Visualizzazione post con etichetta covid-19. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta covid-19. Mostra tutti i post

mercoledì 14 ottobre 2020

Rimborso di abbonamenti a palestre e spettacoli


Gli ormai famosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (abbreviati in DPCM), che durante il periodo di chiusura totale delle attività economiche e sociali (cosiddetto lockdown), adottati con il fine di limitare la propagazione dell'epidemia causata dal Covid-19; oltre a limitare i viaggi e le vacanze, hanno imposto anche la sospensione delle attività sportive, l'accesso ai musei e ad altri luoghi di cultura nonché la messa in scena di spettacoli e concerti.
I Decreti Legge, emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza economica scatenata dalle misure di confinamento, hanno previsto forme d'indennizzo per chi fosse stato in possesso di abbonamenti a palestre, piscine o centri sportivi in genere e di titoli di accesso a musei, spettacoli e altri luoghi della cultura.
Il Decreto Rilancio (D.L.34/2020), convertito nella legge 77 del 17 luglio 2020, all'articolo 216 comma 4, disciplina lo schema di rimborso dei contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. La premessa, come ormai abbiamo imparato a conoscere dal caso dell'annullamento dei viaggi e dei pacchetti turistici, è la dichiarazione dell'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), dalla data di entrata in vigore dei DPCM che dichiaravano la chiusura totale delle attività economiche e sociali. Questa dichiarazione, implica che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata dalla prestazione dovuta (la palestra), non potrà chiedere la controprestazione (il pagamento dell'abbonamento) al consumatore, ma dovrà restituire quella che abbia già ricevuto. La norma, prevede che gli abbonati possano presentare istanza di rimborso della quota di abbonamento non fruita nei periodi di sospensione dell'attività sportiva. Tale richiesta dovrà essere inoltrata al gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, ovvero entro il 18 agosto 2020. Da parte sua, il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, potrà indennizzare il cliente, con l'emissione di un buono di pari valore, spendibile entro un anno dalla data di cessazione delle misure di confinamento.
Analogamente, per il rimborso dei titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, anche cinematografici e teatrali, biglietti d'ingresso a musei e agli altri luoghi della cultura; si è ricorsi all'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Questa volta è il Decreto Cura Italia (18/2020) convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020, che all'articolo 88 dispone le modalità di erogazione del rimborso degli spettacoli annullati. I soggetti acquirenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: ovvero entro il 17 aprile 2020, o dalla data di cancellazione dell'evento, presenteranno all'organizzatore dello spettacolo, apposita istanza di rimborso, a cui l'organizzatore potrà provvedere con l'emissione del solito voucher di pari valore, utilizzabile entro 18 mesi dall'emissione.
Ora i termini di presentazione delle due tipologie d'istanza di rimborso, sono evidentemente scaduti, tuttavia siamo a disposizione per tutelare gli interessi di quei consumatori, che avendo seguito, entro i termini, lo schema di rimborso, si siano visti negati dal venditore i loro diritti.
Per appuntamento telefona allo 039 8943448

mercoledì 7 ottobre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Rimborso di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici


Il decreto legge 18/2020, cosiddetto Cura Italia, è stato il primo provvedimento normativo, adottato dal Governo Italiano il 17 marzo 2020, per affrontare le prime conseguenze economiche derivanti dagli effetti di propagazione dell'epidemia Covid-19. Esso contiene varie disposizioni legislative che hanno il proposito di sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra queste, iniziamo a valutare il contestatissimo articolo 88-bis, concernente le regole per ottenere il rimborso di titoli di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici, inutilizzati a causa delle note limitazioni di movimento imposte dalle misure di contenimento dell'epidemia.
L'articolo in questione, enuncia, al suo primo comma, che si applica l'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), alla prestazione dovuta nei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo; di soggiorno e di pacchetti turistici, acquistati da soggetti posti in quarantena fiduciaria, risultati positivi a Corona virus o avente destinazione stati esteri dove sia impedito lo sbarco per ragioni sanitarie. Questo implica che il venditore del titolo turistico, non potrà erogare la prestazione per sopravvenuta impossibilità e altresì non potrà pretenderne il pagamento dal consumatore ma anzi dovrà restituirgli l'eventuale acconto già versato.
Il consumatore comunicherà al prestatore di servizi turistici, entro 30 giorni, la sopravvenuta impossibilità, e questi erogherà entro lo stesso termine di 30 giorni, il rimborso della somma versata o l'erogazione di un voucher di pari valore da utilizzare entro 18 mesi dalla data di emissione. Allo stesso modo si procederà nel caso di annullamento del viaggio da parte del vettore.
Quelle appena illustrate sono le disposizioni attuali in vigore, ma originariamente la spendibilità del buono era di solo 12 mesi ed esplicitamente, il comma 12 dell'articolo, dopo la conversione in legge del decreto, avvenuta il 24 aprile 2020, prevedeva che l'erogazione del voucher assolvesse completamente gli obblighi di rimborso senza la necessaria accettazione del destinatario, limitando la possibilità di scelta del consumatore, con evidente squilibrio a favore delle imprese turistiche.
Il 13 maggio 2020, una raccomandazione della Commissione Europea sul tema dei buoni offerti ai viaggiatori in sostituzione dei rimborsi monetari spettanti per l'annullamento di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, ha raccomandato l'adozione legislativa, da parte degli stati membri, di alcuni correttivi nelle disposizioni vigenti, come la possibilità, nel caso il buono duri più di 12 mesi, di poter ottenere la conversione in denaro allo scadere dell'anno e nel caso alla scadenza non fosse utilizzato l'erogazione della somma equivalente entro 14 giorni dalla richiesta. La raccomandazione, infine consiglia di promuovere tra i consumatori l'accettazione dei buoni, per salvaguardare l'attività economica degli operatori turistici.
I correttivi introdotti all'articolo 88-bis del decreto Cura Italia, con la legge di conversione del Decreto Rilancio (D.L.34/2020), legge 77 del 17 luglio 2020, recepiscono i correttivi proposti dalla raccomandazione Europea, e hanno modificato l'originario e contestato comma 12. Mantengono lo stesso impianto originario: ovvero l'erogazione del voucher senza che vi sia accettazione del consumatore, però si introducono altre correzioni: si estende la validità da 12 a 18 mesi dalla data di emissione, potrà essere utilizzato presso un altro operatore appartenente al gruppo societario dell'emittente e nel caso di inutilizzo, alla scadenza, o dopo 12 mesi dall'emissione, si potrà richiedere la somma equivalente entro 14 giorni. Infine presso il ministero dei Beni Culturali e del Turismo è istituito un fondo che rimborsa i buoni emessi da operatori turistici nel frattempo falliti.

martedì 29 settembre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Sospensione Mutui prima casa



Il tema della prossima serie di post, che inizierà con la pubblicazione di questo articolo, avrà la presunzione di analizzare, quanto più dettagliatamente possibile, le misure legislative adottate dal Governo e approvate dal Parlamento Italiano, a favore dei consumatori in tema di aiuti economico-finanziari, indispensabili a fronteggiare l'emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia Covid-19.
Qui ci occuperemo degli articoli 54 e seguenti (D.L.18/2020 Cura Italia – convertito con modificazioni nella Legge 27/2020), che implementano il Fondo di Solidarietà “prima casa”, cosiddetto Fondo Gasparrini in onore della ex deputata, che presentò, come prima firmataria, nell'ormai lontano 29 marzo 2007, la legge di istituzione del fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa; poi inserita nella Legge Finanziaria di quell'anno.
Perciò, prima di valutare il contenuto degli aggiornamenti e delle modifiche, apportate al regolamento del fondo, dalle recenti disposizioni normative, sarà bene ripassarne gli elementi costitutivi.
Come accennato, l'originaria proposta di legge, formulata dall'allora deputata Federica Rossi Gasparrini, venne recepita nella Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), con l'articolo 2 e i commi 475 e seguenti. S'istituì così, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione originaria di 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Il mutuatario, ricorrendo a tale fondo, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, per non più di due volte e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, durante l'esecuzione contrattuale. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate, sarà prorogata per un termine equivalente a quello della sospensione. Il regolamento ministeriale del 2010, ne affida la gestione amministrativa e operativa alla società pubblica Consap, interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), e detta i requisiti patrimoniali dei richiedenti per accedere al fondo, che nel frattempo, con la legge finanziaria del 2012 (L.214/2011), ne incrementa le dotazioni di altri 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il succedersi di queste e altre vicissitudini, ci hanno portato, finalmente, a illustrare l'attuale procedura di ricorso a questo strumento di sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo sull'acquisto della prima casa, così come modificata dalle recenti novità normative.
Il primo passo da compiere è quello di collegarsi al sito internet istituzionale di Consap, davvero ricco di utili informazioni. Il secondo è quello di valutare i presupposti di accesso al fondo:
  • l'importo del contratto di mutuo, finalizzato all'acquisto della prima casa, dovrà essere inferiore o uguale a 400.000 euro;
  • l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate non deve superare i 90 giorni consecutivi;
  • si può agire anche nel caso di contratti cointestati.
Oltre ai presupposti, appena elencati, per poter accedere al beneficio, ci si dovrà trovare in una delle seguenti situazioni:
  • perdita del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato);
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione dell'orario lavorativo pari almeno al 20% dell'orario complessivo;
  • perdita di fatturato superiore al 33% per i lavoratori autonomi e/o professionisti;
  • riconoscimento di Handicap grave ovvero di invalidità civile di almeno l'80%;
  • morte del mutuatario.
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, si potrà procedere alla compilazione del modulo di istanza, reperibile sul sito della concessionaria pubblica, che dovrà essere presentata alla Banca con cui si è stipulato il contratto di mutuo, accompagnata da tutta la documentazione comprovante lo stato economico del richiedente. Per esempio: nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione, in caso di contratto a tempo indeterminato, si dovrà produrre la lettera di licenziamento, e così via per le altre cause sopra elencate.
Siamo a disposizione per ogni eventualità. Prenota il tuo appuntamento allo 039 8943448.