Il decreto legge 18/2020, cosiddetto Cura Italia, è stato il primo provvedimento normativo, adottato dal Governo Italiano il 17 marzo 2020, per affrontare le prime conseguenze economiche derivanti dagli effetti di propagazione dell'epidemia Covid-19. Esso contiene varie disposizioni legislative che hanno il proposito di sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra queste, iniziamo a valutare il contestatissimo articolo 88-bis, concernente le regole per ottenere il rimborso di titoli di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici, inutilizzati a causa delle note limitazioni di movimento imposte dalle misure di contenimento dell'epidemia.
L'articolo in questione, enuncia, al
suo primo comma, che si applica l'impossibilità sopravvenuta (ex
art.1463 Codice Civile), alla prestazione dovuta nei contratti di
trasporto aereo, ferroviario e marittimo; di soggiorno e di pacchetti
turistici, acquistati da soggetti posti in quarantena fiduciaria,
risultati positivi a Corona virus o avente destinazione stati esteri
dove sia impedito lo sbarco per ragioni sanitarie. Questo implica che
il venditore del titolo turistico, non potrà erogare la prestazione
per sopravvenuta impossibilità e altresì non potrà pretenderne il
pagamento dal consumatore ma anzi dovrà restituirgli l'eventuale
acconto già versato.
Il consumatore comunicherà al
prestatore di servizi turistici, entro 30 giorni, la sopravvenuta
impossibilità, e questi erogherà entro lo stesso termine di 30
giorni, il rimborso della somma versata o l'erogazione di un voucher
di pari valore da utilizzare
entro 18 mesi dalla data di emissione. Allo stesso modo si procederà
nel caso di annullamento del viaggio da parte del vettore.
Quelle
appena illustrate sono le disposizioni attuali in vigore, ma
originariamente la spendibilità del buono era di solo 12 mesi ed
esplicitamente, il comma 12 dell'articolo, dopo la conversione in
legge del decreto, avvenuta il 24 aprile 2020, prevedeva che
l'erogazione del voucher assolvesse
completamente gli obblighi di rimborso senza la necessaria
accettazione del destinatario, limitando la possibilità di scelta
del consumatore, con evidente squilibrio a favore delle imprese
turistiche.
Il 13
maggio 2020, una raccomandazione della Commissione Europea sul tema
dei buoni offerti ai viaggiatori in sostituzione dei rimborsi
monetari spettanti per l'annullamento di viaggi, soggiorni e
pacchetti turistici, ha raccomandato l'adozione legislativa, da parte
degli stati membri, di alcuni correttivi nelle disposizioni vigenti,
come la possibilità, nel caso il buono duri più di 12 mesi, di
poter ottenere la conversione in denaro allo scadere dell'anno e nel
caso alla scadenza non fosse utilizzato l'erogazione della somma
equivalente entro 14 giorni dalla richiesta. La raccomandazione,
infine consiglia di promuovere tra i consumatori l'accettazione dei
buoni, per salvaguardare l'attività economica degli operatori
turistici.
I
correttivi introdotti all'articolo 88-bis del decreto Cura Italia,
con la legge di conversione del Decreto Rilancio (D.L.34/2020), legge
77 del 17 luglio 2020, recepiscono i correttivi proposti dalla
raccomandazione Europea, e hanno modificato l'originario e contestato
comma 12. Mantengono lo stesso impianto originario: ovvero
l'erogazione del voucher senza
che vi sia accettazione del consumatore, però si introducono altre
correzioni: si estende la validità da 12 a 18 mesi dalla data di
emissione, potrà essere utilizzato presso un altro operatore
appartenente al gruppo societario dell'emittente e nel caso di
inutilizzo, alla scadenza, o dopo 12 mesi dall'emissione, si potrà
richiedere la somma equivalente entro 14 giorni. Infine presso il ministero dei Beni Culturali e del Turismo
è istituito un fondo che rimborsa i buoni emessi da operatori
turistici nel frattempo falliti.