L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'inizio del mese di luglio appena trascorso, ha avviato alcuni procedimenti nei confronti di due compagnie aree: Alitalia e Volotea, per la vendita di biglietti aerei di voli poi cancellati a causa del Coronavirus, a cui si sono aggiunti quelli avviati, alla fine del mese di settembre, per la stessa ragione, nei confronti di Blue Panorama, Easy Jet, Rayan Air e Vueling.
L'Autorità, su impulso di molte segnalazioni ricevute dai
consumatori e dalle loro associazioni rappresentative, nonché da
rilevazioni effettuate dai propri uffici, ha proceduto contro le
compagnie aeree per verificare l'esistenza di pratiche commerciali
scorrette.
I vettori aerei, come noto, durante il periodo di clausura,
imposto dalle misure governative atte a contenere il diffondersi
della pandemia da Covid-19, sono state costrette a cancellare i voli
già programmati, i cui biglietti erano già stati acquistati dai
passeggeri.
L'ormai famoso articolo 88 bis del Decreto Cura Italia
(D.L.18/2020) convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, in cui si
disciplinano le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, di
soggiorno e dei pacchetti turistici, ha consentito alle compagnie
aeree, di rimborsare i passeggeri, con l'emissione di un voucher,
in caso di voli cancellati. Buoni che sarebbero stati spendibili
entro 18 mesi dalla data in cui sarebbero cessate le misure di
limitazione agli spostamenti delle persone e rimborsabili in denaro
dopo 12 mesi dall'emissione.
Il 3 giugno 2020, gli aerei
avrebbero potuto decollare normalmente, e in caso di annullamento del
viaggio, le compagnie aeree avrebbero dovuto, in questi casi,
rimborsare i passeggeri seguendo le norme del Regolamento Comunitario 261/2004 e non più quelle previste dalla norma emergenziale. Perciò
in caso di cancellazione del volo, causata da circostanze eccezionali
(provabili dalla compagnia), il passeggero potrà scegliere, come
disciplinato dal regolamento UE, tra la riprotezione su un volo
alternativo o il rimborso del biglietto non usato, a cui dovrà
aggiungersi, naturalmente, l'assistenza necessaria.
Quello che è avvenuto invece,
così come segnalato all'Autorità, sarebbe stata la messa in opera,
da parte delle compagnie aeree, di una modalità di rimborso riferita
solo a quella disciplinata dal decreto Cura Italia, in
contravvenzione, in questo caso, con quella prevista dalla norma
Comunitaria. Comportamento, giudicato dall'Authority,
lesivo dei diritti dei passeggeri. Come se questi fossero stati dei
bancomat per le
società, a cui vendere titoli di viaggio per voli arbitrariamente
cancellati in seguito, invocando le restrizioni imposte dalla
pandemia, quando queste invece erano già cessate, e rimborsando i
passeggeri con l'emissione del famigerato buono, mantenendo così in cassa
i soldi già sborsati dagli stessi. L'indebito ammontare trattenuto
dalla sola Alitalia, secondo alcune fonti, sarebbe di 60 mln di euro,
equivalente a 260 mila richieste di rimborso inevase, proprio in un momento economico-sociale, come
quello attuale, così difficile da affrontare.
I procedimenti dell'AGCM hanno
costretto le compagnie aeree a correggere il loro comportamento.