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mercoledì 7 ottobre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Rimborso di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici


Il decreto legge 18/2020, cosiddetto Cura Italia, è stato il primo provvedimento normativo, adottato dal Governo Italiano il 17 marzo 2020, per affrontare le prime conseguenze economiche derivanti dagli effetti di propagazione dell'epidemia Covid-19. Esso contiene varie disposizioni legislative che hanno il proposito di sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra queste, iniziamo a valutare il contestatissimo articolo 88-bis, concernente le regole per ottenere il rimborso di titoli di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici, inutilizzati a causa delle note limitazioni di movimento imposte dalle misure di contenimento dell'epidemia.
L'articolo in questione, enuncia, al suo primo comma, che si applica l'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), alla prestazione dovuta nei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo; di soggiorno e di pacchetti turistici, acquistati da soggetti posti in quarantena fiduciaria, risultati positivi a Corona virus o avente destinazione stati esteri dove sia impedito lo sbarco per ragioni sanitarie. Questo implica che il venditore del titolo turistico, non potrà erogare la prestazione per sopravvenuta impossibilità e altresì non potrà pretenderne il pagamento dal consumatore ma anzi dovrà restituirgli l'eventuale acconto già versato.
Il consumatore comunicherà al prestatore di servizi turistici, entro 30 giorni, la sopravvenuta impossibilità, e questi erogherà entro lo stesso termine di 30 giorni, il rimborso della somma versata o l'erogazione di un voucher di pari valore da utilizzare entro 18 mesi dalla data di emissione. Allo stesso modo si procederà nel caso di annullamento del viaggio da parte del vettore.
Quelle appena illustrate sono le disposizioni attuali in vigore, ma originariamente la spendibilità del buono era di solo 12 mesi ed esplicitamente, il comma 12 dell'articolo, dopo la conversione in legge del decreto, avvenuta il 24 aprile 2020, prevedeva che l'erogazione del voucher assolvesse completamente gli obblighi di rimborso senza la necessaria accettazione del destinatario, limitando la possibilità di scelta del consumatore, con evidente squilibrio a favore delle imprese turistiche.
Il 13 maggio 2020, una raccomandazione della Commissione Europea sul tema dei buoni offerti ai viaggiatori in sostituzione dei rimborsi monetari spettanti per l'annullamento di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, ha raccomandato l'adozione legislativa, da parte degli stati membri, di alcuni correttivi nelle disposizioni vigenti, come la possibilità, nel caso il buono duri più di 12 mesi, di poter ottenere la conversione in denaro allo scadere dell'anno e nel caso alla scadenza non fosse utilizzato l'erogazione della somma equivalente entro 14 giorni dalla richiesta. La raccomandazione, infine consiglia di promuovere tra i consumatori l'accettazione dei buoni, per salvaguardare l'attività economica degli operatori turistici.
I correttivi introdotti all'articolo 88-bis del decreto Cura Italia, con la legge di conversione del Decreto Rilancio (D.L.34/2020), legge 77 del 17 luglio 2020, recepiscono i correttivi proposti dalla raccomandazione Europea, e hanno modificato l'originario e contestato comma 12. Mantengono lo stesso impianto originario: ovvero l'erogazione del voucher senza che vi sia accettazione del consumatore, però si introducono altre correzioni: si estende la validità da 12 a 18 mesi dalla data di emissione, potrà essere utilizzato presso un altro operatore appartenente al gruppo societario dell'emittente e nel caso di inutilizzo, alla scadenza, o dopo 12 mesi dall'emissione, si potrà richiedere la somma equivalente entro 14 giorni. Infine presso il ministero dei Beni Culturali e del Turismo è istituito un fondo che rimborsa i buoni emessi da operatori turistici nel frattempo falliti.

mercoledì 11 aprile 2018

Qual è il momento migliore per acquistare il biglietto aereo?


La pianificazione di un viaggio, per motivi di svago o di lavoro, costringe sempre il viaggiatore ad una prima fondamentale scelta strategica, guidata dall'indole stessa dell'attore o da altri fattori contingenti del momento, ovvero: acquistare il pacchetto viaggio completo? o assemblarlo personalmente? Adottare una filosofia off-line (schema classico: agenzia viaggi; acquisto pacchetto turistico e godimento della vacanza), ci risparmia dall'attività di ricerca e confronto che svolge invece il turista on-line, a cui potrebbero interessare alcuni consigli utili per risparmiare sul costo del viaggio nella fase di acquisto del biglietto aereo.
Il rapporto annuale sul trasporto aereo, giunto alla sua quarta edizione, elaborato e pubblicato a dicembre 2017 da ARC (Airline Reporting Corporation: società Americana di servizi per le compagnie Aeree e le Agenzie di viaggio) e Expedia Group (agenzia di viaggi on-line proprietaria del marchio Trivago), si basa sull'analisi di un'ingente mole di dati, relativa ai prezzi dei voli venduti dalle compagnie aeree mondiali per le diverse classi di destinazione: domestiche ed internazionali, raccolti tra il I settembre 2016 e il 31 agosto 2017.
Acquistare il biglietto aereo almeno 30 giorni prima della data di partenza, generalmente, garantisce un certo risparmio sul costo del volo e viaggiare in classe business (per i turisti) risulta più conveniente se l'acquisto e il viaggio sono svolti nel fine settimana: quando i viaggiatori d'affari scarseggiano.
Il rapporto fornisce alcune tabelle di sintesi in cui è possibile, in base al paese di origine, valutare in quale giorno della settimana risulti più conveniente prenotare il volo e quello in cui iniziare il viaggio. Esaminando il caso Italiano emerge che il giorno migliore per la prenotazione di un volo internazionale è la domenica (il peggiore il venerdì), mentre per iniziare il viaggio è consigliato scegliere il venerdì (risulterebbe invece svantaggioso partire il sabato). Nei voli domestici il maggior risparmio si otterrebbe prenotando la domenica e partendo il sabato, sconsigliati il venerdì e il mercoledì per la prenotazione e la partenza rispettivamente.
Infine il mese migliore per l'acquisto di un volo internazionale sarebbe marzo, i peggiori: dicembre e agosto. Per volare su destinazioni domestiche, il miglior prezzo si spunterebbe in dicembre e il peggiore in luglio.
In conclusione: si ottengono i maggiori risparmi sul prezzo d'acquisto del biglietto aereo se la prenotazione avviene almeno un mese (30 giorni) prima della partenza e di domenica, scegliendo il volo del venerdì (per destinazioni internazionali).

domenica 30 luglio 2017

Il Contratto d'albergo

Il periodo più desiderato dell'anno è finalmente arrivato, l'inizio del prossimo mese di agosto, segnerà l'avvio ufficiale delle tanto agognate ferie estive. L'occasione è propizia per concedersi soggiorni in amene località esotiche oppure per esplorare la variegata offerta turistica proposta dalle mete domestiche.
I 38 milioni di Italiani che hanno scelto di andare in vacanza quest'estate (il 9% in più dello scorso anno), secondo quanto afferma una ricerca Coldiretti/Ixè, resteranno in maggioranza in Italia (il 78%) e quasi la metà di essi: il 49% dei vacanzieri, ha scelto la prenotazione delle strutture ricettive on-line.
La regolazione organica del settore è avvenuta con l'emanazione del Codice del Turismo (D.L.vo 79 del 23 maggio 2011) pesantemente modificato dalla sentenza n.80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale che ne ha abrogato alcuni articoli, delimitando il perimetro di podestà legislativa in capo alle Regioni, sforato dalla normativa Statale.
Il “Contratto d'albergo”, che sembra essere la forma più diffusa per l'acquisto del soggiorno turistico, è l'accordo mediante il quale l'albergatore si impegna nei confronti del cliente, dietro il pagamento di un prezzo, a fornire l'alloggio ed eventuali servizi accessori. Questo accordo, disciplina i diritti e i doveri del turista e dell'albergatore durante la fruizione delle strutture ricettive, che potremmo classificare in strutture alberghiere vere e proprie (alberghi, motels, villaggi-albergo e residenze turistico alberghiere); ed extra-alberghiere (campeggi, bed&breakfast,agriturismo, villaggi turistici etc...).
Il primo elemento caratterizzante la stipula negoziale è la fase di prenotazione, che può avvenire per telefono, lettera, mediante agenzia o tour operator, e ancora via internet. Con la prenotazione, l'albergatore s'impegna a tenere a disposizione del turista l'alloggio e i servizi accessori eventualmente pattuiti. La prenotazione può essere semplice o rafforzata, nel primo caso l'impegno è solo formale, mentre nel secondo, la serietà del cliente è avvalorata dal versamento di una somma in denaro a titolo di anticipo e/o caparra. In quest'ultimo caso l'eventuale inadempienza all'impegno concordato potrebbe causare rilevanti danni economici per il consumatore.
Durante la fruizione del servizio, il cliente dovrà rispettare le regole interne della struttura, liberare la camera nei tempi previsti dall'albergatore e pagare l'importo concordato, controllando che sia conforme a quello pubblicizzato o pattuito e ricordando che il listino prezzi deve riportare i costi Iva inclusa. L'albergatore avrà l'obbligo di offrire i propri servizi a qualsiasi cliente senza discriminazioni; gli unici motivi validi per rifiutare un cliente sono l'indisponibilità di alloggi o l'omessa presentazione di un documento d'identità. Egli fornirà al turista la camera ed i servizi accessori in conformità a quanto concordato e garantirà la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi in cui si svolge il servizio.
Infine l'albergo è responsabile dei beni dei clienti, che possono distinguersi in portati (gli oggetti di uso comune che si tengono in stanza) o depositati (carte valori, contanti, gioielli etc...) affidati alla custodia dell'albergatore. Nel caso dei beni portati che subissero danneggiamento o sottrazione, la responsabilità dell'albergatore sarà limitata fino al massimo di cento volte il prezzo della stanza; mentre sarà illimitata per i beni custoditi.

lunedì 24 aprile 2017

Prenotazione delle vacanze on-line

Trascorsa la Pasqua ed i brevi “ponti” festivi collegati alle imminenti ricorrenze Istituzionali (25 aprile, I maggio e 2 giugno), che consentono la pianificazione di viaggi e soggiorni “mordi e fuggi”, il prossimo traguardo di riposo dalle fatiche lavorative, e che consentirà una programmazione di più ampio respiro, sarà l'arrivo delle tanto attese ferie estive
La prenotazione delle vacanze avviene sempre più frequentemente attraverso la consultazione di siti web che offrono servizi di comparazione tra i vari elementi costitutivi di un pacchetto turistico. Grazie proprio a questi moderni strumenti, il consumatore può costruirne uno adatto e personalizzato alle proprie specifiche esigenze: dalla scelta di prenotazione del volo a quella dell'alloggio e di tutte le altre tipiche componenti che formano il viaggio.
Nell'ambito delle politiche di rafforzamento della tutela dei consumatori Europei, sviluppate dal Dipartimento Giustizia, Consumatori e Parità di Genere della Commissione Europea e guidato dalla Commissaria Věra Jourová, sono svolti periodicamente i cosiddetti SWEEPS, ovvero delle analisi (screening per usare il termine Inglese) sul rispetto della normativa Europea in ambito consumeristico da parte dei siti web attivi nel continente. L'ultimo monitoraggio effettuato all'inizio di ottobre 2016 e pubblicato lo scorso 7 aprile (2017), ha analizzato la conformità di 352 siti web specializzati nell'offerta di servizi per la comparazione di viaggi e per la prenotazione degli stessi, operanti in 26 paesi della UE più Norvegia ed Islanda. L'analisi ha rilevato che solo 117 (dei 352 monitorati) hanno superato l'esame di conformità e trasparenza della legge Europea, mentre il restante 67 % (235 siti: due terzi del totale) è stato segnalato per ulteriori approfondimenti. I principali tipi di problemi emersi hanno riguardato il prezzo delle offerte, le informazioni, ed il metodo di copertura delle comparazioni. Nel 32,1% dei casi (113 siti) il prezzo presentato nella lista di confronto tra le offerte è risultato diverso da quello finale calcolato all'atto della prenotazione. In altri 106 il metodo di calcolo per ottenere l'ammontare del prezzo finale è stato poco chiaro. Per 91 siti web l'ingannevole disponibilità limitata dell'offerta lascia il dubbio se questa limitazione sia propria del portale o dell'offerente stesso, introducendo un certo grado di scorrettezza commerciale nella stipula contrattuale. Infine molti websites presentano difetti informativi tra cui quelli basilari d'identificazione e localizzazione dello stabilimento di soggiorno. Il prossimo passo sarà quello di contattare i referenti dei siti irregolari per invitarli a regolarizzarsi, diversamente le autorità Nazionali preposte alla tutela dei consumatori (in Italia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) avvieranno procedimenti amministrativi e giudiziari.
Perciò miei cari lettori, quando comprate viaggi on-line seguite questi 7 semplici consigli della Commissione Europea e minimizzerete il rischio che insorgano problemi: 1) Il venditore del servizio di viaggio è contattabile? 2) Hai tutte le informazioni che ti servono sul volo, sull'Hotel ecc..? 3) Sai esattamente quanto ti costerà il servizio? 4) Hai qualche diritto di rimborso se cancelli la tua prenotazione? 5) I termini contrattuali sono consultabili facilmente? 6) Hai riscontrato problemi? 7) Cosa è previsto se il tuo volo ritarda?
Occhio alla penna e buon viaggio.

mercoledì 2 settembre 2015

L'imposta di soggiorno: suo gettito

Miei cari affezionati lettori, l'inizio del mese di settembre sancisce la fine ufficiale delle vacanze estive, la riapertura delle scuole ed il ritorno dell'articolo del mercoledì, pubblicato su questo pioneristico blog. L'ambizioso argomento che qui vorrei trattare (facilmente intuibile dal titolo) riguarda l'imposta o tassa di soggiorno che abbiamo pagato durante la nostra permanenza nell'amena località turistica nazionale scelta per trascorrere le ferie. La necessaria premessa nozionistica prevede una breve cronistoria sulla nascita ed applicazione del balzello. Dobbiamo riportarci con la mente al lontano (?) 2009 quando il Parlamento di allora (era l'inizio del mese di maggio), approvava la legge numero 42 di Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In estrema sintesi la finalità del provvedimento, da attuare con uno o più decreti Legislativi di origine Governativa, era ed è quella di assicurare l'autonomia finanziaria di Comuni, province, città metropolitane e Regioni, attraverso la definizione di principi fondamentali di coordinamento con la finanza pubblica. L'imposta di soggiorno è istituita con l'articolo 4 del Decreto Legislativo numero 23 del 14 marzo 2011, e prevede la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, l'unione di comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte; di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno per coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità ed in proporzione al prezzo fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Il gettito ricavato sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo. Un utile approfondimento sull'argomento è rappresentato dal Rapporto di ricerca annuale dell'Osservatorio sulla fiscalità locale promosso da Federalberghi (al quale vi rimando per tutti i dettagli del caso), che si dichiara fermamente contraria all'imposizione della tassa. Dalla pubblicazione emerge che sono 735 i comuni che applicano l'imposta di soggiorno o sbarco (per le Isole) il 9,1% del totale, mentre potenzialmente potrebbero introdurla il 17,7%, si evidenzia inoltre che la maggior parte di essi si trova nel nord-est del Paese. Il gettito complessivo derivato dalla riscossione della tassa è stato di 337,3 milioni di euro nel 2014 e secondo i bilanci di previsione approvati dagli enti locali per il 2015 si dovrebbero raccogliere 428 milioni di euro. Infine la destinazione degli introiti riscossi: finanzia genericamente attività culturali ambientali che possono tuttavia indirettamente implementare la promozione turistica del territorio.