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mercoledì 17 febbraio 2016
Servizi di pagamento: bonifici; carte e Rid
La direttiva Europea 2007/64 Ce sui servizi di pagamento, nota
anche con l'acronimo PSD (Payment Services Directive), ha
la finalità di armonizzare in tutti i paesi dell'Unione Europea
regole e diritti disciplinanti i rapporti commerciali tra utenti e
prestatori di servizi. Nel nostro ordinamento la sua attuazione è
avvenuta con il Decreto Legislativo 11/2010, che ha introdotto
importanti novità nel panorama bancario finanziario:
dall'identificazione del conto corrente mediante il codice IBAN (un
codice alfanumerico di 27 cifre) che permette l'individuazione
internazionale di uno specifico conto di pagamento e per
semplificare: date di accredito e di valuta certe per le operazioni
di trasferimento fondi (bonifici), alle maggiori tutele nell'utilizzo
di carte di credito e Pagobancomat. Prima però di analizzare i
benefici che la norma ha adottato a favore dei consumatori, ma più
in generale per gli utilizzatori di servizi di pagamento, è
opportuno richiamare alcune definizioni, che lo stesso decreto
legislativo elenca: su quali siano i soggetti e le attività da essi
svolte regolate dal provvedimento. Iniziamo con la definizione di
Sistema di pagamento: è un sistema di trasferimento di fondi (per
fondi s'intendono: banconote e monete; moneta elettronica e moneta
scritturale) che avviene attraverso meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati basati su regole comuni per il regolamento e
la compensazione delle operazioni di pagamento. Nel sistema di
pagamento sono compresi i servizi di pagamento: ovvero l'attività di
prelievo o deposito di contante nonché lo svolgimento di tutte
quelle operazioni richieste per la gestione di un conto corrente
anche mediante l'utilizzo di carte di pagamento o strumenti simili
detti appunto strumenti di pagamento. Ed infine veniamo
all'individuazione degli attori che svolgono questi servizi: i
prestatori dei servizi di pagamento, che possono essere Istituti di
moneta elettronica, banche, Poste Italiane S.p.a, la Banca Centrale e
quelle Nazionali quando svestono i panni di Autorità monetarie e le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando smettono
il ruolo pubblico assegnatogli. L'articolo 7 del D.L.vo 11/2010
indica gli obblighi che l'utilizzatore dei servizi di pagamento deve
adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento, che dovrà
avvenire nel rispetto di quanto stipulato e previsto nel contratto
quadro regolatore del servizio, a tal fine custodirà in totale
sicurezza i mezzi personalizzati che ne consentano l'utilizzo: quali
per esempio i codici di accesso all'operatività del sistema (banca
on-line), o il PIN
delle carte. Nell'articolo seguente sono elencati invece gli obblighi
a carico del prestatore di servizi in relazione agli strumenti di
pagamento e tra questi assicurarsi che i sistemi siano sicuri: ossia
inaccessibili ad utenti diversi dall'utilizzatore designato, dovrà
astenersi dall'inviare al consumatore strumenti non richiesti
ecc...Nel caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo
inesatto, l'utilizzatore dei servizi di pagamento dovrà comunicare
al prestatore (banca, istituto, poste ecc...) il disconoscimento
dell'operazione entro 13 mesi dalla data di addebito/accredito
errato. Sarà onere del prestatore dei servizi di pagamento
dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata,
correttamente registrata e contabilizzata. Nel caso di pagamenti
ricorrenti Rid ora Sepa, l'utilizzatore ha 8 settimane di tempo,
dalla data di addebito, per richiamare il bonifico ed entro 10 giorni
la banca dovrà accreditargli l'importo. In caso di controversia o di
mancato rispetto delle norme, si potrà ricorrere con esposti alla
Banca d'Italia o adire l'Arbitro Bancario Finanziario, senza
pregiudicare tuttavia la possibilità di rivolgersi all'Autorità
Giudiziaria.