L'inizio del mese di luglio, segna, da
qualche anno a questa parte, l'avvio della stagione dei saldi estivi.
Quelle vendite di fine stagione, disciplinate dalla legge Regionale 6/2010 costituente il testo unico in materia di commercio e fiere,
che rappresentato una buona occasione di acquisti scontati per i
consumatori. La delibera di giunta Regionale della nona legislatura:
la n.2667 del 14 dicembre 2011, individua due specifici periodi
dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le
vendite di fine stagione, e questi iniziano il primo giorno feriale
antecedente l'Epifania, per i saldi invernali e il primo sabato di
luglio per quelli estivi. La loro durata massima è di sessanta
giorni. Oggetto di queste vendite straordinarie sono i prodotti non
alimentari, gli articoli di moda e tutti quei beni che se non sono
venduti entro un certo tempo sono suscettibili di forte
deprezzamento.
Gli operatori commerciali che intendono
svolgere queste vendite a prezzi scontati, devono osservare alcune
regole elencate nell'articolo 117 della Legge Regionale, rubricato
con il titolo: “Informazione e tutela del consumatore”. Prima di
tutto il prezzo: il prodotto venduto in saldo deve riportare
obbligatoriamente esposto il prezzo originale di vendita e la
percentuale di sconto o ribasso applicato, è facoltà del venditore
indicare il valore risultante. I messaggi pubblicitari devono essere
veritieri e non ingannevoli per il consumatore. La merce oggetto di
vendita straordinaria deve essere fisicamente separata da quella
venduta normalmente e naturalmente sono applicabili tutti i rimedi
previsti dal Codice del Consumo in caso di vendita di prodotti
difettosi: la cosiddetta garanzia post vendita applicata dal
venditore.
Siamo a disposizione per ogni eventualità e buoni affari!