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mercoledì 23 settembre 2020

Il caso Dentix


Dentix Italia S.r.l è una società a responsabilità limitata costituita nel mese di marzo 2014, con un capitale sociale di 110 mila euro. L'oggetto sociale è quello di costituire, sviluppare, gestire e amministrare cliniche odontoiatriche specializzate in odontoiatria generale, chirurgia orale, impiantologia e protesi dentali. È articolata in 57 unità locali attive sull'intero territorio Nazionale: dalle provincie di Milano, Monza, Como, Cremona e Pavia a quelle di Catania e Foggia, passando per Bologna, Firenze, Lucca fino a Genova, Imperia e Novara (per citare alcune tra le più rilevanti).
I numerosi pazienti, diventati clienti dei vari ambulatori sparsi tra le diverse province della penisola, hanno goduto delle prestazioni odontoiatriche concordate, fino all'inizio del mese di marzo ultimo scorso, quando a causa della nota pandemia virale, il Governo Italiano ha imposto misure di contenimento sanitario tra cui la chiusura di molte attività economiche.
Il 18 maggio, dopo l'allentamento delle normative restrittive, le attività delle cliniche Dentix, come quelle di tutti gli ambulatori odontoiatrici, avrebbero potuto riprendere e i pazienti, che avrebbero dovuto ultimare e/o iniziare le cure dentali pattuite, hanno cominciato a telefonare alle sedi di cura, che risultavano però irreperibili, anche il sito internet istituzionale era irraggiungibile, e fuori l'ingresso delle varie cliniche Dentix, si trovava un avviso di chiusura dell'attività.
La maggioranza dei pazienti in cura, aveva finanziato i costi delle prestazioni odontoiatriche, mediante la stipula di un prestito finalizzato, erogato da alcune società finanziarie. Così ora, si trovano a dover saldare le rate del prestito senza ricevere però le cure dentali concordate.
Alla fine dello scorso mese di giugno, Dentix Italia S.r.l., ha presentato ricorso al Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare, per accedere allo strumento del Concordato Preventivo previsto dalla Legge Fallimentare, e i Giudici della Sezione hanno concesso il termine del prossimo 23 novembre per la presentazione di una proposta definitiva di ristrutturazione dei debiti.
Le azioni che stiamo attuando per tutelare i diritti dei pazienti consumatori, prevedono la redazione e l'invio alla società Dentix, di una cosiddetta diffida ad adempiere alle pattuizioni contrattuali sottoscritte con i pazienti, entro il termine di 15 giorni previsto dal Codice Civile. Trascorso invano tale termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto e si potrà agire nei confronti della finanziaria, con cui si è contratto il prestito finalizzato, per ottenere l'annullamento anche di quel contratto.
Per fissare un appuntamento telefona allo 039 8943448. 



mercoledì 7 giugno 2017

Il prestito vitalizio ipotecario

Questa particolare forma di finanziamento, mutuata dall'esperienza internazionale di matrice anglosassone (lì indicata con i termini lifetime mortgage o reverse mortgage ossia mutuo vitalizio o mutuo al contrario), prevede la possibilità, limitata a proprietari di casa con un'età superiore ai 60 anni, di chiedere, ad istituti bancari, un finanziamento d'importo massimo pari al valore di mercato dell'immobile di proprietà, rimborsabile a scadenza o alla morte del finanziato.
La prima apparizione normativa che ha regolato il prestito vitalizio, si può far risalire al lontano 2005 quando un decreto legge (il n.203 del 30 settembre 2005) del Governo Berlusconi II, promulgato dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, contenente misure urgenti per contrastare l'odiato fenomeno dell'evasione fiscale; introduceva nel nostro ordinamento, con l'articolo 11-quaterdecies comma 12, un prestito a medio-lungo termine, rimborsabile a scadenza, riservato a persone fisiche di età superiore a 65 anni, assistito da ipoteca di primo grado iscritta su immobili residenziali. La conversione in legge di quel decreto, l'attuazione della legge 44/2015 riformatrice dell'ambito e da ultimo l'emanazione recente del Decreto Ministeriale (il Ministero è quello dello Sviluppo Economico) datata 2 marzo 2016, hanno reso finalmente operativo il Prestito Vitalizio Ipotecario.
Vediamo quali sono gli elementi essenziali costituenti il Prestito Vitalizio Ipotecario: l'età: il richiedente deve avere almeno 60 anni compiuti; la proprietà di un immobile messo a garanzia del finanziamento; il rimborso integrale della somma finanziata potrà avvenire in un'unica soluzione alla morte del finanziato o alla scadenza contrattuale (esistono naturalmente clausole contrattuali di salvaguardia per il finanziatore nel caso mutino i diritti reali sull'immobile); regime fiscale agevolato e consolidati criteri di trasparenza nell'offerta del prestito esplicitati e garantiti dal regolamento ministeriale.

mercoledì 22 aprile 2015

Mutui e finanziamenti: la sospensione delle rate

Gli strumenti a cui ricorrere per sospendere le rate dei finanziamenti in atto per cause di sopraggiunte difficoltà economiche, come la perdita di lavoro o altro, sono essenzialmente due: Il fondo di solidarietà Mutui prima casa e l'accordo raggiunto lo scorso 31 marzo 2015 tra l'Abi (l'associazione Bancaria Italiana) e dieci Associazioni dei Consumatori e detto moratoria famiglie.
Il Fondo solidarietà Mutui Prima Casa è stato istituito con la legge Finanziaria 2008, che al comma 475 dell'articolo 2, ne ha conferito una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009. L'operatività del fondo si è interrotta nel biennio seguente per poi riprendere con il decreto Salva Italia (2011) che lo ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ogni anno del 2012 e 2013. Lo strumento consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per due volte nell'arco dell'intera durata contrattuale e per un periodo complessivo massimo pari a 18 mesi. Il contratto di mutuo così sospeso e le garanzie ad esso collegate, si prorogano per un periodo equivalente a quello della sospensione. Al termine del beneficio, il pagamento delle rate riprenderà secondo i termini e gli importi originariamente statuiti. Per accedere al fondo è necessario però possedere alcuni requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n.37 del febbraio 2013 (il Ministero in questione è quello delle Finanze con il suo dipartimento del Tesoro) che ha modificato il precedente del 2010. Innanzitutto il contratto di mutuo da sospendere deve essere quello stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'importo non deve superare i 250 mila euro, dev'essere in ammortamento da almeno un anno ed il mutuatario deve possedere un ISEE fino a 30 mila euro. La sofferenza nel rimborso delle rate: ovvero lo stato di morosità nel ritardo dei pagamenti non deve superare i 90 giorni consecutivi e la sospensione è concessa solo se nei tre anni precedenti alla richiesta si è verificato almeno uno dei seguenti eventi spiacevoli : la perdita del lavoro; sopraggiunta invalidità o morte del mutuatario. Tutti i dettagli operativi: come compilare la domanda; quali documenti allegare e come inoltrarla sono ben illustrati sul sito Consap (la concessionaria pubblica affidataria della gestione del fondo) a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso.

L'accordo Abi – Associazioni dei Consumatori implementa (anticipandola) la disposizione normativa prevista dal comma 246 della Finanziaria 2015 (Legge di Stabilità) in cui per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole medie imprese; i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico concordano, con i rappresentanti degli attori economici suddetti, tutte le misure necessarie a permettere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. L'accordo ricalca nei requisiti quelli previsti dal Fondo di solidarietà per gli spiacevoli eventi: quindi perdita del lavoro; sospensione o riduzione dell'orario (Cassa Integrazione) ed invalidità o morte del debitore. I finanziamenti sospendibili sono quelli rientranti nella fattispecie del Credito al Consumo con durata superiore a 24 mesi e per cui il ritardo del pagamento non superi i 90 giorni. Il meccanismo del provvedimento prevede la sospensione della quota capitale costituente la rata (saranno pagati gli interessi previsti), per una sola volta nell'intera vita contrattuale del finanziamento e per un periodo massimo di 12 mesi da qui al 31 dicembre 2017. La sospensione allungherà la durata del processo di ammortamento. L'operatività pratica è però ancora in definizione: mancano i moduli di presentazione della domanda e l'iter della procedura, che saranno il frutto di un tavolo tecnico istituito nel progetto Trasparenza Semplice, così assicurano i firmatari dell'accordo.