Il mese di agosto è alle porte, il caldo estivo ha fatto la sua prorompente comparsa accompagnato dalle più alte temperature del secolo e noi tutti ci stiamo preparando all'imminente ed agognato e perché no meritato periodo di ferie. Quale occasione migliore per ripassare insieme le regole che disciplinano i contratti di acquisto dei pacchetti turistici: quella combinazione (da chiunque ed in qualunque modo realizzata) di almeno due dei seguenti elementi: il trasporto; l'alloggio ed i servizi turistici accessori, contenute nel D.L.vo 79/2011 (il cosiddetto Codice del Turismo). Iniziamo dal contratto di vendita che deve essere redatto in forma scritta con termini chiari e precisi e copia di esso, sottoscritta anche dal venditore, deve essere rilasciata al turista. L'atto deve contenere tutta una serie di elementi doviziosamente elencati nell'art.36 dell'allegato 1 al testo normativo. Semplificando, il contratto d'acquisto del pacchetto turistico deve contenere: destinazione; durata; data di inizio e conclusione del soggiorno; prezzo del pacchetto turistico; itinerario, visite ed escursioni, categoria turistica ubicazione e livello dell'albergo, il nome del vettore che effettuerà il trasporto aereo ed il termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per inesatta esecuzione del contratto o suo inadempimento. Un ruolo importante è dedicato all'informazione del turista, comunicata direttamente dall'intermediario od organizzatore del viaggio e riferita per esempio al recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore contattabili in situazioni di difficoltà. In caso di mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte dall'organizzatore e venditore del pacchetto turistico, essi saranno tenuti al risarcimento del danno cagionato al consumatore/turista. La contestazione per ogni mancata esecuzione degli impegni contrattuali assunti, potrà essere immediatamente rivolta all'eventuale rappresentante locale che dovrà così porvi subito rimedio, oppure presentata direttamente all'organizzatore od intermediario venditore del pacchetto entro 10 giorni lavorativi dalla data di ritorno nel luogo di partenza. Dall'inadempimento o dalla mancata esecuzione delle prestazioni pattuite contrattualmente, potranno scaturire danni alla persona o diversi da quelli diretti alla persona che dovranno essere risarciti dal prestatore di servizi secondo le convenzioni internazionali. Il danno da vacanza rovinata (una specifica fattispecie) sarà correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta che si fossero determinati nel caso dell'inesatto adempimento alle clausole ed alle condizioni contrattuali.
Con l'occasione infine, miei cari lettori, vi auguro buone vacanze.
Le pubblicazioni riprenderanno a settembre.