Visualizzazione post con etichetta Banca d'italia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Banca d'italia. Mostra tutti i post

mercoledì 28 giugno 2017

Veneto Banca e Popolare Vicenza: in liquidazione

Si chiude così: con la liquidazione coatta amministrativa, decisa dal Governo in una riunione convocata nel pomeriggio di un'afosa domenica di giugno, la storia secolare delle due banche Venete. Nate con la forma delle società cooperative: l'una (Veneto Banca) a Montebelluna (Tv) nel 1877 e l'altra a Vicenza nel 1866, hanno contribuito entrambe alla crescita e allo sviluppo economico del florido Nord-est.
La decisione governativa è maturata in seguito alle determinazioni assunte nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) dello scorso 23 giugno, in cui l'organismo di vigilanza continentale “ha accertato che Veneto Banca S.p.a e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. sono in dissesto o a rischio di dissesto, in seguito alla violazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza”. Lo stretto monitoraggio a cui gli Istituti Veneti erano sottoposti già dal 2014, ha evidenziato forti carenze patrimoniali e nonostante tutti gli aumenti di capitale proposti nel corso degli anni, la situazione finanziaria delle due banche si è ulteriormente deteriorata nel 2017. Gli ultimi piani industriali sottoposti al vaglio della Banca Centrale non sono stati ritenuti credibili. Inoltre il Single Resolution Board (SRB), il comitato Europeo che garantisce la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà con un minimo di impatto sull'economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati Europei, ha considerato Veneto Banca e Pop Vicenza escluse dal suo meccanismo di risoluzione, e ha demandato alle Autorità Nazionali il compito di guidare una liquidazione ordinata e amministrata delle due società Venete.
Nel pomeriggio di domenica 25 giugno 2017, il Consiglio dei Ministri Italiano si è riunito nella sua sede di Palazzo Chigi ed ha deliberato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il Decreto legge n.99 dettante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a e di Veneto Banca S.p.a. Il provvedimento normativo (che dovrà superare la conversione parlamentare in legge), presenta alcune misure costituenti aiuti di Stato, così come esplicitato nel suo articolo 1, compatibili però con la disciplina in materia contenuta nei trattati sul funzionamento dell'Unione Europea. La liquidazione delle due banche è disposta materialmente attraverso decreti Ministeriali concordati con la Banca d'Italia a cui riferiscono i commissari liquidatori designati. Innanzitutto, come previsto dal Decreto Legge, i commissari liquidatori avranno il compito di individuare un soggetto: il cessionario che acquisirà l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in blocco o parziali. Saranno invece escluse dalla cessione alcune specifiche tipologie di passività, i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti in relazione alle offerte transattive dell'ultimo periodo e passività insorte a seguito di controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione che rimarranno in capo alla liquidazione. Il cessionario individuato è Intesa SanPaolo S.p.a, che con contratto di cessione di ramo di aziende bancarie, ha formalizzato l'acquisto simbolico delle attività buone dei due istituti dissestati.
Gli interventi finanziari dello Stato garantiranno per un massimo di 6,352 miliardi di euro gli obblighi di rimborso, in capo al soggetto in liquidazione, che dovessero emergere a seguito del finanziamento erogato dal cessionario (Intesa SanPaolo) a copertura di un eventuale sbilanciamento di cessione emergente da una ulteriore due diligence ovvero da una successiva accurata verifica sui bilanci delle aziende cedute. Inoltre la finanza pubblica garantirà per altri 4 mld il cessionario per i crediti ad alto rischio che lo stesso potrà retrocedere entro 3 anni al soggetto in liquidazione e altri complessivi 7 mld circa per garantire altre eventualità.
I crediti deteriorati accumulati dalle due banche Venete vengono ceduti alla Società per la Gestione di Attività (SGA): veicolo del Ministero del Tesoro impiegato per la valorizzazione dei crediti inesigibili, con l'obiettivo di massimizzarne il recupero.
Gli obbligazionisti subordinati potranno accedere al Fondo di solidarietà, mentre per gli azionisti non è previsto alcun ristoro, i loro diritti, come recitano i comunicati stampa dei due istituti, resteranno in capo alla liquidazione.

mercoledì 10 maggio 2017

Il credito ai consumatori con cessione del quinto

Il prestito ai consumatori contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è una specifica forma di finanziamento consentita a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e a pensionati, in cui la restituzione della somma ricevuta a credito, avviene mediante il trattenimento della rata, (il cui ammontare può raggiungere al massimo il quinto dello stipendio), direttamente sulla busta paga del lavoratore o sulla cedola pensionistica del pensionato. Il datore di lavoro o ente pensionistico di riferimento, trasferirà tale trattenuta alla Banca o alla società Finanziaria autorizzata, che ha concesso il finanziamento.
La normativa di riferimento, disciplinante il tema del credito ai consumatori, è contenuta nel Decreto Legislativo 385 del primo settembre 1993 (noto anche come Testo Unico Bancario – TUB) precisamente si trova nel Titolo VI al Capo II agli articoli 121 e seguenti (fino al 126), modificati dal D.L.vo 141/2010 attraverso cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2008/48 CE, relativa proprio ai contratti di credito ai consumatori.
Innanzitutto delimitiamo il campo di applicazione: rientrano in questo ambito le somme prestate al consumatore d'importo compreso tra i 200 e 75.000 euro. Il consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, è la persona fisica che agisce economicamente per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Per esempio l'acquisto della stampante per l'ufficio è escluso da questa casistica. I finanziatori e i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito, devono osservare alcuni obblighi informativi precontrattuali: ovvero sono obbligati, prima della conclusione del contratto di credito, a trasmettere al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, così da permettere un facile confronto tra le varie offerte presenti sul mercato creditizio. In caso di ripensamento è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula ed è sempre possibile il rimborso anticipato. Nel rimborso anticipato il consumatore avrà diritto ad una riduzione del costo totale del prestito pari all'ammontare degli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del finanziamento, però il finanziatore potrà pretendere un indennizzo d'importo massimo pari all'1% della somma rimborsata in anticipo, entro il limite della quota d'interessi scontata (art.125-sexies).
Il principale termine di confronto ed elemento guida nella scelta del finanziamento è sicuramente e naturalmente il suo costo. Esso è composto: dagli interessi, dalle commissioni (come le spese di apertura pratica e di gestione del prestito), dalle imposte e dall'assicurazione. Il costo del prestito, viene espresso mediante il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), calcolato in percentuale sul credito concesso e su base annua.

In caso di contenzioso con il finanziatore si potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere stragiudizialmente la controversia e di certo le decisioni non mancano. Il 70% dei circa 15.000 ricorsi presentati ai collegi arbitrali nel 2016 hanno riguardato lo spinoso tema del Credito ai consumatori con specifico riguardo verso la Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e l'annoso problema del calcolo della somma per la riduzione del costo del prestito in caso di estinzione anticipata. In genere quello che si verifica è che il finanziatore, come richiamato sopra nell'art.125-sexies del TUB, in caso di estinzione anticipata del credito, sconta dalla somma da rimborsare, l'ammontare degli interessi residui e gli eventuali costi del prestito applicati come possono essere per esempio le spese di incasso rata, mentre secondo gli orientamenti prevalenti e consolidati espressi dalle varie decisioni arbitrali su casi di controversie sul tema, l'Arbitro impone al finanziatore anche il rimborso delle altre voci di costo non fruite quali: le commissioni bancarie finanziarie, quelle spettanti all'intermediario finanziario, agente mediatore e gli oneri assicurativi . Essi vengono calcolati con questo semplice metodo: si considerano le diverse somme per ciascuna voce di costo al momento della stipula contrattuale, si calcola la loro incidenza su ogni rata (dividendo tali costi per il numero di rate totali del prestito) e il risultato così ottenuto (il valore pro-quota) viene moltiplicato per le rate residue insolute al momento di estinzione anticipata del prestito, ottenendo gli ulteriori oneri da scontare. Logico noh?

giovedì 23 marzo 2017

L'Educazione Finanziaria

Gli scandali finanziari che hanno funestato il nostro mercato Nazionale del risparmio (vedi alla voce Bond Argentina; caso Parmalat ed altri) e che continuano a minarne la sua credibilità strutturale e la sana trasparenza (risoluzione dei quattro istituti di credito: Banca Marche; Etruria & C.; caso MpS per arrivare ai più recenti delle due popolari Venete), hanno evidenziato, oltre ad uno scorretto comportamento degli amministratori nella gestione delle società emittenti i titoli d'investimento, ed in alcuni casi le inadempienze normative attuate dagli intermediari collocatori di tali strumenti, hanno evidenziato dicevamo, anche una rilevante carenza culturale finanziaria diffusa tra i risparmiatori. Potremmo parlare di un generale analfabetismo finanziario, causa, secondo alcuni osservatori, dell'immobilità registrata in alcuni settori economici e della scarsa dimestichezza con i termini indicatori economici più comuni come Inflazione, tassi d'interesse, volatilità eccetera. Tale analfabetismo impedirebbe anche la comprensione delle politiche economiche attuate dal Governo, e si rifletterebbe sulla libera e consapevole espressione dei diritti elettorali, con la conseguente dilagante proliferazione dei movimenti populisti.
Per tradurre in termini statistici il livello di educazione finanziaria (Financial Literacy) del nostro Paese, possiamo considerare l'indice elaborato da Standard & Poor's (la famosa agenzia di Rating), che valuta, su un campione di 150 mila persone disperse in 140 paesi del mondo, la conoscenza di 4 concetti finanziari fondamentali: la diversificazione del rischio; l'inflazione; l'uso del denaro ed il computo degli interessi. Secondo questa valutazione: il “Global Financial Literacy Survey” :la percentuale di Adulti ferrati su temi finanziari in Italia sarebbe pari al 37% del totale, mentre in Gran Bretagna, per fare alcuni confronti, tale valore raggiungerebbe il 67%, il 66% in Olanda e Germania, il 49% in Spagna, il 45% in Grecia e solo il 26% in Portogallo.
Il quadro desolante appena tracciato ed alcuni altri stimoli: per esempio la pubblicazione della Banca d'Italia che ha rilevato e censito le iniziative di educazione finanziaria in Italia nel triennio 2012-14, hanno spronato Governo e Parlamento a disegnare ed elaborare una Strategia Nazionale per l'educazione Finanziaria. La normativa di riferimento è inclusa nel Decreto Salva Risparmio, convertito nella legge n.15/2017 entrata in vigore lo scorso 22 febbraio, che all'articolo 24 bis traccia le disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riconoscendo l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore. In accordo con la definizione data dall'OCSE (l'Organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica), l'educazione finanziaria è definita come quel “processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie”. Per dare attuazione alla strategia di programmazione delle iniziative di istruzione in materia finanziaria, il Governo attraverso alcuni suoi ministeri: Economia e Finanza, Sviluppo Economico ed Istruzione, costituisce, entro 6 mesi dalla data di approvazione della legge, un Comitato presieduto da un direttore nominato dal Ministero delle Finanze e composto da 11 membri scelti, tra personalità di comprovata esperienza e competenza nel settore, e designati da Consob, Ivass, Covip, Ocf, Banca d'Italia, Ministero del Lavoro, dell'Istruzione, dello Sviluppo Economico e dal CNCU. Le attività del comitato che si insedierà saranno finanziate con un milione di euro annui.
Valuteremo alla prova dei fatti se questa nuova Strategia Nazionale si rivelerà efficace.

mercoledì 23 novembre 2016

Il costo dei Conti Correnti Bancari

L'annuale pubblicazione della Banca d'Italia, che indaga sul costo dei conti correnti bancari e postali, ha certificato una generale diminuzione della loro onerosità media nell'anno 2015. I risultati dell'indagine, diffusi il 16 novembre 2016, sono basati sull'analisi delle voci di costo addebitate sull'ultimo estratto conto trimestrale annuale recapitato ai titolari correntisti, suddivise tra spese fisse di tenuta conto (canone) e spese variabili correlate invece al numero di operazioni economiche finanziarie effettuate.
La rilevazione è avvenuta sui dati acquisiti da 13.200 conti attivi presso 622 sportelli di 178 banche e 46 dipendenze postali, ed hanno evidenziato una diminuzione di complessivi 5,8 euro rispetto all'anno precedente, ripartiti in un calo degli oneri fissi per 3,9 euro e di quelli variabili a -1,9 euro per conto, attestando così la spesa complessiva media annua a 76,5 euro. Il rapporto evidenzia inoltre una marcata differenza di costo tra i conti postali e bancari, a vantaggio dei primi, che possono, se scelti, produrre un risparmio medio di -27,5 euro con un costo totale annuo di 49 €.
Di tutt'altro tenore è la ricerca dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha raccolto i dati relativi ai ricavi netti provenienti dai margini di intermediazione dei servizi bancari forniti dall'intero sistema creditizio Italiano e li ha confrontati con quelli degli altri sistemi Europei. Lo studio ha rivelato che in 7 anni (dal 2008 al 2015), le commissioni nette ricavate dalle banche sulle prestazioni finanziarie erogate ai propri clienti, comprendendo oltre ai costi per i servizi di pagamento anche quelli di compravendita di strumenti finanziari, hanno inciso per più di un terzo (36,5 %) sul totale dei ricavi delle imprese creditizie: il valore più elevato tra gli altri Paesi Europei: in Francia è stato il 32,9 % ; il 27,3 % nel Regno Unito; il 26,2 % in Germania; il 22,8 % in Spagna ed il 17% nei Paesi Bassi. Il risultato di questo confronto ha portato il centro studi dell'associazione Artigiani e Piccole Imprese veneziana (CGIA di Mestre), a ritenere che tali costi, tutti ripartiti tra i clienti del sistema creditizio Italiano, siano i più cari del continente, facendo risultare così i clienti delle banche Italiane i più tartassati d'Europa.
Come se tutto ciò non bastasse, tre banche del nostro comparto creditizio Nazionale: Unicredit; Ubi e Banco Popolare, hanno deciso di aumentare unilateralmente il costo fisso per la tenuta del conto corrente. In tempi diversi: dal I luglio 2016 Unicredit; dal I ottobre Ubi e dal 31 dicembre 2016 il Banco Popolare, i correntisti di queste tre imprese vedranno attuata la modifica contrattuale, che le banche hanno giustificato con l'aggravio degli oneri imposti dalla legge, come per esempio il conferimento delle somme per la costituzione del fondo di risoluzione bancaria istituito dalla direttiva sul Bail-in, che le imprese bancarie hanno pensato bene di riversare sui propri correntisti.
Fortunatamente il Testo Unico Bancario tutela il consumatore dalle improvvide modifiche unilaterali alle clausole contrattuali decise dalle banche, consentendogli la risoluzione del rapporto commerciale senza alcuna penalità  entro 60 giorni dall'annuncio della variazione. Perciò questa miei cari lettori, potrebbe essere l'occasione buona per decidere di scegliere un altro conto corrente, che risponda alle nostre necessità in modo più conveniente. L'elemento da considerare per il confronto è l'ISC: l'Indicatore Sintetico di Costo e mi permetterei di segnalarvi l'utile comparatore: confrontaconti.it tra i tanti disponibili sul web.

mercoledì 8 giugno 2016

Mutui a tasso variabile e la clausola floor

Gli intestatari di un contratto di mutuo a tasso variabile, considerati gli attuali valori dei saggi d'interesse a cui essi sono indicizzati, stanno beneficiando di una considerevole diminuzione dell'ammontare della loro rata periodica. L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate cioè il tasso interbancario a cui le banche si prestano denaro tra loro), considerato ed utilizzato nella quasi totalità dei contratti di mutuo a tasso variabile (a 1 mese, 3 mesi, 6 e 1 anno), è sprofondato in territorio negativo. In particolare la soglia psicologica del suo valore nullo (lo zero) è stata superata verso il basso, per la prima volta, all'inizio della primavera dello scorso anno (2015) e attualmente (maggio 2016) il suo valore ad 1 mese si attesta a -0,35%, mentre quello a 3 mesi è a -0,26%. Questi valori negativi incidono positivamente, per il consumatore, nel calcolo della rata variabile del mutuo, perché decrementa il tasso d'interesse complessivo pattuito, che comprende appunto il tasso interbancario di riferimento (Euribor) a cui viene sommato il cosiddetto spread bancario: il margine di guadagno vero e proprio dell'intermediario creditore. La somma algebrica dei due valori considerati, erode proprio questo ultimo parametro (lo spread) generando la nota condizione di favore per il mutuatario.
Le banche sono subito corse ai ripari, introducendo nei nuovi contratti di mutuo una specifica clausola detta del floor (pavimento in inglese): ovvero se l'indice di riferimento interbancario, dovesse risultare negativo, questo verrebbe considerato semplicemente nullo, nel calcolo del tasso d'interesse da applicare alla determinazione della rata del mutuo, senza incidere ne scalfire l'intero valore dello spread. Per la verità risultano casi in cui questo floor sia stato surrettiziamente ed arbitrariamente applicato (senza cioè che fosse specificato esplicitamente nelle clausole contrattuali disciplinanti il rapporto di mutuo) da alcune banche, tanto che è risultata necessaria l'emanazione di una comunicazione da parte della Banca d'Italia (l'organismo di controllo del settore) indirizzata agli intermediari creditizi il 3 febbraio 2016, in cui si invitano gli intermediari a rispettare scrupolosamente la normativa e la trasparenza nonché la puntuale applicazione delle clausole contrattuali pattuite con la clientela, l'aggiornamento e la verifica degli applicativi utilizzati nel calcolo delle rate.
Perciò miei cari lettori, se avete in corso un mutuo a tasso variabile e notate che l'ammontare della rata non abbia beneficiato delle favorevoli diminuzioni dei tassi, non esitate! fissate un appuntamento per valutare insieme le condizioni contrattuali del mutuo.






mercoledì 27 gennaio 2016

Conversione Lire/Euro: riaperti i termini di prescrizione

La sentenza 216/2015 della Corte Costituzionale depositata lo scorso novembre, ha giudicato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del Decreto Legge 201/2001 (noto come decreto Salva Italia, -siamo all'inizio dell'attività del Governo Monti- ndr), che tra le misure adottate per la riduzione del debito pubblico e contemplate nel provvedimento legislativo, introdusse la prescrizione anticipata delle lire in circolazione: anticipò infatti la possibilità di convertirle in euro al 6 dicembre 2011, invece del 28 febbraio 2012 come previsto dalle disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento Nazionale (art.52 ter D.L.vo 213/1998). Il controvalore, stimato in 1,3 miliardi di euro, venne contabilizzato nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Nel comunicato della Banca d'Italia datato 21 gennaio 2016, si annuncia che presso le filiali in cui si svolge il servizio di tesoreria dello Stato (nella nostra Regione in quella di Milano) sarà possibile dal 22 gennaio 2016 convertire banconote e monete del vecchio conio in euro a patto di produrre idonea documentazione che attesti la volontà di conversione svolta allora, ma rifiutata dalla banca.
Il mio consiglio è quello di tentare comunque l'operazione di cambio ed in caso di diniego farsi rilasciare almeno un'attestazione scritta che certifichi il tentativo, per interrompere così i termini di prescrizione in previsione di un'eventuale azione giudiziaria.

mercoledì 11 marzo 2015

Credito al consumo: diritti; Taeg e Tegm

Il credito al consumo è un prestito finanziario concesso da banche e altre società finanziarie ai consumatori, ovvero a quei soggetti che operano nella propria attività economica al di fuori della professione eventualmente svolta. Tale servizio è disciplinato ed armonizzato nei paesi dell'Unione Europea dalla Direttiva 2008/48 CE recepita nella Legislazione Italiana dal D.Lgs.vo 141/2010. Il prestito per rientrare nella definizione di credito al consumo e perché così il richiedente/consumatore possa godere dei diritti previsti dalla normativa, deve essere d'importo variabile tra il limite minimo di 200 € e quello massimo di 75.000 €. Esistono varie tipologie di finanziamento principalmente riconducibili a 4 varietà: il prestito non finalizzato: in cui il consumatore chiede una certa disponibilità liquida da impiegare per le proprie e più svariate esigenze; il credito collegato: in cui invece il finanziamento è impiegato nell'acquisto di beni o servizi (in questo caso il contratto finanziario può essere veicolato dallo stesso venditore); l'apertura di credito in conto corrente e la carta di credito revolving. Il costo del prestito è indicato dai tassi d'interesse applicati: il Tan (il tasso annuo nominale) ovvero l'indicazione pura del tasso d'interesse annuo applicato ed il Taeg (tasso annuo effettivo globale) che comprende tutte le spese accessorie ed indica il costo reale del finanziamento e rappresenta l'indicatore di confrontabilità tra le varie offerte. Il Tegm è invece il tasso effettivo globale medio e serve per valutare il valore soglia usura per verificare l'eventuale illegalità del prestito. Il finanziatore concedente il finanziamento deve consegnare al consumatore, prima della stipula di qualsiasi contratto di finanziamento, il modulo SECCI (lo Standard European Consumer Credit Information) ovvero un modulo che contenga l'informazione di base sul credito per i consumatori Europei, dove siano valutabili tutti gli elementi utili per una migliore e trasparente comprensione delle condizioni del prodotto proposto. In caso di ripensamento da parte del consumatore egli potrà recedere dal contratto entro 14 giorni solari dalla data della firma con le modalità indicate dal finanziatore (via racc.a/r, fax, ecc...). Per un maggiore approfondimento sul tema consulta la Guida della Banca d'Italia e per ogni altra eventualità non esitare a contattarci.