mercoledì 4 luglio 2018

Pronti per i saldi estivi?


L'inizio del mese di Luglio, oltre a sancire formalmente l'inizio delle vacanze estive (le scuole sono chiuse ormai da un mese, maturandi ed esaminandi sono vicino alla meta), segna l'avvio di uno dei due periodi dell'anno più proficui per lo shopping, in cui i consumatori possono fare gli acquisti a prezzi scontati.
Come ogni anno, prima di aprire i portafogli e spendersi in acquisti forsennati, è bene richiamare quei due o tre riferimenti normativi che ci permetteranno di giungere in negozio pronti e preparati a beneficiare consapevolmente dei prezzi ribassati.
Nella nostra regione: la Lombardia (si perché la disciplina regolamentare in materia commerciale è demandata agli organi regionali, così come previsto dal Decreto Legislativo 114/1998 di riforma della disciplina nel settore del commercio), la legge regionale di riferimento è la numero 6 del 2 febbraio 2010, il cui articolo 115, rubricato nel capo II relativo alle vendite straordinarie, disciplina le vendite di fine stagione.
Iniziamo dalla definizione di questa particolare tipologia di vendite così come prescritto dall'articolo citato: “le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento”.
Sono due i periodi dell'anno in cui i venditori possono svolgere le vendite straordinarie, della durata massima di sessanta giorni, periodi determinati dalla Giunta Regionale dopo aver consultato le Camere di Commercio, le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti e dei consumatori.
La delibera di giunta a cui fare riferimento, dunque, è la 2667/IX del 14 dicembre 2011 che prevede l'avvio dei saldi estivi il primo sabato di luglio, quest'anno coincidente con sabato 7 luglio.
Giova ora ricordare alcuni obblighi dei venditori in materia di informazione e tutela dei consumatori (ce li rammenta l'articolo 117 della Legge Regionale 6/2010). Nelle vendite straordinarie deve essere esposto obbligatoriamente il prezzo di vendita originario e la percentuale di sconto applicata, è facoltativo indicare il prezzo ribassato. Le merci oggetto di sconto devono essere fisicamente separate dalle altre ed il venditore, in caso di prodotti difettosi è tenuto a sostituirli o a rimborsare il prezzo pagato.
Siete ora pronti, miei cari consumatori, per affrontare la corsa ai saldi. Buoni acquisti.