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giovedì 13 settembre 2018

Il conto corrente di base


Il conto di base, è uno specifico servizio di pagamento obbligatoriamente offerto ai consumatori, dalle banche, dalla società Poste Italiane S.p.a e da tutti gli altri prestatori di servizi abilitati. Il conto denominato in euro ha caratteristiche di base e deve necessariamente includere le seguenti operazioni e servizi: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto (deposito di contante e ricezione di bonifici); emissione, rinnovo e sostituzione della carta di debito ed altre operatività espletabili all'interno dell'intera Unione Europea.
L'istituzione di questa specifica tipologia di conto corrente, deriva dalla direttiva Europea del 2014: la numero 92, che è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo 37/2017, che ha introdotto una specifica sezione nel Testo Unico Bancario e ha dato attuazione alla disciplina per la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, alle modalità di trasferimento da un prestatore di servizi all'altro e l'accesso al conto di base, così come previsto dal provvedimento comunitario.
Il conto di base ha un canone annuale onnicomprensivo ed il Decreto Ministeriale 70 del 3 maggio 2018 (il Ministero è quello dell'economia e delle finanze), ne regolamenta il costo e il numero di operazioni annue effettuabili senza l'addebito di ulteriori spese aggiuntive. L'ammontare del canone, deciso in regime di libero mercato e determinato autonomamente da Istituti di credito e/o prestatori di servizi di pagamento, ha l'unico limite di dover essere ragionevole e coerente con la finalità di inclusione finanziaria, e questa coerenza si verifica se l'importo del canone è uguale o superiore ai costi sostenuti dalla banca per effettuare le operazioni e i servizi compresi e previsti nell'offerta di base, e che in ogni caso non eccedano l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente a tutti gli altri consumatori suoi clienti per le analoghe operazioni di pagamento.
L'offerta del conto base deve consentire un certo numero di operazioni annuali definite dal regolamento ministeriale: per esempio i prelievi potranno essere illimitati sul territorio nazionale dagli ATM del proprio Istituto di credito, mentre saranno limitate a 12 per i prelievi dagli sportelli Bancomat di altre banche. Saranno limitati a 36 il numero di pagamenti ricevibili tramite bonifico SEPA (compreso l'accredito di stipendio o pensione), inclusi nel canone annuale o ancora: 6 i prelievi di contante allo sportello.
Sono infine previste due fasce di esenzione che permettono l'accesso al conto corrente di base in regime di gratuità, e queste sono: i consumatori con un ISEE inferiore a 11.600 euro e i pensionati con un trattamento annuo lordo fino a 18.000 euro.
Il decreto legislativo di marzo 2017 (inglobato, come detto, nel testo unico bancario) prevede all'articolo 126-terdecies, la costituzione di siti web di confronto dei costi dei conti correnti offerti ai consumatori a cui i prestatori di servizi di pagamento partecipano, che possono essere realizzati dalle associazioni di categoria o da associazioni di consumatori e ne danno indicazione sul proprio sito web ove disponibile. Comparaconti.it, il sito di confronto promosso dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi), è attualmente sospeso, in attesa di uniformare le proprie specifiche tecniche alle prescrizioni previste dal dettato normativo.

mercoledì 14 dicembre 2016

La portabilità del Conto Corrente

Dalla fine del mese di giugno 2015 i prestatori di servizi di pagamento (le banche per intenderci), presso cui il consumatore detenga un rapporto di conto corrente (un conto di pagamento per la precisione ndr), sono obbligati a svolgere completamente il “servizio di trasferimento” entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente. Il servizio di trasferimento è l'insieme di quelle operazioni finanziarie autorizzate dal titolare del rapporto di conto: come il pagamento di bonifici ricorrenti (ad esempio il pagamento delle bollette energetiche e/o telefoniche, l'addebito della rata del mutuo ecc...), o bonifici in entrata: quali l'accredito dello stipendio, della pensione o altri redditi, incluso il saldo positivo, che il consumatore voglia portare da un Istituto ad un altro, senza necessariamente chiudere il conto corrente di origine.
L'intera procedura di trasferimento è normata dall'articolo 2 del Decreto Legge 3/2015, convertito con modificazioni nella legge 33 del 26 marzo 2015, che contiene inoltre una serie di provvedimenti urgenti per il sistema bancario e per gli investimenti, qui trova spazio, tra gli altri, la modifica della normativa in materia di Banche Popolari, molto discussa nelle cronache di questi ultimi giorni.
La prima azione che il consumatore dovrà compiere (per trasferire il conto corrente e tutte le disposizioni finanziarie correlate) sarà quella di autorizzare il nuovo prestatore di servizi scelto, a subentrare in tutti quei rapporti di pagamento già attivi sul conto corrente originario. Sarà la nuova banca a svolgere tutti gli adempimenti burocratico-amministrativi necessari al completamento dell'operazione di trasloco, da completare entro 12 giorni lavorativi.
In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasferimento dei servizi di pagamento, l'ente creditizio inadempiente dovrà indennizzare il cliente in misura proporzionata. Nella legge però la quantificazione di queste sanzioni viene demandata alla pubblicazione di uno o più decreti del Ministero dell'Economia che ancora latitano.
Questo provvedimento dovrebbe favorire la concorrenza nell'offerta dei servizi di pagamento a tutto vantaggio del consumatore.

mercoledì 23 novembre 2016

Il costo dei Conti Correnti Bancari

L'annuale pubblicazione della Banca d'Italia, che indaga sul costo dei conti correnti bancari e postali, ha certificato una generale diminuzione della loro onerosità media nell'anno 2015. I risultati dell'indagine, diffusi il 16 novembre 2016, sono basati sull'analisi delle voci di costo addebitate sull'ultimo estratto conto trimestrale annuale recapitato ai titolari correntisti, suddivise tra spese fisse di tenuta conto (canone) e spese variabili correlate invece al numero di operazioni economiche finanziarie effettuate.
La rilevazione è avvenuta sui dati acquisiti da 13.200 conti attivi presso 622 sportelli di 178 banche e 46 dipendenze postali, ed hanno evidenziato una diminuzione di complessivi 5,8 euro rispetto all'anno precedente, ripartiti in un calo degli oneri fissi per 3,9 euro e di quelli variabili a -1,9 euro per conto, attestando così la spesa complessiva media annua a 76,5 euro. Il rapporto evidenzia inoltre una marcata differenza di costo tra i conti postali e bancari, a vantaggio dei primi, che possono, se scelti, produrre un risparmio medio di -27,5 euro con un costo totale annuo di 49 €.
Di tutt'altro tenore è la ricerca dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha raccolto i dati relativi ai ricavi netti provenienti dai margini di intermediazione dei servizi bancari forniti dall'intero sistema creditizio Italiano e li ha confrontati con quelli degli altri sistemi Europei. Lo studio ha rivelato che in 7 anni (dal 2008 al 2015), le commissioni nette ricavate dalle banche sulle prestazioni finanziarie erogate ai propri clienti, comprendendo oltre ai costi per i servizi di pagamento anche quelli di compravendita di strumenti finanziari, hanno inciso per più di un terzo (36,5 %) sul totale dei ricavi delle imprese creditizie: il valore più elevato tra gli altri Paesi Europei: in Francia è stato il 32,9 % ; il 27,3 % nel Regno Unito; il 26,2 % in Germania; il 22,8 % in Spagna ed il 17% nei Paesi Bassi. Il risultato di questo confronto ha portato il centro studi dell'associazione Artigiani e Piccole Imprese veneziana (CGIA di Mestre), a ritenere che tali costi, tutti ripartiti tra i clienti del sistema creditizio Italiano, siano i più cari del continente, facendo risultare così i clienti delle banche Italiane i più tartassati d'Europa.
Come se tutto ciò non bastasse, tre banche del nostro comparto creditizio Nazionale: Unicredit; Ubi e Banco Popolare, hanno deciso di aumentare unilateralmente il costo fisso per la tenuta del conto corrente. In tempi diversi: dal I luglio 2016 Unicredit; dal I ottobre Ubi e dal 31 dicembre 2016 il Banco Popolare, i correntisti di queste tre imprese vedranno attuata la modifica contrattuale, che le banche hanno giustificato con l'aggravio degli oneri imposti dalla legge, come per esempio il conferimento delle somme per la costituzione del fondo di risoluzione bancaria istituito dalla direttiva sul Bail-in, che le imprese bancarie hanno pensato bene di riversare sui propri correntisti.
Fortunatamente il Testo Unico Bancario tutela il consumatore dalle improvvide modifiche unilaterali alle clausole contrattuali decise dalle banche, consentendogli la risoluzione del rapporto commerciale senza alcuna penalità  entro 60 giorni dall'annuncio della variazione. Perciò questa miei cari lettori, potrebbe essere l'occasione buona per decidere di scegliere un altro conto corrente, che risponda alle nostre necessità in modo più conveniente. L'elemento da considerare per il confronto è l'ISC: l'Indicatore Sintetico di Costo e mi permetterei di segnalarvi l'utile comparatore: confrontaconti.it tra i tanti disponibili sul web.

mercoledì 17 febbraio 2016

Servizi di pagamento: bonifici; carte e Rid

La direttiva Europea 2007/64 Ce sui servizi di pagamento, nota anche con l'acronimo PSD (Payment Services Directive), ha la finalità di armonizzare in tutti i paesi dell'Unione Europea regole e diritti disciplinanti i rapporti commerciali tra utenti e prestatori di servizi. Nel nostro ordinamento la sua attuazione è avvenuta con il Decreto Legislativo 11/2010, che ha introdotto importanti novità nel panorama bancario finanziario: dall'identificazione del conto corrente mediante il codice IBAN (un codice alfanumerico di 27 cifre) che permette l'individuazione internazionale di uno specifico conto di pagamento e per semplificare: date di accredito e di valuta certe per le operazioni di trasferimento fondi (bonifici), alle maggiori tutele nell'utilizzo di carte di credito e Pagobancomat. Prima però di analizzare i benefici che la norma ha adottato a favore dei consumatori, ma più in generale per gli utilizzatori di servizi di pagamento, è opportuno richiamare alcune definizioni, che lo stesso decreto legislativo elenca: su quali siano i soggetti e le attività da essi svolte regolate dal provvedimento. Iniziamo con la definizione di Sistema di pagamento: è un sistema di trasferimento di fondi (per fondi s'intendono: banconote e monete; moneta elettronica e moneta scritturale) che avviene attraverso meccanismi di funzionamento formali e standardizzati basati su regole comuni per il regolamento e la compensazione delle operazioni di pagamento. Nel sistema di pagamento sono compresi i servizi di pagamento: ovvero l'attività di prelievo o deposito di contante nonché lo svolgimento di tutte quelle operazioni richieste per la gestione di un conto corrente anche mediante l'utilizzo di carte di pagamento o strumenti simili detti appunto strumenti di pagamento. Ed infine veniamo all'individuazione degli attori che svolgono questi servizi: i prestatori dei servizi di pagamento, che possono essere Istituti di moneta elettronica, banche, Poste Italiane S.p.a, la Banca Centrale e quelle Nazionali quando svestono i panni di Autorità monetarie e le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando smettono il ruolo pubblico assegnatogli. L'articolo 7 del D.L.vo 11/2010 indica gli obblighi che l'utilizzatore dei servizi di pagamento deve adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto stipulato e previsto nel contratto quadro regolatore del servizio, a tal fine custodirà in totale sicurezza i mezzi personalizzati che ne consentano l'utilizzo: quali per esempio i codici di accesso all'operatività del sistema (banca on-line), o il PIN delle carte. Nell'articolo seguente sono elencati invece gli obblighi a carico del prestatore di servizi in relazione agli strumenti di pagamento e tra questi assicurarsi che i sistemi siano sicuri: ossia inaccessibili ad utenti diversi dall'utilizzatore designato, dovrà astenersi dall'inviare al consumatore strumenti non richiesti ecc...Nel caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l'utilizzatore dei servizi di pagamento dovrà comunicare al prestatore (banca, istituto, poste ecc...) il disconoscimento dell'operazione entro 13 mesi dalla data di addebito/accredito errato. Sarà onere del prestatore dei servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Nel caso di pagamenti ricorrenti Rid ora Sepa, l'utilizzatore ha 8 settimane di tempo, dalla data di addebito, per richiamare il bonifico ed entro 10 giorni la banca dovrà accreditargli l'importo. In caso di controversia o di mancato rispetto delle norme, si potrà ricorrere con esposti alla Banca d'Italia o adire l'Arbitro Bancario Finanziario, senza pregiudicare tuttavia la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

sabato 15 maggio 2010

Direttiva Europea per i servizi di pagamento

Il I marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs 11/2010 che recepisce la Direttiva europea 2007/64/CE, sui servizi di pagamento: versamento e prelevamento usati sia da aziende che da privati all'interno dell'intera Unione europea (in tutti e 27 gli stati che la compongono) in euro o altre valute locali. La norma definisce i vari soggetti: il consumatore: colui che agisce economicamente al di fuori dell'attività professionale eventualmente svolta; la micro-impresa: aziende che occupano meno di 10 persone e non superano un fatturato annuo di 2 milioni di euro e poi tutti gli altri. Gli ambiti di applicazione escludono alcune modalità di pagamento cui il decreto non si applica come il pagamento effettuato in contanti senza l'intervento di alcun intermediario ecc... Rilevanti sono gli obblighi del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento. Quest'ultimo dovrà astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti. Il consumatore avrà 13 mesi di tempo per comunicare l'inesatezza di operazioni di addebito o accredito sul proprio conto corrente. Nel caso di addebiti non autorizzati saranno risarciti dal prestatore dei servizi di pagamento, nel caso l'addebito fosse invece autorizzato esempio il RID, il rimborso potrà essere richiesto entro 8 settimane dalla data di addebito. Per maggiori e puntuali approfondimenti si rimanda alla consultazione del testo legislativo.
Con l'entrata in vigore della citata norma, i prestatori di servizio di pagamento, tipicamente le banche, dovranno adeguare le condizioni contrattuali dei vari servizi: conto corrente; carte di debito e credito; conto on-line ecc... introducendo le previste modifiche. Queste variazioni unilaterali dovranno essere comunicate al consumatore il quale avrà 60 giorni di tempo per recedere evenutalmente dal contratto.