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mercoledì 7 ottobre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Rimborso di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici


Il decreto legge 18/2020, cosiddetto Cura Italia, è stato il primo provvedimento normativo, adottato dal Governo Italiano il 17 marzo 2020, per affrontare le prime conseguenze economiche derivanti dagli effetti di propagazione dell'epidemia Covid-19. Esso contiene varie disposizioni legislative che hanno il proposito di sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra queste, iniziamo a valutare il contestatissimo articolo 88-bis, concernente le regole per ottenere il rimborso di titoli di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici, inutilizzati a causa delle note limitazioni di movimento imposte dalle misure di contenimento dell'epidemia.
L'articolo in questione, enuncia, al suo primo comma, che si applica l'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), alla prestazione dovuta nei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo; di soggiorno e di pacchetti turistici, acquistati da soggetti posti in quarantena fiduciaria, risultati positivi a Corona virus o avente destinazione stati esteri dove sia impedito lo sbarco per ragioni sanitarie. Questo implica che il venditore del titolo turistico, non potrà erogare la prestazione per sopravvenuta impossibilità e altresì non potrà pretenderne il pagamento dal consumatore ma anzi dovrà restituirgli l'eventuale acconto già versato.
Il consumatore comunicherà al prestatore di servizi turistici, entro 30 giorni, la sopravvenuta impossibilità, e questi erogherà entro lo stesso termine di 30 giorni, il rimborso della somma versata o l'erogazione di un voucher di pari valore da utilizzare entro 18 mesi dalla data di emissione. Allo stesso modo si procederà nel caso di annullamento del viaggio da parte del vettore.
Quelle appena illustrate sono le disposizioni attuali in vigore, ma originariamente la spendibilità del buono era di solo 12 mesi ed esplicitamente, il comma 12 dell'articolo, dopo la conversione in legge del decreto, avvenuta il 24 aprile 2020, prevedeva che l'erogazione del voucher assolvesse completamente gli obblighi di rimborso senza la necessaria accettazione del destinatario, limitando la possibilità di scelta del consumatore, con evidente squilibrio a favore delle imprese turistiche.
Il 13 maggio 2020, una raccomandazione della Commissione Europea sul tema dei buoni offerti ai viaggiatori in sostituzione dei rimborsi monetari spettanti per l'annullamento di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, ha raccomandato l'adozione legislativa, da parte degli stati membri, di alcuni correttivi nelle disposizioni vigenti, come la possibilità, nel caso il buono duri più di 12 mesi, di poter ottenere la conversione in denaro allo scadere dell'anno e nel caso alla scadenza non fosse utilizzato l'erogazione della somma equivalente entro 14 giorni dalla richiesta. La raccomandazione, infine consiglia di promuovere tra i consumatori l'accettazione dei buoni, per salvaguardare l'attività economica degli operatori turistici.
I correttivi introdotti all'articolo 88-bis del decreto Cura Italia, con la legge di conversione del Decreto Rilancio (D.L.34/2020), legge 77 del 17 luglio 2020, recepiscono i correttivi proposti dalla raccomandazione Europea, e hanno modificato l'originario e contestato comma 12. Mantengono lo stesso impianto originario: ovvero l'erogazione del voucher senza che vi sia accettazione del consumatore, però si introducono altre correzioni: si estende la validità da 12 a 18 mesi dalla data di emissione, potrà essere utilizzato presso un altro operatore appartenente al gruppo societario dell'emittente e nel caso di inutilizzo, alla scadenza, o dopo 12 mesi dall'emissione, si potrà richiedere la somma equivalente entro 14 giorni. Infine presso il ministero dei Beni Culturali e del Turismo è istituito un fondo che rimborsa i buoni emessi da operatori turistici nel frattempo falliti.

domenica 29 luglio 2018

Il danno da vacanza rovinata


Il mese di agosto è quello in cui la maggior parte degli Italiani andrà in vacanza. Secondo una ricerca svolta dal Centro Studi del Touring Club Italiano (sul campione statistico rappresentato dalla propria comunità di associati), il 38% degli intervistati partirà nel mese più caldo, il 31% nel mese di luglio, mentre il 16% delle partenze si registrerà a settembre, e quelle di giugno si fermeranno al 10%.
Le destinazioni saranno prevalentemente Italiane (per il 61%), quelle estere: Grecia (scelta dal 13% del campione), seguita da Francia (10%) e Spagna (8%). Il 48% degli intervistati trascorrerà le vacanze in Hotel e villaggi turistici, mentre il 23% starà in case affittate e solo il 9% in campeggio.
Il Codice del Turismo (D.L.vo 79/2011), che ha modificato profondamente, abrogandone tutti gli articoli previsti, la sezione del Codice del Consumo dedicata ai Servizi Turistici; rappresenta la principale fonte normativa in materia turistica. Qui per esempio troviamo (articoli 8 e seguenti), una prima classificazione delle strutture ricettive basata sulla tipologia (alberghi, para- ed extra- alberghiere, strutture all'aperto e di mero supporto), e la definizione di cosa sia l'attività ricettiva: quell'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. Segue poi una classificazione delle strutture ricettive basata sugli standard qualitativi offerti e la disposizione di rendere pubblici i prezzi applicati ai vari servizi. La norma Nazionale detta linee guida dirette alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano a cui spetta l'emanazione della legislazione specifica in materia e la vigilanza sul rispetto delle regole emanate.
Un altro capitolo del Codice, è dedicato alla disciplina per le attività di Agenzia e Organizzatori di viaggio, a cui afferisce tutta le regolazione in termini di contratti del turismo organizzato, dove si prevedono obblighi informativi per gli operatori che intendano proporre in vendita i pacchetti turistici confezionati per il consumatore.
L'articolo 47 del Codice del Turismo, originariamente titolato: “ Danno da vacanza rovinata”, ha subito una recente modifica, per opera del Decreto Legislativo 62 del 6 giugno 2018, con cui si attua la direttiva Europea 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi collegati. Il nuovo titolo: “Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento”, suggerisce già quale sia l'intenzione del legislatore: proteggere il turista in caso di sopravvenuta incapacità economica del tour operator. L'aggiornamento dell'articolo 47 prescrive l'obbligatorietà assicurativa per la responsabilità civile a favore del turista, in capo all'organizzatore e al venditore di viaggi e pacchetti turistici, per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali sottoscritti. Inoltre i contratti di vendita dei pacchetti turistici sono assistiti da polizze assicurative che garantiscono al turista, in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, il rimborso del prezzo del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nella località di partenza. In alternativa a questo rimedio, al turista può anche essere offerta la continuazione della vacanza.

mercoledì 29 luglio 2015

I pacchetti turistici e il danno da vacanza rovinata

Il mese di agosto è alle porte, il caldo estivo ha fatto la sua prorompente comparsa accompagnato dalle più alte temperature del secolo e noi tutti ci stiamo preparando all'imminente ed agognato e perché no meritato periodo di ferie. Quale occasione migliore per ripassare insieme le regole che disciplinano i contratti di acquisto dei pacchetti turistici: quella combinazione (da chiunque ed in qualunque modo realizzata) di almeno due dei  seguenti elementi: il trasporto; l'alloggio ed i servizi turistici accessori, contenute nel D.L.vo 79/2011 (il cosiddetto Codice del Turismo). Iniziamo dal contratto di vendita che deve essere redatto in forma scritta con termini chiari e precisi e copia di esso, sottoscritta anche dal venditore, deve essere rilasciata al turista. L'atto deve contenere tutta una serie di elementi doviziosamente elencati nell'art.36 dell'allegato 1 al testo normativo. Semplificando, il contratto d'acquisto del pacchetto turistico deve contenere: destinazione; durata; data di inizio e conclusione del soggiorno; prezzo del pacchetto turistico; itinerario, visite ed escursioni, categoria turistica ubicazione e livello dell'albergo, il nome del vettore che effettuerà il trasporto aereo ed il termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per inesatta esecuzione del contratto o suo inadempimento. Un ruolo importante è dedicato all'informazione del turista, comunicata direttamente dall'intermediario od organizzatore del viaggio e riferita per esempio al recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore contattabili in situazioni di difficoltà. In caso di mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte dall'organizzatore e venditore del pacchetto turistico, essi saranno tenuti al risarcimento del danno cagionato al consumatore/turista. La contestazione per ogni mancata esecuzione degli impegni contrattuali assunti, potrà essere immediatamente rivolta all'eventuale rappresentante locale che dovrà così porvi subito rimedio, oppure presentata direttamente all'organizzatore od intermediario venditore del pacchetto entro 10 giorni lavorativi dalla data di ritorno nel luogo di partenza. Dall'inadempimento o dalla mancata esecuzione delle prestazioni pattuite contrattualmente, potranno scaturire danni alla persona o diversi da quelli diretti alla persona che dovranno essere risarciti dal prestatore di servizi secondo le convenzioni internazionali. Il danno da vacanza rovinata (una specifica fattispecie) sarà correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta che si fossero determinati nel caso dell'inesatto adempimento alle clausole ed alle condizioni contrattuali.
C­on l'occasione infine, miei cari lettori, vi auguro buone vacanze.
Le pubblicazioni riprenderanno a settembre.