Questa particolare forma di
finanziamento, mutuata dall'esperienza internazionale di matrice
anglosassone (lì indicata con i termini lifetime mortgage o
reverse mortgage ossia
mutuo vitalizio o mutuo al contrario), prevede la possibilità,
limitata a proprietari di casa con un'età superiore ai 60 anni, di
chiedere, ad istituti bancari, un finanziamento d'importo massimo
pari al valore di mercato dell'immobile di proprietà, rimborsabile a
scadenza o alla morte del finanziato.
La
prima apparizione normativa che ha regolato il prestito vitalizio, si
può far risalire al lontano 2005 quando un decreto legge (il n.203 del 30 settembre 2005) del Governo Berlusconi II, promulgato
dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,
contenente misure urgenti per contrastare l'odiato fenomeno
dell'evasione fiscale; introduceva nel nostro ordinamento, con
l'articolo 11-quaterdecies
comma 12, un prestito a medio-lungo termine, rimborsabile a scadenza,
riservato a persone fisiche di età superiore a 65 anni, assistito da
ipoteca di primo grado iscritta su immobili residenziali. La
conversione in legge di quel decreto, l'attuazione della legge 44/2015 riformatrice dell'ambito e da ultimo l'emanazione recente del
Decreto Ministeriale (il Ministero è quello dello Sviluppo
Economico) datata 2 marzo 2016, hanno reso finalmente operativo il
Prestito Vitalizio Ipotecario.
Vediamo quali sono gli elementi
essenziali costituenti il Prestito Vitalizio Ipotecario: l'età: il
richiedente deve avere almeno 60 anni compiuti; la proprietà di un
immobile messo a garanzia del finanziamento; il rimborso integrale
della somma finanziata potrà avvenire in un'unica soluzione alla
morte del finanziato o alla scadenza contrattuale (esistono
naturalmente clausole contrattuali di salvaguardia per il
finanziatore nel caso mutino i diritti reali sull'immobile); regime
fiscale agevolato e consolidati criteri di trasparenza nell'offerta
del prestito esplicitati e garantiti dal regolamento ministeriale.