Il I marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs 11/2010 che recepisce la Direttiva europea 2007/64/CE, sui servizi di pagamento: versamento e prelevamento usati sia da aziende che da privati all'interno dell'intera Unione europea (in tutti e 27 gli stati che la compongono) in euro o altre valute locali. La norma definisce i vari soggetti: il consumatore: colui che agisce economicamente al di fuori dell'attività professionale eventualmente svolta; la micro-impresa: aziende che occupano meno di 10 persone e non superano un fatturato annuo di 2 milioni di euro e poi tutti gli altri. Gli ambiti di applicazione escludono alcune modalità di pagamento cui il decreto non si applica come il pagamento effettuato in contanti senza l'intervento di alcun intermediario ecc... Rilevanti sono gli obblighi del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento. Quest'ultimo dovrà astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti. Il consumatore avrà 13 mesi di tempo per comunicare l'inesatezza di operazioni di addebito o accredito sul proprio conto corrente. Nel caso di addebiti non autorizzati saranno risarciti dal prestatore dei servizi di pagamento, nel caso l'addebito fosse invece autorizzato esempio il RID, il rimborso potrà essere richiesto entro 8 settimane dalla data di addebito. Per maggiori e puntuali approfondimenti si rimanda alla consultazione del testo legislativo.
Con l'entrata in vigore della citata norma, i prestatori di servizio di pagamento, tipicamente le banche, dovranno adeguare le condizioni contrattuali dei vari servizi: conto corrente; carte di debito e credito; conto on-line ecc... introducendo le previste modifiche. Queste variazioni unilaterali dovranno essere comunicate al consumatore il quale avrà 60 giorni di tempo per recedere evenutalmente dal contratto.