L'estate appena trascorsa (quella del 2014 ndr) è stata
funestata da un importante evento nell'ambito del trasporto
marittimo, che ha coinvolto loro malgrado numerosi turisti
consumatori nella loro veste di viaggiatori/passeggeri, essi sono
stati sottoposti ad un carico di stress del tutto inaspettato ed
imprevisto, proprio in quel periodo dell'anno dedicato alle vacanze
ed al relax e sono inoltre rimasti vittime di rilevanti perdite
economiche. Il caso GO in Sardinia ha
interessato più di 20 mila passeggeri che dalla mattina del 29
agosto si sono trovati senza nave di ritorno nel porto di Olbia. La
compagnia di navigazione, nata da un consorzio di imprenditori
turistici ed alberghieri dell'isola per contrastare il caro traghetti
e favorire lo sbarco dei turisti nella regione, operava nella tratta
Olbia – Livorno grazie ad un accordo di noleggio per un traghetto
auto-passeggeri fornito dell'armatore Greco Anek. Seguenti
inadempienze intercorse tra i due operatori ( i greci lamentavano la
mancata corresponsione delle somme pattuite) attualmente oggetto di
un arbitrato internazionale trattato a Londra, determinava
l'interruzione del servizio e costringeva i malcapitati passeggeri a
ri-proteggersi su altri imbarchi, spesso con destinazione diversa da
quella del porto Toscano, anticipando anche i costi della tratta già
pagata a Go in Sardinia. Il regolamento Europeo 1177/2010
disciplina i diritti dei
passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne i cui
porti d'imbarco e sbarco siano interni all'Unione Europea e sancisce
alcuni doveri per i fornitori del servizio, vediamoli. L'obbligo
informativo: nel caso di
cancellazione della partenza o di ritardo il vettore che fornisce il
servizio deve informare i passeggeri dell'imprevisto entro 30 minuti
dall'orario di partenza programmato. L'assistenza
ai passeggeri: in
caso di cancellazione o di ritardo che si protrae per più di 90
minuti,
il vettore deve fornire gratuitamente ai passeggeri spuntini,
pasti e bevande in relazione al protrarsi dell'attesa, qualora fosse
necessario deve garantire anche il pernottamento per un costo
complessivo di 80 € a passeggero per un massimo di 3 notti. La
compensazione: nei
casi di cancellazione e ritardi della partenza superiori a 90 minuti
ai passeggeri deve essere offerta la possibilità di viaggiare su un
trasporto alternativo o il rimborso del biglietto pagato, i
passeggeri possono anche chiedere una compensazione economica
(mediante buoni o denaro) e variabile tra il 25 ed il 50 % del costo
del biglietto.
Termini per il reclamo: il
reclamo deve essere presentato al vettore (che dispone un idoneo
meccanismo di trattamento degli stessi) entro due mesi dalla data di
partenza, entro 1 mese dal ricevimento dell'esposto il vettore
comunica al passeggero se il reclamo è respinto, accolto o esaminato
ed entro 2 mesi dal ricevimento gli comunica la risposta definitiva.
Qui
alla Federazione abbiamo assistito una decina di passeggeri nella
predisposizione e nell'invio dei reclami, ad oggi però non abbiamo
ottenuto ancora alcun riscontro. Le richieste che abbiamo formulato
al vettore GO in Sardinia sono state il rimborso del biglietto non
fruito e la compensazione economica in misura variabile per i diversi
casi. L'auspicio è che la società riesca a fare fronte a tutte le
richieste legittime dei consumatori perché un suo eventuale
fallimento complicherebbe ulteriormente il ristoro dei danni subiti.
Alcune associazioni hanno anche proposto l'istituzione di un tavolo
per la conciliazione con lo scopo di semplificare ed agevolare la
procedura di risarcimento. Ci stiamo coordinando con la
Confederazione Nazionale per disporre le prossime azioni da intraprendere