L'estate appena trascorsa (quella del 2014 ndr) è stata
funestata da un importante evento nell'ambito del trasporto
marittimo, che ha coinvolto loro malgrado numerosi turisti
consumatori nella loro veste di viaggiatori/passeggeri, essi sono
stati sottoposti ad un carico di stress del tutto inaspettato ed
imprevisto, proprio in quel periodo dell'anno dedicato alle vacanze
ed al relax e sono inoltre rimasti vittime di rilevanti perdite
economiche. Il caso GO in Sardinia ha
interessato più di 20 mila passeggeri che dalla mattina del 29
agosto si sono trovati senza nave di ritorno nel porto di Olbia. La
compagnia di navigazione, nata da un consorzio di imprenditori
turistici ed alberghieri dell'isola per contrastare il caro traghetti
e favorire lo sbarco dei turisti nella regione, operava nella tratta
Olbia – Livorno grazie ad un accordo di noleggio per un traghetto
auto-passeggeri fornito dell'armatore Greco Anek. Seguenti
inadempienze intercorse tra i due operatori ( i greci lamentavano la
mancata corresponsione delle somme pattuite) attualmente oggetto di
un arbitrato internazionale trattato a Londra, determinava
l'interruzione del servizio e costringeva i malcapitati passeggeri a
ri-proteggersi su altri imbarchi, spesso con destinazione diversa da
quella del porto Toscano, anticipando anche i costi della tratta già
pagata a Go in Sardinia. Il regolamento Europeo 1177/2010
disciplina i diritti dei
passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne i cui
porti d'imbarco e sbarco siano interni all'Unione Europea e sancisce
alcuni doveri per i fornitori del servizio, vediamoli. L'obbligo
informativo: nel caso di
cancellazione della partenza o di ritardo il vettore che fornisce il
servizio deve informare i passeggeri dell'imprevisto entro 30 minuti
dall'orario di partenza programmato. L'assistenza
ai passeggeri: in
caso di cancellazione o di ritardo che si protrae per più di 90
minuti,
