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mercoledì 3 gennaio 2018

Saldi invernali 2018

La fine delle festività Natalizie, segna l'inizio delle vendite straordinarie, e come di consueto, il primo post dell'anno, ha l'intenzione d'informare i consumatori sulle regole che disciplinano i saldi e preparali così ad acquisti informati e consapevoli. Le vendite di fine stagione, così come previsto dalla normativa Regionale lombarda in materia di commercio e fiere: la legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), al suo articolo 115, le definisce come quelle vendite a carattere straordinario effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo, prodotti non alimentari di carattere stagionale (generalmente articoli di moda), che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione, si svolgono in due periodi dell'anno della durata di 60 giorni ciascuno, decisi dalla Giunta Regionale sentite le Camere di Commercio e le associazioni di commercianti e consumatori. La delibera di giunta Regionale del 14 dicembre 2011 (D.G.R. n.IX/2667), ha prescritto che l'inizio dei saldi invernali, per ogni anno, avvenga il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, quest'anno coincidente con venerdì 5 gennaio 2018 per terminare il successivo 6 marzo.
La normativa Regionale prescrive inoltre tutta una serie di obblighi informativi a tutela dei consumatori; infatti i commercianti (art.117) dovranno esporre il prezzo normale di vendita iniziale e la percentuale di sconto applicata, sarà loro facoltà indicare eventualmente il prezzo finale ribassato. Le merci oggetto di vendita straordinaria dovranno essere fisicamente separate da quelle vendute a condizioni ordinarie cosicché il consumatore non sia tratto in inganno ed infine il venditore dovrà comunque rispettare la normativa sulla garanzia post-vendita e quindi sostituire prodotti difettosi o rimborsare il prezzo pagato.
Buon 2018 e affari proficui .

mercoledì 5 luglio 2017

Saldi estivi 2017

L'inizio del mese di luglio, segna, da qualche anno a questa parte, l'avvio della stagione dei saldi estivi. Quelle vendite di fine stagione, disciplinate dalla legge Regionale 6/2010 costituente il testo unico in materia di commercio e fiere, che rappresentato una buona occasione di acquisti scontati per i consumatori. La delibera di giunta Regionale della nona legislatura: la n.2667 del 14 dicembre 2011, individua due specifici periodi dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione, e questi iniziano il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per i saldi invernali e il primo sabato di luglio per quelli estivi. La loro durata massima è di sessanta giorni. Oggetto di queste vendite straordinarie sono i prodotti non alimentari, gli articoli di moda e tutti quei beni che se non sono venduti entro un certo tempo sono suscettibili di forte deprezzamento.
Gli operatori commerciali che intendono svolgere queste vendite a prezzi scontati, devono osservare alcune regole elencate nell'articolo 117 della Legge Regionale, rubricato con il titolo: “Informazione e tutela del consumatore”. Prima di tutto il prezzo: il prodotto venduto in saldo deve riportare obbligatoriamente esposto il prezzo originale di vendita e la percentuale di sconto o ribasso applicato, è facoltà del venditore indicare il valore risultante. I messaggi pubblicitari devono essere veritieri e non ingannevoli per il consumatore. La merce oggetto di vendita straordinaria deve essere fisicamente separata da quella venduta normalmente e naturalmente sono applicabili tutti i rimedi previsti dal Codice del Consumo in caso di vendita di prodotti difettosi: la cosiddetta garanzia post vendita applicata dal venditore.
Siamo a disposizione per ogni eventualità e buoni affari!

mercoledì 6 luglio 2016

Saldi Saldi, i saldi estivi

Tecnicamente, a norma della Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010 (il Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), i saldi sono classificati tra le vendite straordinarie. In particolare individuano le vendite di fine stagione, e la Delibera di Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 (la n.IX/2667), ne ha modificato il calendario originario. Essa stabilisce; infatti che i saldi estivi comincino il primo sabato del mese di luglio, quest'anno coincidente con sabato 2 luglio. La loro durata sarà di 60 giorni ed i negozianti dovranno attenersi ad alcune specifiche regole di vendita disciplinate dagli articoli 115: in cui si individua la tipologia commerciale di merce soggetta a questo tipo di vendita ossia: i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda, che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento, e l'articolo 117 che norma i contenuti di informazione e di tutela per il consumatore.
Durante le vendite straordinarie, i commercianti (come previsto dall'articolo 117 della Legge Regionale – Informazione e tutela del consumatore) dovranno adottare specifiche regole di condotta: il cartellino del prezzo degli articoli soggetti a vendita straordinaria, dovrà riportare obbligatoriamente il costo originario del bene e la percentuale di sconto o ribasso applicato, sarà facoltativa l'indicazione del prezzo finito. I prodotti oggetto di saldo dovranno essere nettamente e fisicamente separati da quelli venduti a prezzo pieno, e valgono tutte le norme generali previste per la garanzia post-vendita di conformità del bene venduto, prestata dal venditore, che dovrà riparare o sostituire e nel caso rimborsare il consumatore, nel caso in cui l'articolo venduto risulti difettoso.
Poche e semplici regole che possono guidarci consapevolmente in acquisti sereni e spensierati.