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mercoledì 14 gennaio 2015

Diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo: il caso GO in Sardinia

L'estate appena trascorsa (quella del 2014 ndr) è stata funestata da un importante evento nell'ambito del trasporto marittimo, che ha coinvolto loro malgrado numerosi turisti consumatori nella loro veste di viaggiatori/passeggeri, essi sono stati sottoposti ad un carico di stress del tutto inaspettato ed imprevisto, proprio in quel periodo dell'anno dedicato alle vacanze ed al relax e sono inoltre rimasti vittime di rilevanti perdite economiche. Il caso GO in Sardinia ha interessato più di 20 mila passeggeri che dalla mattina del 29 agosto si sono trovati senza nave di ritorno nel porto di Olbia. La compagnia di navigazione, nata da un consorzio di imprenditori turistici ed alberghieri dell'isola per contrastare il caro traghetti e favorire lo sbarco dei turisti nella regione, operava nella tratta Olbia – Livorno grazie ad un accordo di noleggio per un traghetto auto-passeggeri fornito dell'armatore Greco Anek. Seguenti inadempienze intercorse tra i due operatori ( i greci lamentavano la mancata corresponsione delle somme pattuite) attualmente oggetto di un arbitrato internazionale trattato a Londra, determinava l'interruzione del servizio e costringeva i malcapitati passeggeri a ri-proteggersi su altri imbarchi, spesso con destinazione diversa da quella del porto Toscano, anticipando anche i costi della tratta già pagata a Go in Sardinia. Il regolamento Europeo 1177/2010 disciplina i diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne i cui porti d'imbarco e sbarco siano interni all'Unione Europea e sancisce alcuni doveri per i fornitori del servizio, vediamoli. L'obbligo informativo: nel caso di cancellazione della partenza o di ritardo il vettore che fornisce il servizio deve informare i passeggeri dell'imprevisto entro 30 minuti dall'orario di partenza programmato. L'assistenza ai passeggeri: in caso di cancellazione o di ritardo che si protrae per più di 90 minuti,