Il persistente stato di crisi in cui
versa da quasi un decennio l'economia Italiana, sta generando gravi e
devastanti ripercussioni negative sull'intera società Nazionale,
tanto da far precipitare un numero sempre più alto di famiglie in
una condizione di povertà.
Alcuni strumenti finanziari pubblici a
sostegno del reddito e contro la povertà, attualmente oggetto di
dibattito parlamentare e si spera di prossima emanazione, si
propongono di sanare le disuguaglianze economiche dilaganti tra le
famiglie italiane.
Tra questi rimedi proviamo ad
analizzare l'accordo stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana
(ABI) e 10 associazioni dei Consumatori, il 31 marzo 2015, per
attuare una disposizione normativa. Il protocollo d'intesa è nato
sull'impulso dei Ministeri dell'economia e delle finanze (MEF) e
quello dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione del comma 246
dell'unico articolo che compone la legge di stabilità 2015 (la
numero 190 del 23 dicembre 2014), in cui il legislatore aveva
incaricato le due entità governative di promuovere e concordare con
gli attori in gioco: banche; consumatori e imprese, tutte le misure
necessarie a sospendere il pagamento della quota capitale delle rate
dei prestiti a medio e lungo termine, con la possibilità di
allungare il piano di ammortamento, nel biennio 2015-2017.
I termini dell'accordo risultante da
quest'intesa prevedono la possibilità di sospendere per 12 mesi il
pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti al consumo
aventi una durata superiore a 24 mesi, e di mutui garantiti da
ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale. La richiesta di
sospensione può essere inviata al proprio finanziatore entro il 31
dicembre 2017 a patto che sia inserito nell'elenco delle banche e
degli intermediari finanziari aderenti all'accordo. Inoltre è
necessario che si sia verificato, nell'arco dei due anni precedenti
l'invio dell'istanza, almeno uno dei seguenti eventi in capo al
richiedente: aver perso il posto di lavoro; in caso di morte del
mutuatario la richiesta di sospensione potrà essere avviata dai
cointestatari o dagli eredi; nel caso in cui sorga un handicap o una
grave situazione di non autosufficienza o ancora se sia avvenuta la
sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di
almeno 30 giorni.
Gli istituti di credito aderenti all'accordo s'impegnano ad
informare i propri clienti sulle consuete comunicazioni periodiche e
attraverso i propri siti internet, in cui mettono a disposizione il modulo per inoltrare la richiesta loro tramite.