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mercoledì 28 gennaio 2015
L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento Europeo n.1169 emanato il 25 ottobre 2011 dal Parlamento e dal Consiglio Europei per disciplinare le informazioni che devono contenere le etichette dei prodotti alimentari. La finalità di questa disciplina è duplice: da un lato quella di armonizzare la legislazione della materia in tutti i paesi dell'Unione e consentire così la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, dall'altra dotare i consumatori europei degli strumenti indispensabili ad una consapevole ed accorta scelta alimentare e di riflesso sanitaria se si considera il fondamentale ruolo giocato dall'alimentazione nel comune stile di vita (si pensi ad esempio al problema dell'obesità ed a quello delle allergie). Le informazioni obbligatorie, che le etichette impresse sugli alimenti preconfezionati devono contenere, sono elencate nell'articolo 9 del regolamento, eccole in dettaglio: devono essere esplicitate: la denominazione dell'alimento; l'elenco degli ingredienti; la quantità netta dell'alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservzione e/o d'impiego; le istruzioni per l'uso nel caso in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto ed infine il paese di origine o luogo di provenienza, che deve essere indicato per le carni bovine, il latte e quando il consumatore possa essere indotto in errore sulla reale provenienza dell'alimento (come nei casi di italian sounding ndr). La dichiarazione nutrizionale, normata dalla sezione terza del regolamento, dovrà essere introdotta sull'etichetta obbligatoriamente dal 13 dicembre 2016, fino ad allora la sua introduzione avverrà solo su base volontaria. L'articolo 5 del regolamento Europeo prevede la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel caso in cui l'Unione voglia adottare qualunque misura in ambito di etichette alimentari che possa avere un impatto sulla salute pubblica. L'Autorità è un'agenzia dell'Unione Europea con sede a Parma in via Carlo Magno 1A e svolge valutazioni scientifiche su tutti i rischi associati alla catena alimentare per guidare le politiche delle istituzioni decisionali europee e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. Dai un'occhiata al sito, molto interessante ;) EFSA (European Food SafetyAuthority): la scienza a tutela dei consumatori.
mercoledì 14 gennaio 2015
Diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo: il caso GO in Sardinia
L'estate appena trascorsa (quella del 2014 ndr) è stata
funestata da un importante evento nell'ambito del trasporto
marittimo, che ha coinvolto loro malgrado numerosi turisti
consumatori nella loro veste di viaggiatori/passeggeri, essi sono
stati sottoposti ad un carico di stress del tutto inaspettato ed
imprevisto, proprio in quel periodo dell'anno dedicato alle vacanze
ed al relax e sono inoltre rimasti vittime di rilevanti perdite
economiche. Il caso GO in Sardinia ha
interessato più di 20 mila passeggeri che dalla mattina del 29
agosto si sono trovati senza nave di ritorno nel porto di Olbia. La
compagnia di navigazione, nata da un consorzio di imprenditori
turistici ed alberghieri dell'isola per contrastare il caro traghetti
e favorire lo sbarco dei turisti nella regione, operava nella tratta
Olbia – Livorno grazie ad un accordo di noleggio per un traghetto
auto-passeggeri fornito dell'armatore Greco Anek. Seguenti
inadempienze intercorse tra i due operatori ( i greci lamentavano la
mancata corresponsione delle somme pattuite) attualmente oggetto di
un arbitrato internazionale trattato a Londra, determinava
l'interruzione del servizio e costringeva i malcapitati passeggeri a
ri-proteggersi su altri imbarchi, spesso con destinazione diversa da
quella del porto Toscano, anticipando anche i costi della tratta già
pagata a Go in Sardinia. Il regolamento Europeo 1177/2010
disciplina i diritti dei
passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne i cui
porti d'imbarco e sbarco siano interni all'Unione Europea e sancisce
alcuni doveri per i fornitori del servizio, vediamoli. L'obbligo
informativo: nel caso di
cancellazione della partenza o di ritardo il vettore che fornisce il
servizio deve informare i passeggeri dell'imprevisto entro 30 minuti
dall'orario di partenza programmato. L'assistenza
ai passeggeri: in
caso di cancellazione o di ritardo che si protrae per più di 90
minuti,
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