Gli ormai famosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (abbreviati in DPCM), che durante il periodo di chiusura totale delle attività economiche e sociali (cosiddetto lockdown), adottati con il fine di limitare la propagazione dell'epidemia causata dal Covid-19; oltre a limitare i viaggi e le vacanze, hanno imposto anche la sospensione delle attività sportive, l'accesso ai musei e ad altri luoghi di cultura nonché la messa in scena di spettacoli e concerti.
I Decreti Legge, emanati dal Governo
per fronteggiare l'emergenza economica scatenata dalle misure di
confinamento, hanno previsto forme d'indennizzo per chi fosse stato
in possesso di abbonamenti a palestre, piscine o centri sportivi in
genere e di titoli di accesso a musei, spettacoli e altri luoghi
della cultura.
Il Decreto Rilancio (D.L.34/2020),
convertito nella legge 77 del 17 luglio 2020, all'articolo 216 comma
4, disciplina lo schema di rimborso dei contratti di abbonamento per
l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. La
premessa, come ormai abbiamo imparato a conoscere dal caso
dell'annullamento dei viaggi e dei pacchetti turistici, è la
dichiarazione dell'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice
Civile), dalla data di entrata in vigore dei DPCM che dichiaravano la
chiusura totale delle attività economiche e sociali. Questa
dichiarazione, implica che nei contratti con prestazioni
corrispettive, la parte liberata dalla prestazione dovuta (la
palestra), non potrà chiedere la controprestazione (il pagamento
dell'abbonamento) al consumatore, ma dovrà restituire quella che
abbia già ricevuto. La norma, prevede che gli abbonati possano
presentare istanza di rimborso della quota di abbonamento non fruita
nei periodi di sospensione dell'attività sportiva. Tale richiesta
dovrà essere inoltrata al gestore dell'impianto sportivo, entro 30
giorni dalla data di conversione in legge del decreto, ovvero entro
il 18 agosto 2020. Da parte sua, il gestore dell'impianto sportivo,
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, potrà
indennizzare il cliente, con l'emissione di un buono di pari valore,
spendibile entro un anno dalla data di cessazione delle misure di
confinamento.
Analogamente, per il rimborso dei
titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, anche
cinematografici e teatrali, biglietti d'ingresso a musei e agli altri
luoghi della cultura; si è ricorsi all'impossibilità sopravvenuta
della prestazione. Questa volta è il Decreto Cura Italia (18/2020)
convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020, che all'articolo 88
dispone le modalità di erogazione del rimborso degli spettacoli
annullati. I soggetti acquirenti, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto: ovvero entro il 17 aprile 2020, o
dalla data di cancellazione dell'evento, presenteranno
all'organizzatore dello spettacolo, apposita istanza di rimborso, a
cui l'organizzatore potrà provvedere con l'emissione del solito
voucher di pari valore,
utilizzabile entro 18 mesi dall'emissione.
Ora i
termini di presentazione delle due tipologie d'istanza di rimborso,
sono evidentemente scaduti, tuttavia siamo a disposizione per
tutelare gli interessi di quei consumatori, che avendo seguito, entro
i termini, lo schema di rimborso, si siano visti negati dal venditore
i loro diritti.
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