La fine delle festività Natalizie,
segna l'inizio delle vendite straordinarie, e come di consueto, il
primo post dell'anno, ha l'intenzione d'informare i
consumatori sulle regole che disciplinano i saldi e preparali così
ad acquisti informati e consapevoli. Le vendite di fine stagione,
così come previsto dalla normativa Regionale lombarda in materia di
commercio e fiere: la legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), al suo
articolo 115, le definisce come quelle vendite a carattere
straordinario effettuate dall'operatore commerciale al fine di
esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo,
prodotti non alimentari di carattere stagionale (generalmente
articoli di moda), che se non venduti entro un certo tempo siano
suscettibili di notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione,
si svolgono in due periodi dell'anno della durata di 60 giorni
ciascuno, decisi dalla Giunta Regionale sentite le Camere di
Commercio e le associazioni di commercianti e consumatori. La
delibera di giunta Regionale del 14 dicembre 2011 (D.G.R. n.IX/2667),
ha prescritto che l'inizio dei saldi invernali, per ogni anno,
avvenga il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, quest'anno
coincidente con venerdì 5 gennaio 2018 per terminare il successivo
6 marzo.
La normativa Regionale prescrive inoltre tutta una serie di
obblighi informativi a tutela dei consumatori; infatti i commercianti
(art.117) dovranno esporre il prezzo normale di vendita iniziale e la
percentuale di sconto applicata, sarà loro facoltà indicare
eventualmente il prezzo finale ribassato. Le merci oggetto di vendita
straordinaria dovranno essere fisicamente separate da quelle vendute
a condizioni ordinarie cosicché il consumatore non sia tratto in
inganno ed infine il venditore dovrà comunque rispettare la
normativa sulla garanzia post-vendita e quindi sostituire prodotti
difettosi o rimborsare il prezzo pagato.Buon 2018 e affari proficui .