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lunedì 30 ottobre 2017

Ryanair e i voli cancellati

La compagnia aerea Irlandese low-cost per antonomasia, la numero 1 in Europa con i suoi 2000 voli giornalieri che connettono 33 destinazioni Europee e 13 mila dipendenti (fonti aziendali), il 15 settembre scorso ha annunciato la cancellazione di 40-50 voli giornalieri. Nelle successive 6 settimane: da martedì 21 settembre a martedì 31 ottobre, la compagnia di Dublino avrebbe cancellato 2.100 voli complessivi ed avvertito via e-mail tutti i 315 mila clienti della possibilità di prenotare un volo alternativo o di ottenere il rimborso del biglietto inutilizzato. Inoltre il successivo 27 settembre Ryanair ha informato i passeggeri di un'altra ulteriore ondata di cancellazioni di voli per tutta la stagione invernale del 2017/18; infatti alcuni voli specifici interromperanno la loro operatività dal prossimo mese di novembre 2017 fino al mese di marzo 2018. In questa seconda fase i passeggeri coinvolti saranno 400 mila e come per gli altri, contattati via e-mail, saranno adottati i rimedi previsti dal Regolamento Europeo 261/2004 ovvero: la riprotezione su un altro volo o il rimborso del biglietto e questa volta il vettore ha incluso l'erogazione di un buono viaggio di 40 € (80 con il ritorno) da spendere tra ottobre e marzo 2018.
Questo episodio ci da lo spunto per richiamare quali diritti ha il passeggero aereo Europeo e se Ryanair li abbia rispettati. Il testo legislativo di riferimento è il Regolamento CE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri nei casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Per ragioni di semplicità farò riferimento alla Carta dei Diritti dei passeggeri pubblicata dall'Enac (l'Ente Nazionale di Aviazione Civile) per la prima volta nel 2001 ed aggiornata costantemente, fino alla sesta edizione del gennaio 2010 in cui è recepita la sentenza della Corte Europea di Novembre 2009, che stabilisce il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri che raggiungono la destinazione oltre le tre ore di ritardo.
La pubblicazione è disponibile in tutti gli aeroporti Italiani e nella terza di copertina è consultabile un utile diagramma a blocchi in cui sono riassunti schematicamente i rimedi a cui il passeggero ha diritto in caso di cancellazione del volo. È necessario premettere che questi si applicano a voli in partenza da un aeroporto Europeo. Ebbene innanzitutto devono essere considerate le cause che hanno determinato la cancellazione del volo: se fossero circostanze eccezionali come scioperi, maltempo e altre indipendenti dalla Compagnia Aerea, la compensazione pecuniaria sarebbe esclusa. Negli altri casi invece, come quello recente di Ryanair, il passeggero potrà scegliere: la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto non usato, in entrambi i casi, il cliente matura il diritto alla compensazione pecuniaria e all'assistenza come la somministrazione di vitto e alloggio quando le improvvise cancellazioni di voli avvengono con i viaggiatori già pronti per l'imbarco. L'ammontare della compensazione pecuniaria varia in funzione della distanza della tratta coperta: per voli intracomunitari entro i 1500 km la somma da compensare è di 250 euro se superiore si raggiunge l'ammontare di 400 €.
Nel caso Ryanair manca proprio quest'ultimo tassello: la compensazione pecuniaria, perciò la nostra Federazione, che giudica insufficiente l'erogazione del buono viaggio, è disponibile ad assistere i propri associati nella richiesta della spettante compensazione pecuniaria prevista dalle norme. Prenota il tuo appuntamento.

mercoledì 18 marzo 2015

Trasporto Ferroviario: diritti dei passeggeri e Trenord


I nostri diritti di passeggeri, quando viaggiamo con il treno, sono tutelati nell'intera Unione Europea. La politica dei trasporti all'interno dell'Unione è considerata strategica e mira a garantire la circolazione di persone e merci rendendola efficiente sicura e libera. I provvedimenti che adotterà nel prossimo futuro (da qui al 2050) sono descritti nel libro bianco del 2011: che comprende proprio una tabella di marcia (come recita il titolo) verso uno spazio unico europeo dei trasporti, per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile. La rete integrata sfrutterà tutte le modalità di trasporto (su strada, ferroviario, per vie navigabili e per aereo) con l'obiettivo di ridurre del 60% le emissioni di gas serra attuali al traguardo del 2050 e di accrescere anche i livelli occupazionali. Realizzare uno spazio unico dei trasporti Europeo: cielo unico (aereo); cintura blu (nave); spazio ferroviario unico (treno) è il principale scopo della politica delineata nel libro bianco. Negli articoli precedenti (pubblicati su questo blog nei mesi scorsi), abbiamo visto i nostri diritti di passeggeri aerei e navali, qui daremo un'occhiata invece a quelli ferroviari. Il testo normativo di riferimento è il Regolamento Europeo 1371/2007 che per prima cosa definisce il contratto di trasporto: un contratto a titolo oneroso o gratuito concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto. Il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore nel luogo di destinazione. Come per ogni contratto che si rispetti diritti e doveri delle parti sono disciplinati dalle sue condizioni generali, che devono essere conoscibili dal passeggero. Il titolo di trasporto, di viaggio (il biglietto insomma), consegnato al viaggiatore, attesta la stipulazione del contratto stesso. Tra i principali diritti di cui gode il passeggerto c'è senza dubbio quello all'informazione: prima del viaggio dovrà poter conoscere le condizioni applicabili al contratto, gli orari e le tariffe; e durante il viaggio dovrà essere informato sui ritardi o sulle eventuali interruzioni del servizio. Inoltre le imprese ferroviarie devono informare i trasportati sulle procedure di presentazione dei reclami. In caso di ritardi e soppressioni, il regolamento Europeo prevede, quando il ritardo superi almeno l'ora, l'assistenza gratuita con bevande cibo e sistemazione in albergo o la riprotezione su di un mezzo alternativo (es. autobus). Matura il diritto al compenso minimo pari al 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è compreso tra i 60 e 119 minuti. Il risarcimento sale al 50% nel caso superi i 120 minuti. Biciclette: le imprese ferroviarie (così come previsto dal regolamento) consentono ai passeggeri di portare sul treno le biciclette se sono facili da maneggiare e se ciò non pregiudica il servizio ferroviario ed il materiale rotabile lo consente. Se le imprese disattendono l'articolo 5 sono sanzionate (a norma del D.L.vo 70/2014) dall'Autorità di regolazione dei Trasporti con una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1000 € (applicabile con i criteri della legge 689/1981). Sul finale un breve cenno alla società Trenord (l'impresa che fa viaggiare il Malpensa Express) nata all'inizio di maggio 2011 dalla partecipazione di Trenitalia (divisione regionale Lombardia) e Gruppo Ferrovie Nord Milano (posseduta per il 57,57% da Regione Lombardia) dedicata esclusivamente al trasporto ferroviario pubblico sull'intera regione (unico esempio in Italia) dove si muovono col treno 650.000 persone ogni giorno. Il I dicembre 2014 ha adottato nuove condizioni generali di trasporto con l'intento di migliorare la trasparenza e l'informazione ai passeggeri.

mercoledì 11 febbraio 2015

Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo: il caso New Livingston S.p.a.

l'incidente aereo di Taiwan - febbraio 2015
Le (dis)avventure economico/gestionali delle società operanti nell'attività di trasporto dei passeggeri (ricorderete certamente il recente caso Go in Sardinia trattato proprio su questo stesso blog, lì però navigavamo per mare) ricadono tutte sui consumatori di questi servizi, che sono costretti a far valere i propri diritti (per fortuna tutelati dai provvidenziali regolamenti Europei) nelle sedi più opportune. La vicenda che qui vi voglio raccontare, miei cari lettori, è quella della compagnia aerea New Livingston S.p.a. con sede operativa in Cardano al Campo (Va) nell'area aeroportuale di Malpensa. Ho pensato di raccontarvi brevemente la sua storia e da lì focalizzare poi l'attenzione sui diritti garantiti nel nostro ruolo di passeggeri “avionici”, illustrandovi sul finale i contenuti salienti del Regolamento Europeo 261/2004. Iniziamo dunque dalla compagnia: nata sulle ceneri della Livingston S.p.a (Livingston Energy Flight) già erede della Lauda Air Italia S.p.a (si la compagnia aerea fondata agli inizi degli anni novanta proprio dal pilota di Formula1), passata sotto la proprietà del tour operator Viaggi del Ventaglio nel 2003 (il secondo per volumi d'affari dopo Alpitour, però aimhè fallito nel 2010). La New Livingston S.p.a era attiva, prima che l'Enac (l'Ente Nazionale per l'aviazione Civile) le sospendesse la licenza di volo (7 ottobre 2014), nei voli charter commissionati tramite accordi commerciali con i primari operatori turistici attivi nel nostro Paese: faceva infatti volare i passeggeri verso le più note mete turistiche del Mar Rosso ed operava, sotto l'incarico della Regione Sardegna, sul collegamento Alghero-Roma Fiumicino e ritorno. L'instabilità socio-politica dell'area mediorientale sfociata nella Primavera Araba, più tutta una serie di altri fattori strettamente economici legati a crediti insoluti dell'aeroporto di Rimini, hanno determinato Riccardo Toto (figlio del forse più noto Carlo) a capo della società, a sospendere l'attività d'impresa dopo quasi 3 anni di operatività ed ad avviarla lungo l'anticamera del fallimento, con la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va). Questo ha naturalmente originato la sospensione di tutti i voli operati con i 3 Airbus della flotta e causato gli immaginabili danni ai passeggeri rimasti a terra, che hanno avviato la procedura di rimborso dei bglietti inutilizzati secondo l'iter indicato dalla compagnia stessa.
Il Regolamento Europeo 261/2004 si applica solo nell'ambito dell'Unione Europea ovvero se la partenza avviene da qualsiasi aeroporto UE e se la destinazione è sempre all'interno dell'Unione solo però se la compagnia aerea è basata in un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera.
Gli eventi che possono pregiudicare il volo sono 3: negato imbarco (overbooking); Cancellazione del volo e Ritardo Prolungato. I rimedi per il passeggero sono: la riprotezione su volo alternativo o del bglietto inutilizzato; l'assistenza ed in alcuni casi la compensazione pecuniaria il cui ammontare varia tra i 250 e i 600 € in funzione della destinazione del volo: se intracomunitatio o internazionale e della lunghezza della tratta se tra i 1.500 o 3.500 km (per maggiori dettagli consulta la Carta dei diritti del passeggero). Il reclamo va inoltrato primariamente alla compagnia aerea (si può utilizzare il modulo predisposto dalla Commissione Europea) e se non si ricevesse risposta entro 6 settimane si dovrà interessare della vicenda l'Enac. Non esitare a contattarci per qualsiasi eventualità.

mercoledì 14 gennaio 2015

Diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo: il caso GO in Sardinia

L'estate appena trascorsa (quella del 2014 ndr) è stata funestata da un importante evento nell'ambito del trasporto marittimo, che ha coinvolto loro malgrado numerosi turisti consumatori nella loro veste di viaggiatori/passeggeri, essi sono stati sottoposti ad un carico di stress del tutto inaspettato ed imprevisto, proprio in quel periodo dell'anno dedicato alle vacanze ed al relax e sono inoltre rimasti vittime di rilevanti perdite economiche. Il caso GO in Sardinia ha interessato più di 20 mila passeggeri che dalla mattina del 29 agosto si sono trovati senza nave di ritorno nel porto di Olbia. La compagnia di navigazione, nata da un consorzio di imprenditori turistici ed alberghieri dell'isola per contrastare il caro traghetti e favorire lo sbarco dei turisti nella regione, operava nella tratta Olbia – Livorno grazie ad un accordo di noleggio per un traghetto auto-passeggeri fornito dell'armatore Greco Anek. Seguenti inadempienze intercorse tra i due operatori ( i greci lamentavano la mancata corresponsione delle somme pattuite) attualmente oggetto di un arbitrato internazionale trattato a Londra, determinava l'interruzione del servizio e costringeva i malcapitati passeggeri a ri-proteggersi su altri imbarchi, spesso con destinazione diversa da quella del porto Toscano, anticipando anche i costi della tratta già pagata a Go in Sardinia. Il regolamento Europeo 1177/2010 disciplina i diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne i cui porti d'imbarco e sbarco siano interni all'Unione Europea e sancisce alcuni doveri per i fornitori del servizio, vediamoli. L'obbligo informativo: nel caso di cancellazione della partenza o di ritardo il vettore che fornisce il servizio deve informare i passeggeri dell'imprevisto entro 30 minuti dall'orario di partenza programmato. L'assistenza ai passeggeri: in caso di cancellazione o di ritardo che si protrae per più di 90 minuti,