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giovedì 13 settembre 2018

Il conto corrente di base


Il conto di base, è uno specifico servizio di pagamento obbligatoriamente offerto ai consumatori, dalle banche, dalla società Poste Italiane S.p.a e da tutti gli altri prestatori di servizi abilitati. Il conto denominato in euro ha caratteristiche di base e deve necessariamente includere le seguenti operazioni e servizi: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto (deposito di contante e ricezione di bonifici); emissione, rinnovo e sostituzione della carta di debito ed altre operatività espletabili all'interno dell'intera Unione Europea.
L'istituzione di questa specifica tipologia di conto corrente, deriva dalla direttiva Europea del 2014: la numero 92, che è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo 37/2017, che ha introdotto una specifica sezione nel Testo Unico Bancario e ha dato attuazione alla disciplina per la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, alle modalità di trasferimento da un prestatore di servizi all'altro e l'accesso al conto di base, così come previsto dal provvedimento comunitario.
Il conto di base ha un canone annuale onnicomprensivo ed il Decreto Ministeriale 70 del 3 maggio 2018 (il Ministero è quello dell'economia e delle finanze), ne regolamenta il costo e il numero di operazioni annue effettuabili senza l'addebito di ulteriori spese aggiuntive. L'ammontare del canone, deciso in regime di libero mercato e determinato autonomamente da Istituti di credito e/o prestatori di servizi di pagamento, ha l'unico limite di dover essere ragionevole e coerente con la finalità di inclusione finanziaria, e questa coerenza si verifica se l'importo del canone è uguale o superiore ai costi sostenuti dalla banca per effettuare le operazioni e i servizi compresi e previsti nell'offerta di base, e che in ogni caso non eccedano l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente a tutti gli altri consumatori suoi clienti per le analoghe operazioni di pagamento.
L'offerta del conto base deve consentire un certo numero di operazioni annuali definite dal regolamento ministeriale: per esempio i prelievi potranno essere illimitati sul territorio nazionale dagli ATM del proprio Istituto di credito, mentre saranno limitate a 12 per i prelievi dagli sportelli Bancomat di altre banche. Saranno limitati a 36 il numero di pagamenti ricevibili tramite bonifico SEPA (compreso l'accredito di stipendio o pensione), inclusi nel canone annuale o ancora: 6 i prelievi di contante allo sportello.
Sono infine previste due fasce di esenzione che permettono l'accesso al conto corrente di base in regime di gratuità, e queste sono: i consumatori con un ISEE inferiore a 11.600 euro e i pensionati con un trattamento annuo lordo fino a 18.000 euro.
Il decreto legislativo di marzo 2017 (inglobato, come detto, nel testo unico bancario) prevede all'articolo 126-terdecies, la costituzione di siti web di confronto dei costi dei conti correnti offerti ai consumatori a cui i prestatori di servizi di pagamento partecipano, che possono essere realizzati dalle associazioni di categoria o da associazioni di consumatori e ne danno indicazione sul proprio sito web ove disponibile. Comparaconti.it, il sito di confronto promosso dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi), è attualmente sospeso, in attesa di uniformare le proprie specifiche tecniche alle prescrizioni previste dal dettato normativo.

mercoledì 21 giugno 2017

Sospensione delle rate: l'accordo ABI – Consumatori [31-03-2015]

Il persistente stato di crisi in cui versa da quasi un decennio l'economia Italiana, sta generando gravi e devastanti ripercussioni negative sull'intera società Nazionale, tanto da far precipitare un numero sempre più alto di famiglie in una condizione di povertà.
Alcuni strumenti finanziari pubblici a sostegno del reddito e contro la povertà, attualmente oggetto di dibattito parlamentare e si spera di prossima emanazione, si propongono di sanare le disuguaglianze economiche dilaganti tra le famiglie italiane.
Tra questi rimedi proviamo ad analizzare l'accordo stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e 10 associazioni dei Consumatori, il 31 marzo 2015, per attuare una disposizione normativa. Il protocollo d'intesa è nato sull'impulso dei Ministeri dell'economia e delle finanze (MEF) e quello dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione del comma 246 dell'unico articolo che compone la legge di stabilità 2015 (la numero 190 del 23 dicembre 2014), in cui il legislatore aveva incaricato le due entità governative di promuovere e concordare con gli attori in gioco: banche; consumatori e imprese, tutte le misure necessarie a sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei prestiti a medio e lungo termine, con la possibilità di allungare il piano di ammortamento, nel biennio 2015-2017.
I termini dell'accordo risultante da quest'intesa prevedono la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti al consumo aventi una durata superiore a 24 mesi, e di mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale. La richiesta di sospensione può essere inviata al proprio finanziatore entro il 31 dicembre 2017 a patto che sia inserito nell'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo. Inoltre è necessario che si sia verificato, nell'arco dei due anni precedenti l'invio dell'istanza, almeno uno dei seguenti eventi in capo al richiedente: aver perso il posto di lavoro; in caso di morte del mutuatario la richiesta di sospensione potrà essere avviata dai cointestatari o dagli eredi; nel caso in cui sorga un handicap o una grave situazione di non autosufficienza o ancora se sia avvenuta la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Gli istituti di credito aderenti all'accordo s'impegnano ad informare i propri clienti sulle consuete comunicazioni periodiche e attraverso i propri siti internet, in cui mettono a disposizione il modulo per inoltrare la richiesta loro tramite.

mercoledì 22 aprile 2015

Mutui e finanziamenti: la sospensione delle rate

Gli strumenti a cui ricorrere per sospendere le rate dei finanziamenti in atto per cause di sopraggiunte difficoltà economiche, come la perdita di lavoro o altro, sono essenzialmente due: Il fondo di solidarietà Mutui prima casa e l'accordo raggiunto lo scorso 31 marzo 2015 tra l'Abi (l'associazione Bancaria Italiana) e dieci Associazioni dei Consumatori e detto moratoria famiglie.
Il Fondo solidarietà Mutui Prima Casa è stato istituito con la legge Finanziaria 2008, che al comma 475 dell'articolo 2, ne ha conferito una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009. L'operatività del fondo si è interrotta nel biennio seguente per poi riprendere con il decreto Salva Italia (2011) che lo ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ogni anno del 2012 e 2013. Lo strumento consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per due volte nell'arco dell'intera durata contrattuale e per un periodo complessivo massimo pari a 18 mesi. Il contratto di mutuo così sospeso e le garanzie ad esso collegate, si prorogano per un periodo equivalente a quello della sospensione. Al termine del beneficio, il pagamento delle rate riprenderà secondo i termini e gli importi originariamente statuiti. Per accedere al fondo è necessario però possedere alcuni requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n.37 del febbraio 2013 (il Ministero in questione è quello delle Finanze con il suo dipartimento del Tesoro) che ha modificato il precedente del 2010. Innanzitutto il contratto di mutuo da sospendere deve essere quello stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'importo non deve superare i 250 mila euro, dev'essere in ammortamento da almeno un anno ed il mutuatario deve possedere un ISEE fino a 30 mila euro. La sofferenza nel rimborso delle rate: ovvero lo stato di morosità nel ritardo dei pagamenti non deve superare i 90 giorni consecutivi e la sospensione è concessa solo se nei tre anni precedenti alla richiesta si è verificato almeno uno dei seguenti eventi spiacevoli : la perdita del lavoro; sopraggiunta invalidità o morte del mutuatario. Tutti i dettagli operativi: come compilare la domanda; quali documenti allegare e come inoltrarla sono ben illustrati sul sito Consap (la concessionaria pubblica affidataria della gestione del fondo) a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso.

L'accordo Abi – Associazioni dei Consumatori implementa (anticipandola) la disposizione normativa prevista dal comma 246 della Finanziaria 2015 (Legge di Stabilità) in cui per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole medie imprese; i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico concordano, con i rappresentanti degli attori economici suddetti, tutte le misure necessarie a permettere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. L'accordo ricalca nei requisiti quelli previsti dal Fondo di solidarietà per gli spiacevoli eventi: quindi perdita del lavoro; sospensione o riduzione dell'orario (Cassa Integrazione) ed invalidità o morte del debitore. I finanziamenti sospendibili sono quelli rientranti nella fattispecie del Credito al Consumo con durata superiore a 24 mesi e per cui il ritardo del pagamento non superi i 90 giorni. Il meccanismo del provvedimento prevede la sospensione della quota capitale costituente la rata (saranno pagati gli interessi previsti), per una sola volta nell'intera vita contrattuale del finanziamento e per un periodo massimo di 12 mesi da qui al 31 dicembre 2017. La sospensione allungherà la durata del processo di ammortamento. L'operatività pratica è però ancora in definizione: mancano i moduli di presentazione della domanda e l'iter della procedura, che saranno il frutto di un tavolo tecnico istituito nel progetto Trasparenza Semplice, così assicurano i firmatari dell'accordo.

mercoledì 30 gennaio 2013

Percorso famiglia: sospensione delle rate del mutuo


Lo scorso 30 luglio l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e 12 Associazioni di Consumatori (tra cui la nostra), hanno siglato un protocollo d'intesa articolato in 4 punti, che mira a sostenere la Famiglia nelle sue diverse fasi evolutive. L'intenzione dell'accordo sarebbe quella di proporre, in collaborazione anche con i competenti Ministeri, alcune modifiche a regolamenti attuativi delle principali disposizioni normative in materia. Sarebbero così liberate  (stimano i bancari) risorse per 2,5 miliardi di euro senza gravare sul bilancio pubblico. Il primo punto (fase di costituzione della famiglia) prevede il sostegno per l'acquisto della casa, nel secondo (la realizzazione del progetto famiglia) si propone l'incremento del fondo per i nuovi nati, nella terza fase, il sostegno è per il percorso di studi dei pargoli e nella quarta, quella della maturità, si sostiene il nucleo familiare per fare fronte alla crisi economica in atto. Il percorso è l'evoluzione della prima rogatoria (era la fine del 2009 e si chiamava Piano famiglie) per la sospensione di 1anno delle rate di mutuo. Le condizioni per chiedere tale sospensiva sono: l'ammontare del capitale finanziato massimo 150 mila euro; reddito imponibile fino a 40 mila euro e mutazione del bilancio economico familiare causato dalla perdita di lavoro, cassa integrazione od eventi più traumatici come infortunio o peggio ancora morte. Fino alla primavera 2012, le Banche aderenti all'accordo, hanno sospeso il mutuo a 70 mila famiglie, liberando liquidità per ciascuna di esse pari a circa 7 mila euro l'anno. Queste le linee guida sommariamente illustrate (maggiori dettagli sul sito ABI: Accordo Tecnico a cui vi rimando) che ciascuna banca aderente (consulta l'elenco aggiornato) potrà liberamente implementare. Il termine di presentazione delle istanze di sospensione è il prossimo 31 gennaio, ma ci auguriamo che la scadenza dell'utile protocollo venga ulteriormente prorogata, considerato che la ripresa economica sembra lenta e forse ancora lontana.