tale concessione all'apertura di un conto corrente.
Il provvedimento ad oggi (data di pubblicazione del post ndr), può essere ancora impugnato presso il TAR del Lazio, e se il Tribunale Amministrativo dovesse confermarlo, i proventi andranno ad alimentare il fondo amministrato dal Ministero per lo sviluppo economico di finanziamento per i progetti a favore dei consumatori attuati dalle loro associazioni, dalle Regioni a dagli enti camerali. Saranno da valutare le eventuali conseguenze che un'azione giuridica potrà sortire sulla valenza contrattuale degli strumenti negoziati alla luce di questa condanna amministrativa.

mercoledì 7 giugno 2017

Il prestito vitalizio ipotecario

Questa particolare forma di finanziamento, mutuata dall'esperienza internazionale di matrice anglosassone (lì indicata con i termini lifetime mortgage o reverse mortgage ossia mutuo vitalizio o mutuo al contrario), prevede la possibilità, limitata a proprietari di casa con un'età superiore ai 60 anni, di chiedere, ad istituti bancari, un finanziamento d'importo massimo pari al valore di mercato dell'immobile di proprietà, rimborsabile a scadenza o alla morte del finanziato.
La prima apparizione normativa che ha regolato il prestito vitalizio, si può far risalire al lontano 2005 quando un decreto legge (il n.203 del 30 settembre 2005) del Governo Berlusconi II, promulgato dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, contenente misure urgenti per contrastare l'odiato fenomeno dell'evasione fiscale; introduceva nel nostro ordinamento, con l'articolo 11-quaterdecies comma 12, un prestito a medio-lungo termine, rimborsabile a scadenza, riservato a persone fisiche di età superiore a 65 anni, assistito da ipoteca di primo grado iscritta su immobili residenziali. La conversione in legge di quel decreto, l'attuazione della legge 44/2015 riformatrice dell'ambito e da ultimo l'emanazione recente del Decreto Ministeriale (il Ministero è quello dello Sviluppo Economico) datata 2 marzo 2016, hanno reso finalmente operativo il Prestito Vitalizio Ipotecario.
Vediamo quali sono gli elementi essenziali costituenti il Prestito Vitalizio Ipotecario: l'età: il richiedente deve avere almeno 60 anni compiuti; la proprietà di un immobile messo a garanzia del finanziamento; il rimborso integrale della somma finanziata potrà avvenire in un'unica soluzione alla morte del finanziato o alla scadenza contrattuale (esistono naturalmente clausole contrattuali di salvaguardia per il finanziatore nel caso mutino i diritti reali sull'immobile); regime fiscale agevolato e consolidati criteri di trasparenza nell'offerta del prestito esplicitati e garantiti dal regolamento ministeriale.

martedì 30 maggio 2017

La nuova Camera di Commercio Metropolitana

Le province di Milano, Monza e Lodi, saranno l'ambito territoriale in cui agirà il nuovo Ente Camerale, derivante dall'accorpamento delle tre Camere di Commercio oggi esistenti, che diverranno una sola con sede legale a Milano e distaccamenti a Monza e Lodi.
La Camera di Commercio Metropolitana, sarà formalmente costituita e diverrà operativa quando sarà designato il Consiglio direttivo formato dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e resterà in carica 5 anni (dal 2017 al 2022). La procedura tecnica operativa che condurrà alla piena e operativa istituzione della Camera Metropolitana, è affidata ad un commissario ad acta incaricata dal Ministro dello Sviluppo Economico ed individuata nella persona di Elena Vasco attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano.
Le funzioni svolte dal nuovo ente saranno quelle previste dalla legge di riordino delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura la n.580/1993 così come modificata dal D.L.vo 219/2016 e nello specifico si occuperà di: tenere il registro legale generale delle imprese; tutela del consumatore e della fede pubblica ; sostegno alla competitività delle imprese e molto altro.

mercoledì 17 maggio 2017

DDL Concorrenza in dirittura d'arrivo (forse)

La legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato un ambizioso progetto elaborato dal terzo governo Berlusconi e rimasto tuttora inattuato. La norma che la istituisce è la numero 99 del 23 luglio 2009, al cui interno, oltre ad emanare alcune “disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, dispone l'adozione annuale della legge per il mercato e la concorrenza, con lo scopo di rimuovere ostacoli regolatori (normativi e amministrativi) all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Il Disegno di Legge (DDL), che il Governo, su proposta del suo Ministro dello Sviluppo Economico, deve presentare al Parlamento per l'approvazione, deve avere appunto cadenza annuale e deve essere trasmesso all'organo legislativo entro 60 giorni dalla data di presentazione, al “Primo Ministro”, della Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che avviene entro il 31 marzo di ogni anno. Per essere più chiari: il Governo, entro la fine del mese di maggio, deve trasmettere, al Parlamento, il Disegno di Legge in parola.
Lo stato di fatto? Il primo documento elaborato dal Governo (dal lontano 2009) è stato redatto dal Ministro Federica Guidi e presentato alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015. Trasmesso poi al Senato l'8 ottobre 2015, dopo la sua approvazione, da dove è uscito modificato il 5 maggio 2017 e ora giace, in attesa di essere calendarizzato nella discussione generale dell'assemblea Camerale, sui tavoli delle Commissioni Finanze e Attività Produttive di quel ramo del parlamento, riunite in sede referente.
Il testo disponibile, in attesa di un'approvazione definitiva (sì perché l'Iter di passaggio tra un ramo e l'altro del Parlamento – la cosiddetta navetta – può continuare fino a quando le due “camere” non siano d'accordo su un testo identico e condiviso), è organizzato in 9 capitoli (capi in gergo tecnico). Il primo si riferisce al grande tema delle Assicurazioni e dei fondi pensione, si prosegue con quello delle Comunicazioni, a cui seguono modifiche normative per i Servizi Postali, l'Energia, l'Ambiente, i Servizi Bancari, quelli Professionali, Sanitari ed infine variano alcune regole nel campo del Turismo e dei Servizi di Trasporto.
L'approvazione del Testo legislativo modificato al Senato, e quindi trasmesso alla Camera per la seconda lettura, è avvenuta con la posizione del voto di fiducia da parte del Governo. Un forte segnale politico che potremmo interpretare con una ferma volontà esecutiva a voler terminare in tempi rapidi la promulgazione della Legge, senza l'apporto di altre ulteriori variazioni. Questa fretta si è anche però già rivelata una scelta deludente per il Garante della Privacy: Antonello Soro, che nel testo provvisorio della norma non ha trovato la proposta discussa in commissione parlamentare per limitare e regolare le ormai fastidiose telefonate indesiderate, che avrebbe visto l'implementazione del Registro delle Opposizioni, con l'estensione alla possibilità d'iscrizione delle numerazioni mobili. Il giudizio complessivo espresso pubblicamente da Federconsumatori-Adusbef bolla come inutile e dannosa per i consumatori l'atto uscito dal Senato.
Noi ci riserveremo un'analisi minuziosa del testo definitivamente approvato, prima di esprimere una complessiva valutazione sull'utilità ed efficacia delle modifiche normative introdotte.

mercoledì 10 maggio 2017

Il credito ai consumatori con cessione del quinto

Il prestito ai consumatori contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è una specifica forma di finanziamento consentita a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e a pensionati, in cui la restituzione della somma ricevuta a credito, avviene mediante il trattenimento della rata, (il cui ammontare può raggiungere al massimo il quinto dello stipendio), direttamente sulla busta paga del lavoratore o sulla cedola pensionistica del pensionato. Il datore di lavoro o ente pensionistico di riferimento, trasferirà tale trattenuta alla Banca o alla società Finanziaria autorizzata, che ha concesso il finanziamento.
La normativa di riferimento, disciplinante il tema del credito ai consumatori, è contenuta nel Decreto Legislativo 385 del primo settembre 1993 (noto anche come Testo Unico Bancario – TUB) precisamente si trova nel Titolo VI al Capo II agli articoli 121 e seguenti (fino al 126), modificati dal D.L.vo 141/2010 attraverso cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2008/48 CE, relativa proprio ai contratti di credito ai consumatori.
Innanzitutto delimitiamo il campo di applicazione: rientrano in questo ambito le somme prestate al consumatore d'importo compreso tra i 200 e 75.000 euro. Il consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, è la persona fisica che agisce economicamente per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Per esempio l'acquisto della stampante per l'ufficio è escluso da questa casistica. I finanziatori e i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito, devono osservare alcuni obblighi informativi precontrattuali: ovvero sono obbligati, prima della conclusione del contratto di credito, a trasmettere al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, così da permettere un facile confronto tra le varie offerte presenti sul mercato creditizio. In caso di ripensamento è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula ed è sempre possibile il rimborso anticipato. Nel rimborso anticipato il consumatore avrà diritto ad una riduzione del costo totale del prestito pari all'ammontare degli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del finanziamento, però il finanziatore potrà pretendere un indennizzo d'importo massimo pari all'1% della somma rimborsata in anticipo, entro il limite della quota d'interessi scontata (art.125-sexies).
Il principale termine di confronto ed elemento guida nella scelta del finanziamento è sicuramente e naturalmente il suo costo. Esso è composto: dagli interessi, dalle commissioni (come le spese di apertura pratica e di gestione del prestito), dalle imposte e dall'assicurazione. Il costo del prestito, viene espresso mediante il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), calcolato in percentuale sul credito concesso e su base annua.

In caso di contenzioso con il finanziatore si potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere stragiudizialmente la controversia e di certo le decisioni non mancano. Il 70% dei circa 15.000 ricorsi presentati ai collegi arbitrali nel 2016 hanno riguardato lo spinoso tema del Credito ai consumatori con specifico riguardo verso la Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e l'annoso problema del calcolo della somma per la riduzione del costo del prestito in caso di estinzione anticipata. In genere quello che si verifica è che il finanziatore, come richiamato sopra nell'art.125-sexies del TUB, in caso di estinzione anticipata del credito, sconta dalla somma da rimborsare, l'ammontare degli interessi residui e gli eventuali costi del prestito applicati come possono essere per esempio le spese di incasso rata, mentre secondo gli orientamenti prevalenti e consolidati espressi dalle varie decisioni arbitrali su casi di controversie sul tema, l'Arbitro impone al finanziatore anche il rimborso delle altre voci di costo non fruite quali: le commissioni bancarie finanziarie, quelle spettanti all'intermediario finanziario, agente mediatore e gli oneri assicurativi . Essi vengono calcolati con questo semplice metodo: si considerano le diverse somme per ciascuna voce di costo al momento della stipula contrattuale, si calcola la loro incidenza su ogni rata (dividendo tali costi per il numero di rate totali del prestito) e il risultato così ottenuto (il valore pro-quota) viene moltiplicato per le rate residue insolute al momento di estinzione anticipata del prestito, ottenendo gli ulteriori oneri da scontare. Logico noh?

mercoledì 3 maggio 2017

Privacy, nuovo Regolamento Europeo

Il trattamento dei nostri dati personali risulta sempre più spesso fuori dal nostro controllo. Frequentemente ignoriamo o consideriamo con troppa leggerezza i passaggi di mano, il trasferimento, l'uso e perché no il commercio che i titolari e responsabili incaricati del trattamento dei nostri dati personali fanno con essi, a volte, senza il nostro consenso e a nostra insaputa. Inoltre i moderni strumenti tecnologici e la mole di informazioni che transita in ogni momento sulle autostrade informatiche e sui nostri dispositivi connessi alla rete, combinati con la continua espansione dei confini nazionali divenuti ormai continentali, Europei, impongono una revisione organica ed armonizzata alla disciplina della Privacy.
Per tutti questi motivi, nel mese di gennaio 2012 la Commissione Europea, ha presentato il cosiddetto “Pacchetto protezione dati”, composto da due principali strumenti legislativi: il Regolamento UE 2016/679 e la Direttiva UE 2016/680, che diverranno pienamente operativi in tutti gli Stati membri entro il 25 maggio 2018. Il Regolamento disciplina la protezione e la circolazione dei dati personali riferiti a persone fisiche; mentre la Direttiva norma l'uso di questi dati da parte delle Autorità competenti per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
L'indispensabile guida informativa sull'argomento redatta ed elaborata dal Garante della Privacy (la nostra Autorità Nazionale in materia di protezione dei dati personali), a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti necessari, individua ed evidenzia sei macro capitoli oggetto di modifiche e variazioni introdotte dal Regolamento Europeo rispetto alla normativa attuale. Nel primo: i Fondamenti di liceità del trattamento, si conferma che ogni trattamento del dato personale (che secondo definizione è considerato tale una qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come il nome, l'ubicazione, un identificativo on-line o elementi caratteristici della sua identità fisica, economica, politica e sociale), ogni trattamento dicevamo, deve avere un'idonea base giuridica che potrà essere: il consenso; l'adempimento ad obblighi contrattuali; gli interessi vitali della persona; l'interesse pubblico ecc...Nella sezione dedicata all'informativa, si introducono elementi di maggiore trasparenza a carico del titolare a cui conferiremo i nostri dati: egli dovrà sempre fornire all'interessato i suoi contatti, dirgli se trasferirà i dati in Paesi terzi e con quali strumenti e il loro periodo di conservazione ed informarlo sul diritto a presentare reclamo all'Autorità di controllo. Nel terzo capitolo sono analizzati i diritti degli interessati e le modalità con cui esercitarli. Nel quarto abbiamo gli obblighi disciplinanti il comportamento del titolare, responsabile, incaricato del trattamento. Con il quinto capitolo si introduce la novità più sostanziale del provvedimento regolamentare in materia di privacy: un approccio alla gestione del trattamento dei dati personali in capo ai titolari, basato sull'adozione di misure responsabilizzanti (accountability) atte alla riduzione del rischio che il patrimonio di informazioni raccolte, venga usato in modo difforme a quanto disposto. Infine nell'ultima sezione si disciplina il trasferimento dei dati verso paesi terzi e organismi internazionali.
L'argomento è certamente complesso e questa è solo una breve introduzione che avrebbe però lo scopo di stimolare un minimo approfondimento, affinché si possano esercitare consapevolmente i nostri diritti in materia di protezione dei dati personali.

venerdì 28 aprile 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: donaci il tuo 5 per mille

S'incammina verso il traguardo del terzo anno la dichiarazione dei redditi precompilata e si arricchisce di nuove voci di spesa da portare direttamente in detrazione come quelle sostenute per l'acquisto di farmaci, per le visite sanitarie presso psicologi, ottici, radiologi e per i costi delle ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica effettuate sulle parti comuni del condominio e comunicate all'Agenzia delle Entrate dagli amministratori.
Il 730 precompilato è consultabile on-line nell'area riservata del sito dell'Agenzia Fiscale, a cui è possibile accedere con la Carta Nazionale dei Servizi (a patto di possedere idoneo lettore elettronico) oppure tramite SPID (il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale) o ancora con i consueti Pin e/o password dei servizi web. La dichiarazione dei redditi 2017 (riferita ai compensi percepiti nel 2016) è disponibile per la sola lettura dallo scorso 18 aprile, mentre dal prossimo 2 maggio sarà modificabile ed integrabile con eventuali dati mancanti. Il 24 luglio 2017 sarà la data di scadenza fissata per il suo invio.
L'anno scorso (precompilata 2016 – redditi 2015) sono stati circa 19 milioni i contribuenti destinatari del modello dichiarativo già compilato, a cui si sono aggiunti, come anche per quest'anno, i restanti 16 milioni utilizzatori del modello Redditi (ex Unico), che fanno perciò stimare in 30 milioni complessivi i componenti della platea di cittadini-contribuenti percettori di reddito su cui calcolare le imposizioni fiscali. Nel 2016, dicevamo, come dichiarato dall'Agenzia delle Entrate in un suo Comunicato Stampa del 27 luglio 2016, 2 milioni di contribuenti hanno trasmesso il modello autonomamente e nella geografia di utilizzo del servizio a livello provinciale spicca la nostra provincia: Monza e Brianza dove il 16,8% dei cittadini ha scelto questo modo innovativo per adempiere ai propri obblighi fiscali. Vedremo quest'anno quale sarà il tasso di gradimento che riscuoterà questa semplice modalità di adempimento dichiarativo giunta ormai al terzo anno di sperimentazione.
Sul finire vi ricordo, miei cari lettori, di sostenere le nostre attività di consulenza e tutela dei diritti dei consumatori, destinandoci il vostro 5 per mille: CONFCONSUMATORI LOMBARDIA c.f.97295970152

mercoledì 26 aprile 2017

Tariffe di Roaming, addio dal 15 giugno 2017

Dal 15 giugno 2017 si potranno utilizzare i propri dispositivi mobili negli spostamenti all'interno dell'UE pagando lo stesso prezzo che nel proprio paese di origine, ovvero il roaming alle tariffe nazionali.
Il roaming (sostantivo di origine inglese – to roam – che tradurremmo letteralmente con il verbo girovagare, vagare) è l'accordo tra due operatori fornitori del servizio di telefonia mobile, operanti in paesi diversi, in base al quale gli utenti di una società possono utilizzare la rete delle altre.
Prima che la Commissione Europea regolasse il mercato delle tariffe internazionali (con il Regolamento 717 del 2007), i costi che un viaggiatore continentale poteva sostenere per effettuare telefonate con il proprio telefono mobile da un Paese all'altro, variavano notevolmente in funzione della nazionalità raggiunta. Per cercare di uniformare tali spese e nell'ottica di raggiungere una connessione continentale, la Commissione Europea, ha cominciato, appunto nel 2007, a regolare la giungla delle tariffe di roaming, fissando dei “tetti” massimi per questi costi, sia per il consumatore al dettaglio (retail), che per le aziende all'ingrosso (wholesale). Successivi e susseguenti provvedimenti regolatori (come i Regolamenti Ue 531 e 1203 del 2012), hanno ulteriormente ridotto le tariffe di roaming regolamentate: nel 2007 una chiamata internazionale mobile in uscita sarebbe costata 0,49 €/min, ora dal prossimo 15 giugno costerà 0,032 €/min. Un centesimo sarà il costo per SMS inviato mentre per il traffico dati la riduzione sarà più graduale: nell'arco di 5 anni; infatti dal costo di 7,7 €/GB del 15 giugno 2017, si arriverà a 2,5 €/GB dal I gennaio 2022. Tali spese saranno conteggiate come utilizzo nazionale dello smartphone nel caso di opzioni tariffarie a pacchetto.
La regolazione dei prezzi internazionali avrebbe, secondo autorevoli osservatori economici, svolto un importante ruolo nella diminuzione generale delle tariffe telefoniche, in barba a tutti i detrattori delle funzioni e delle potestà legislative in capo alla vituperata Unione Europea.
Infine per i più curiosi, segnalo un simulatore (excel) in grado di confrontare i costi di alcune tariffe a pacchetto offerte dai 28 Stati membri dell'Unione.

lunedì 24 aprile 2017

Prenotazione delle vacanze on-line

Trascorsa la Pasqua ed i brevi “ponti” festivi collegati alle imminenti ricorrenze Istituzionali (25 aprile, I maggio e 2 giugno), che consentono la pianificazione di viaggi e soggiorni “mordi e fuggi”, il prossimo traguardo di riposo dalle fatiche lavorative, e che consentirà una programmazione di più ampio respiro, sarà l'arrivo delle tanto attese ferie estive
La prenotazione delle vacanze avviene sempre più frequentemente attraverso la consultazione di siti web che offrono servizi di comparazione tra i vari elementi costitutivi di un pacchetto turistico. Grazie proprio a questi moderni strumenti, il consumatore può costruirne uno adatto e personalizzato alle proprie specifiche esigenze: dalla scelta di prenotazione del volo a quella dell'alloggio e di tutte le altre tipiche componenti che formano il viaggio.
Nell'ambito delle politiche di rafforzamento della tutela dei consumatori Europei, sviluppate dal Dipartimento Giustizia, Consumatori e Parità di Genere della Commissione Europea e guidato dalla Commissaria Věra Jourová, sono svolti periodicamente i cosiddetti SWEEPS, ovvero delle analisi (screening per usare il termine Inglese) sul rispetto della normativa Europea in ambito consumeristico da parte dei siti web attivi nel continente. L'ultimo monitoraggio effettuato all'inizio di ottobre 2016 e pubblicato lo scorso 7 aprile (2017), ha analizzato la conformità di 352 siti web specializzati nell'offerta di servizi per la comparazione di viaggi e per la prenotazione degli stessi, operanti in 26 paesi della UE più Norvegia ed Islanda. L'analisi ha rilevato che solo 117 (dei 352 monitorati) hanno superato l'esame di conformità e trasparenza della legge Europea, mentre il restante 67 % (235 siti: due terzi del totale) è stato segnalato per ulteriori approfondimenti. I principali tipi di problemi emersi hanno riguardato il prezzo delle offerte, le informazioni, ed il metodo di copertura delle comparazioni. Nel 32,1% dei casi (113 siti) il prezzo presentato nella lista di confronto tra le offerte è risultato diverso da quello finale calcolato all'atto della prenotazione. In altri 106 il metodo di calcolo per ottenere l'ammontare del prezzo finale è stato poco chiaro. Per 91 siti web l'ingannevole disponibilità limitata dell'offerta lascia il dubbio se questa limitazione sia propria del portale o dell'offerente stesso, introducendo un certo grado di scorrettezza commerciale nella stipula contrattuale. Infine molti websites presentano difetti informativi tra cui quelli basilari d'identificazione e localizzazione dello stabilimento di soggiorno. Il prossimo passo sarà quello di contattare i referenti dei siti irregolari per invitarli a regolarizzarsi, diversamente le autorità Nazionali preposte alla tutela dei consumatori (in Italia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) avvieranno procedimenti amministrativi e giudiziari.
Perciò miei cari lettori, quando comprate viaggi on-line seguite questi 7 semplici consigli della Commissione Europea e minimizzerete il rischio che insorgano problemi: 1) Il venditore del servizio di viaggio è contattabile? 2) Hai tutte le informazioni che ti servono sul volo, sull'Hotel ecc..? 3) Sai esattamente quanto ti costerà il servizio? 4) Hai qualche diritto di rimborso se cancelli la tua prenotazione? 5) I termini contrattuali sono consultabili facilmente? 6) Hai riscontrato problemi? 7) Cosa è previsto se il tuo volo ritarda?
Occhio alla penna e buon viaggio.

mercoledì 5 aprile 2017

Veneto Banca – aggiornamento [aprile 2017]

Il caso Veneto Banca e quello della sua cugina Popolare di Vicenza, sono l'ultimo emblema (in ordine di tempo) di risparmio tradito. Per farla breve, i numerosi risparmiatori azionisti della Banca di Montebelluna (nata con la forma della Società Cooperativa e trasformatasi alla fine del 2015 in società per azioni), acquistavano azioni, classificate dalla Consob tra gli strumenti finanziari largamente diffusi tra gli investitori ma illiquidi, a prezzi (deliberati direttamente dal Consiglio di Amministrazione) superiori ai 35 euro/azione, e raggiungevano il loro valore massimo alla fine del 2012, quando venivano vendute a 40,75 €/azione.
Poi... il declino.
La pessima gestione finanziaria dell'Istituto di credito, ha causato la costante e annuale chiusura dei bilanci in perdita ed il conseguente deprezzamento dei valori azionari, fino al varo del necessario aumento di capitale, indispensabile alla sopravvivenza della società stessa. Aumento di capitale formalizzatosi il 30 giugno 2016 con la svalutazione delle 114 milioni di azioni già collocate, e trasformate in “Nuove Azioni” all'irrisorio valore attuale di 0,10 €/azione, in più, questa operazione societaria, è avvenuta con l'emissione di 9,88 miliardi circa di nuove azioni, sottoscritte per l'equivalente di 988 milioni di euro dal Fondo Atlante, che è divenuto così il principale azionista della Banca, con una partecipazione al capitale sociale  pari al 97,64 %.
Per gli investitori un' immane svalutazione e perdita di valore dell'azione, calcolata intorno al 99%. Tradotto in altri termini: chi avesse investito in questi strumenti finanziari nel corso dell'ultimo decennio, dopo il I luglio 2016 avrebbe visto quasi azzerato il suo patrimonio.
Da qui, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca, si è impegnato nel risanamento e rilancio dell'Istituto, avallando l'azione di responsabilità (deliberata dall'assemblea dei soci il 16 novembre 2016) contro i precedenti amministratori, e promuovendo tra gli azionisti (75 mila) un'offerta di transazione, ovvero di rimborso pari al 15 % della perdita teorica stimata.
Nel comunicato stampa del 28 marzo 2017, la Banca ha annunciato di aver registrato un'ampia adesione all'offerta proposta: 54.359 azionisti (pari al 73 % circa del totale) e si è detta pronta a rinunciare alla condizione sospensiva del raggiungimento dell'80%, per dare corso agli indennizzi promessi.
Intanto il bilancio 2016 registra un segno rosso per 1,5 miliardi di euro ed il vero risanamento (leggi ricapitalizzazione) procederà ricorrendo alle garanzie pubbliche possibili con il Decreto Salva Risparmio, sempre che gli organi di vigilanza (Banca d'Italia, BCE e Commissione Europea) rilascino il loro assenso. L'evoluzione della vicenda è tutta in divenire, si prospetta anche un'imminente fusione con la Popolare di Vicenza.
Gli azionisti rimasti fuori dalla transazione perché privi dei requisiti o perché contrari nei termini a questa magra consolazione, potranno adire le vie legali nel caso ricorrano inadempimenti regolamentari nella negoziazione dei titoli azionari. Ciascun caso potrà essere valutato dai nostri avvocati. Prenota l'appuntamento al nostro sportello.

mercoledì 29 marzo 2017

La luce sul canone

Il titolo di questo post è la denominazione di un progetto per l'assistenza informativa sul canone TV riscosso nella bolletta elettrica, rivolto ai consumatori ed attuato da un gruppo di associazioni: Cittadinanzattiva (capofila); Movimento Consumatori e Confconsumatori, finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Insieme ad esso, ne sono stati approvati altri 5, tutti riferibili ad altrettanti raggruppamenti delle 20 associazioni di Consumatori che formano il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). Seguendo questo link La Luce sul Canone potrete rispondere ad un breve questionario e valutare quanto siete ferrati in materia di Canone Tv ed eventualmente risolvere eventuali dubbi che dovessero insorgere durante la compilazione, contattando il numero verde 800 82 1614 o la casella e-mail: canonerai@confconsumatori.it.
Ricordiamo brevemente gli elementi normativi essenziali che hanno introdotto l'applicazione del balzello direttamente nel costo della fattura elettrica, così da rinfrescarci la memoria e prepararci alle risposte del questionario. Dobbiamo ritornare con la mente alla fine del 2015, quando il Parlamento approvava la Legge di stabilità 2016, al cui comma 153 dell'unico articolo che la compone, si modificava il Decreto Regio del 1938 (provvedimento istitutivo dell'abbonamento radio-televisivo), introducendo la presunzione di detenzione di un apparecchio TV laddove fosse presente un'utenza elettrica. Sarebbe stato l'abbonato, mediante compilazione e presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita Dichiarazione Sostitutiva, dispensarsi dal pagamento dell'abbonamento allora fissato nell'ammontare di euro 100 e dilazionato in 10 rate mensili. La prima buona notizia è che quest'anno (2017) l'ammontare del canone Tv è diminuito a 90 euro: così come previsto dal comma 40 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2017 (che tra parentesi continua a cambiare nome: adesso si chiama, -per aggiornare i più distratti -: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) e la seconda buona notizia è che … no, in effetti non ce ne sono altre.
Il questionario del progetto ha anche la finalità di raccogliere alcune opinioni dei consumatori che potranno esprimersi sulla destinazione dell'extra gettito ricavato dalla nuova modalità di esazione.