mercoledì 27 giugno 2018

Gli oneri accessori nel contratto di locazione


Nel rapporto contrattuale che lega il conduttore ed il locatore (nel caso ci si riferisca alla locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitazione), la ripartizione delle spese tra le due parti, è spesso fonte di contenzioso. In particolare la controversia può nascere sull'addebito degli oneri accessori, ossia i corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione come il servizio di pulizia, il riscaldamento, il servizio di portineria eccetera.
Il riferimento normativo che prescrive la modalità di ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, è la Legge n.392 del 27 luglio 1978 al cui articolo 9 prevede che siano a carico del conduttore, salvo diversa pattuizione, le spese per il servizio di pulizia dell'immobile, il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento, nonché la fornitura degli altri servizi comuni, infine le spese per il servizio di portineria (quando presente) sono per il 90% a carico dell'inquilino sempre salvo patto contrario.
Questo scarno elenco legislativo, frequentemente ritenuto una fonte insufficiente per dirimere le liti tra inquilino e proprietario, e poi l'evoluzione tecnologica del comparto edilizio che ha introdotto nuovi impianti accessori (come quelli antincendio, televisivo ed altri) le cui spese di manutenzione richiedono un'adeguata ripartizione, è stato meglio implementato e specificato con la stipula di un accordo tra l'associazione dei proprietari immobiliari Confedilizia e i sindacati degli inquilini: Sunia; Sicet e Uniat.
La tabella di ripartizione delle spese per gli oneri accessori tra inquilino e proprietario, frutto dell'accordo, è stata depositata e registrata a Roma il 30 aprile 2014 presso l'ufficio territoriale Roma 2 dell'agenzia delle Entrate e rubricata al n.8455/3. Tale documento aggiorna la tabella pubblicata nel Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002 (come allegato G), in tema di contratti di locazione regolamentati, che recepiva a sua volta un precedente accordo del 1999 siglato tra le associazioni. In essa si prescrive per esempio che all'interno dell'appartamento locato sia onere del locatore provvedere alla manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento o nel caso della sostituzione di pavimenti e rivestimenti, mentre rimarrebbero a carico del conduttore la loro manutenzione ordinaria (si rimanda alla sua consultazione per tutti gli approfondimenti del caso).
Lo spirito dell'accordo avrebbe l'intenzione d'introdurre un effetto deflattivo sulle liti connesse ai rapporti di locazione e improntare il vincolo contrattuale al requisito della trasparenza, richiamo e riferimento che può essere liberamente inserito e specificato nel contratto di locazione da stipulare.