Avevamo lasciato in sospeso il caso
delle due banche Venete, in attesa che si esplicitassero gli effetti
delle decisioni governative assunte alla fine del mese di giugno
ultimo scorso. Con il Decreto Legge 99 del 25 giugno 2017 poi
convertito nella Legge 121 del 31 luglio 2017, il Governo e il
Parlamento avevano disposto la Liquidazione Coatta Amministrativa
(LCA) della Banca Popolare di Vicenza S.p.a e di Veneto Banca S.p.a.
Il patrimonio rimasto dopo la cessione
delle attività ad Intesa Sanpaolo, verrà ripartito e liquidato tra
i creditori aventi diritto secondo la procedura normata dagli
articoli 80 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB – D.L.vo
385/1993) combinato, quando compatibile, con la legge fallimentare.
Senza la pretesa di svolgere un compendio sulla materia, ma con un
puro fine divulgativo, proveremo ad affrontare le varie fasi e le
scadenze temporali che segneranno l'intero processo liquidatorio.
L'avvio della procedura di liquidazione bancaria avviene in generale con l'emanazione di un provvedimento del Ministro
dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia. Nel
nostro caso i Decreti Ministeriali del 25 giugno 2017 numeri 185 (per
Popolare Vicenza) e 186 (per Veneto Banca), hanno segnato l'inizio
della liquidazione dei due istituti di credito. Gli organi della
procedura nominati dalla Banca d'Italia sono rappresentati da uno o
più commissari liquidatori e dal comitato di sorveglianza composto
da tre o cinque membri al cui interno viene eletto il presidente. I
primi assumono la rappresentanza legale della banca ed esercitano
tutte le azioni ad essa spettanti comprese le operazioni di
liquidazione, mentre il secondo assiste i commissari nell'esercizio
delle loro funzioni e ne controlla l'operato.
Dopo l'insediamento degli organi della
procedura di liquidazione, gli stessi avviano l'accertamento del
passivo. Nel nostro caso specifico, siccome la cessione delle
attività delle due Banche Venete a Intesa Sanpaolo, è stata
subordinata allo svolgimento di una più accurata due diligence
cioè una più dettagliata ricognizione dello stato patrimoniale
delle banche cedenti, conclusasi salvo proroghe lo scorso 15 novembre
2017; i termini di: un mese per comunicare a tutti i creditori le
somme risultanti a loro credito e quello di sessanta giorni per tutti
gli altri aventi diritto, decorreranno dalla data che i liquidatori pubblicheranno in un prossimo comunicato stampa. Trascorsi tali
termini, i commissari liquidatori, presenteranno alla Banca d'Italia
l'elenco dei creditori ammessi alla procedura e le somme loro
riconosciute e l'elenco di quelli invece a cui sia stata negata ogni
pretesa.
Una
volta liquidato l'attivo, gli organi della procedura procederanno
alla restituzione dei beni e al riparto delle somme tra i creditori
secondo un ordine prioritario definito dalle norme.
I risparmiatori che hanno
investito in strumenti finanziari emessi dalle due banche Venete,
riceveranno un diverso trattamento: nel caso siano obbligazionisti
detentori di titoli subordinati, potranno ricevere un ristoro dal
Fondo di Solidarietà istituito per le quattro banche risolte (Banca
Etruria & Co.), mentre gli azionisti dovranno prima agire
giudizialmente per ottenere la nullità dalla compravendita delle
azioni e poi, in caso di sentenza favorevole, presentare il diritto
di credito allo stato passivo della liquidazione. Un'auspicabile
decisione politica inserita come emendamento nella prossima legge
finanziaria (mi permetto di suggerire) potrebbe alleggerire il peso
delle enormi perdite subite dai piccoli azionisti e alleviargli le pene di quello che sembra presentarsi come un tortuoso percorso giudiziario.