L'inizio del mese di Luglio, oltre a
sancire formalmente l'inizio delle vacanze estive (le scuole sono
chiuse ormai da un mese, maturandi ed esaminandi sono vicino alla
meta), segna l'avvio di uno dei due periodi dell'anno più proficui
per lo shopping, in cui i consumatori possono fare gli acquisti a
prezzi scontati.
Come ogni anno, prima di aprire i
portafogli e spendersi in acquisti forsennati, è bene richiamare
quei due o tre riferimenti normativi che ci permetteranno di giungere
in negozio pronti e preparati a beneficiare consapevolmente dei
prezzi ribassati.
Nella nostra regione: la Lombardia (si
perché la disciplina regolamentare in materia commerciale è
demandata agli organi regionali, così come previsto dal Decreto Legislativo 114/1998 di riforma della disciplina nel settore del
commercio), la legge regionale di riferimento è la numero 6 del 2
febbraio 2010, il cui articolo 115, rubricato nel capo II relativo
alle vendite straordinarie, disciplina le vendite di fine stagione.
Iniziamo dalla definizione di questa
particolare tipologia di vendite così come prescritto dall'articolo
citato: “le vendite di fine stagione sono effettuate
dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa
stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari
di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che
se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque suscettibili
di notevole deprezzamento”.
Sono due i periodi
dell'anno in cui i venditori possono svolgere le vendite
straordinarie, della durata massima di sessanta giorni, periodi
determinati dalla Giunta Regionale dopo aver consultato le Camere di
Commercio, le associazioni maggiormente rappresentative dei
commercianti e dei consumatori.
La delibera di
giunta a cui fare riferimento, dunque, è la 2667/IX del 14 dicembre
2011 che prevede l'avvio dei saldi estivi il primo sabato di luglio,
quest'anno coincidente con sabato 7 luglio.
Giova ora ricordare
alcuni obblighi dei venditori in materia di informazione e tutela dei
consumatori (ce li rammenta l'articolo 117 della Legge Regionale
6/2010). Nelle vendite straordinarie deve essere esposto
obbligatoriamente il prezzo di vendita originario e la percentuale di
sconto applicata, è facoltativo indicare il prezzo ribassato. Le
merci oggetto di sconto devono essere fisicamente separate dalle
altre ed il venditore, in caso di prodotti difettosi è tenuto a
sostituirli o a rimborsare il prezzo pagato.
Siete ora pronti, miei cari
consumatori, per affrontare la corsa ai saldi. Buoni acquisti.