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mercoledì 3 luglio 2019

Tutto pronto per i saldi estivi 2019


I saldi estivi, nella nostra regione (la Lombardia), inizieranno il prossimo sabato 6 luglio. Il primo sabato del mese di luglio, così come impone la Delibera di Giunta Regionale n.IX/2667 del 14 dicembre 2011. Potranno avere una durata massima di sessanta giorni e termineranno perciò martedì 3 settembre 2019.
I saldi, ovvero le vendite di fine stagione, sono regolati dalla Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010. Questa tipologia di vendite è “effettuata dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento”. Possono svolgersi soltanto in due periodi dell'anno e avere una durata massima di sessanta giorni.
La legge regionale impone inoltre alcuni obblighi informativi in capo al venditore, informazioni che saranno a tutela del consumatore. In primo luogo, si dovranno obbligatoriamente esporre, sulla merce posta in saldo, il cartellino del prezzo di vendita e la percentuale di sconto applicata, sarà facoltà del commerciante indicare eventualmente il prezzo finale ribassato. Inoltre le merci in vendita di fine stagione, dovranno essere fisicamente separate da quelle vendute in condizioni ordinarie, in modo che il consumatore non possa essere tratto in inganno. Infine, durante queste vendite straordinarie, il negoziante è comunque obbligato a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il presso pagato, così come previsto dalle norme sulla garanzia post-vendita contenute nel Codice del Consumo.

mercoledì 4 luglio 2018

Pronti per i saldi estivi?


L'inizio del mese di Luglio, oltre a sancire formalmente l'inizio delle vacanze estive (le scuole sono chiuse ormai da un mese, maturandi ed esaminandi sono vicino alla meta), segna l'avvio di uno dei due periodi dell'anno più proficui per lo shopping, in cui i consumatori possono fare gli acquisti a prezzi scontati.
Come ogni anno, prima di aprire i portafogli e spendersi in acquisti forsennati, è bene richiamare quei due o tre riferimenti normativi che ci permetteranno di giungere in negozio pronti e preparati a beneficiare consapevolmente dei prezzi ribassati.
Nella nostra regione: la Lombardia (si perché la disciplina regolamentare in materia commerciale è demandata agli organi regionali, così come previsto dal Decreto Legislativo 114/1998 di riforma della disciplina nel settore del commercio), la legge regionale di riferimento è la numero 6 del 2 febbraio 2010, il cui articolo 115, rubricato nel capo II relativo alle vendite straordinarie, disciplina le vendite di fine stagione.
Iniziamo dalla definizione di questa particolare tipologia di vendite così come prescritto dall'articolo citato: “le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento”.
Sono due i periodi dell'anno in cui i venditori possono svolgere le vendite straordinarie, della durata massima di sessanta giorni, periodi determinati dalla Giunta Regionale dopo aver consultato le Camere di Commercio, le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti e dei consumatori.
La delibera di giunta a cui fare riferimento, dunque, è la 2667/IX del 14 dicembre 2011 che prevede l'avvio dei saldi estivi il primo sabato di luglio, quest'anno coincidente con sabato 7 luglio.
Giova ora ricordare alcuni obblighi dei venditori in materia di informazione e tutela dei consumatori (ce li rammenta l'articolo 117 della Legge Regionale 6/2010). Nelle vendite straordinarie deve essere esposto obbligatoriamente il prezzo di vendita originario e la percentuale di sconto applicata, è facoltativo indicare il prezzo ribassato. Le merci oggetto di sconto devono essere fisicamente separate dalle altre ed il venditore, in caso di prodotti difettosi è tenuto a sostituirli o a rimborsare il prezzo pagato.
Siete ora pronti, miei cari consumatori, per affrontare la corsa ai saldi. Buoni acquisti.

mercoledì 5 luglio 2017

Saldi estivi 2017

L'inizio del mese di luglio, segna, da qualche anno a questa parte, l'avvio della stagione dei saldi estivi. Quelle vendite di fine stagione, disciplinate dalla legge Regionale 6/2010 costituente il testo unico in materia di commercio e fiere, che rappresentato una buona occasione di acquisti scontati per i consumatori. La delibera di giunta Regionale della nona legislatura: la n.2667 del 14 dicembre 2011, individua due specifici periodi dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione, e questi iniziano il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per i saldi invernali e il primo sabato di luglio per quelli estivi. La loro durata massima è di sessanta giorni. Oggetto di queste vendite straordinarie sono i prodotti non alimentari, gli articoli di moda e tutti quei beni che se non sono venduti entro un certo tempo sono suscettibili di forte deprezzamento.
Gli operatori commerciali che intendono svolgere queste vendite a prezzi scontati, devono osservare alcune regole elencate nell'articolo 117 della Legge Regionale, rubricato con il titolo: “Informazione e tutela del consumatore”. Prima di tutto il prezzo: il prodotto venduto in saldo deve riportare obbligatoriamente esposto il prezzo originale di vendita e la percentuale di sconto o ribasso applicato, è facoltà del venditore indicare il valore risultante. I messaggi pubblicitari devono essere veritieri e non ingannevoli per il consumatore. La merce oggetto di vendita straordinaria deve essere fisicamente separata da quella venduta normalmente e naturalmente sono applicabili tutti i rimedi previsti dal Codice del Consumo in caso di vendita di prodotti difettosi: la cosiddetta garanzia post vendita applicata dal venditore.
Siamo a disposizione per ogni eventualità e buoni affari!

mercoledì 6 luglio 2016

Saldi Saldi, i saldi estivi

Tecnicamente, a norma della Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010 (il Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), i saldi sono classificati tra le vendite straordinarie. In particolare individuano le vendite di fine stagione, e la Delibera di Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 (la n.IX/2667), ne ha modificato il calendario originario. Essa stabilisce; infatti che i saldi estivi comincino il primo sabato del mese di luglio, quest'anno coincidente con sabato 2 luglio. La loro durata sarà di 60 giorni ed i negozianti dovranno attenersi ad alcune specifiche regole di vendita disciplinate dagli articoli 115: in cui si individua la tipologia commerciale di merce soggetta a questo tipo di vendita ossia: i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda, che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento, e l'articolo 117 che norma i contenuti di informazione e di tutela per il consumatore.
Durante le vendite straordinarie, i commercianti (come previsto dall'articolo 117 della Legge Regionale – Informazione e tutela del consumatore) dovranno adottare specifiche regole di condotta: il cartellino del prezzo degli articoli soggetti a vendita straordinaria, dovrà riportare obbligatoriamente il costo originario del bene e la percentuale di sconto o ribasso applicato, sarà facoltativa l'indicazione del prezzo finito. I prodotti oggetto di saldo dovranno essere nettamente e fisicamente separati da quelli venduti a prezzo pieno, e valgono tutte le norme generali previste per la garanzia post-vendita di conformità del bene venduto, prestata dal venditore, che dovrà riparare o sostituire e nel caso rimborsare il consumatore, nel caso in cui l'articolo venduto risulti difettoso.
Poche e semplici regole che possono guidarci consapevolmente in acquisti sereni e spensierati.